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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19431 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19431 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LI NC nato a [...] il [...]; avverso la ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma del 22/10/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dl Sostituto Procuratore generale ET PEDICINI, che ha chiesto dich.iarra"Psi inammissibile l'impugnazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19431 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di ammissione al regime di semilibertà avanzata da CO RT, detenuto in espiazione della condanna ad anni ventisei, mesi quattro e giorni diciassette di reclusione ed euro 18.578,00 di multa di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma in data 14 aprile 2019, comprensivo anche della pena per l'omicidio volontario da lui commesso in Roma la notte tra il 14 ed il 15 aprile del 2010. Il Tribunale, pur dandolella regolare condotta serbata dal condannato negli ultimi anni e della positiva fruizione di oltre venti permessi premio, evidenziava la necessità di un approfondimento della osservazione personologica del RT, con particolare riferimento al profilo della ammissione di responsabilità per l'omicidio rispetto al quale il detenuto continua a proclamarsi innocente. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Dario Canevelli, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione manifestamente illogica per avere il Tribunale di sorveglianza fondato la reiezione della istanza di semilibertà sulla assenza di revisione critica desunta, unicamente, dalla perdurante professione di innocenza da parte del detenuto e senza tenere conto delle positive indicazioni del gruppo di osservazione e trattamento contenute nella relazione di sintesi del 10 ottobre 2025, con la quale era stato espresso parere favorevole alla ammissione del RT al regime di semilibertà. 3. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2 2. L'art. 50, comma 4, Ord. pen. prevede che l'ammissione alla semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella società. La valutazione prognostica deve essere necessariamente effettuata sulla base della osservazione della personalità del detenuto svolta in carcere successivamente alla commissione del reato. 3. Nel caso in esame, l'omicidio compreso nel cumulo attualmente in espiazione è stato commesso dal RT tra il 14 ed 15 aprile del 2010, quindi oltre quindici anni prima della valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza;
orbene, benché nella parte espositiva della ordinanza impugnata si dia atto che, in questo lasso di tempo, non risultano commessi altri reati, che l'odierno ricorrente svolge regolare attività lavorativa in carcere e che ha fruito positivamente di oltre venti permessi premio, il Tribunale non valuta tali dati, concentrando la sua attenzione sulla proclamazione di innocenza che il condannato continua a ribadire rispetto all'omicidio. 3.1. Il provvedimento osserva, al riguardo, che - pur non potendosi esigere una confessione postuma - l'acquisizione della consapevolezza dell'offesa arrecata costituisce il presupposto indefettibile per la reale rieducazione del condannato;
in sostanza, secondo il Tribunale di sorveglianza l'accettazione della condanna e la recente partecipazione all'opera trattamentale da parte del RT non possono assumere il valore di tacita dimostrazione di risocializzazione apparendo, piuttosto, il frutto di una scelta opportunistica, senza però specificare sulla base di quali elementi il Tribunale è pervenuto a tali conclusioni. 3.2. In altri termini, l'ordinanza impugnata sostiene che non si può valutare in modo negativo la volontà del condannato di ribadire la propria innocenza, ma al tempo stesso afferma contraddittoriamente che il detenuto deve prendere atto che la condanna è stata giusta e che, quindi, egli dovrebbe ammettere le proprie responsabilità per potere essere ammesso al beneficio richiesto. Al riguardo si deve ribadire il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti;
occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un suo 3 reale reinserimento sociale (vedi, in materia della più ampia misura dell'affidamento in prova, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, [...], Rv. 257001). 4. Inoltre, il provvedimento impugnato ritiene che la revisione critica debba essere sollecitata da parte degli operatori penitenziari al fine della sua esteriorizzazione unitamente ai pensieri più profondi del condannato, richiamando in tal modo elementi che però non rientrano tra quelli richiesti dall'art. 50 Ord. pen. per l'ammissione al regime di semilibertà. A quanto sopra deve aggiungersi che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto - anche al solo fine di ritenerlo insufficiente -yivanto evidenziato dal gruppo di osservazione e trattamento del carcere a conferma della esistenza di un concreto ravvedimento e della volontà dell'odierno ricorrente di tornare ad una vita basata su scelte e valori sani, tanto da esprimersi favorevolmente alla concessione della semilibertà (vedi relazione di sintesi del 10 ottobre 2025, allegata al ricorso) . 5. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché - in piena autonomia decisionale - provveda ad una nuova valutazione dell'istanza di semilibertà che, nel rispetto dei principi richiamati, colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona dl Sostituto Procuratore generale ET PEDICINI, che ha chiesto dich.iarra"Psi inammissibile l'impugnazione. Penale Sent. Sez. 1 Num. 19431 Anno 2026 Presidente: CASA FILIPPO Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 01/04/2026 RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma rigettava la domanda di ammissione al regime di semilibertà avanzata da CO RT, detenuto in espiazione della condanna ad anni ventisei, mesi quattro e giorni diciassette di reclusione ed euro 18.578,00 di multa di cui al provvedimento di cumulo emesso dalla Procura generale presso la Corte di appello di Roma in data 14 aprile 2019, comprensivo anche della pena per l'omicidio volontario da lui commesso in Roma la notte tra il 14 ed il 15 aprile del 2010. Il Tribunale, pur dandolella regolare condotta serbata dal condannato negli ultimi anni e della positiva fruizione di oltre venti permessi premio, evidenziava la necessità di un approfondimento della osservazione personologica del RT, con particolare riferimento al profilo della ammissione di responsabilità per l'omicidio rispetto al quale il detenuto continua a proclamarsi innocente. 2. Avverso la citata ordinanza il condannato, per mezzo dell'avv. Dario Canevelli, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, di seguito riprodotto nei limiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. Il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., il vizio di motivazione manifestamente illogica per avere il Tribunale di sorveglianza fondato la reiezione della istanza di semilibertà sulla assenza di revisione critica desunta, unicamente, dalla perdurante professione di innocenza da parte del detenuto e senza tenere conto delle positive indicazioni del gruppo di osservazione e trattamento contenute nella relazione di sintesi del 10 ottobre 2025, con la quale era stato espresso parere favorevole alla ammissione del RT al regime di semilibertà. 3. Il Sostituto Procuratore generale Ettore Pedicini ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto dichiararsi inammissibile l'impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate. 2 2. L'art. 50, comma 4, Ord. pen. prevede che l'ammissione alla semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del condannato nella società. La valutazione prognostica deve essere necessariamente effettuata sulla base della osservazione della personalità del detenuto svolta in carcere successivamente alla commissione del reato. 3. Nel caso in esame, l'omicidio compreso nel cumulo attualmente in espiazione è stato commesso dal RT tra il 14 ed 15 aprile del 2010, quindi oltre quindici anni prima della valutazione espressa dal Tribunale di sorveglianza;
orbene, benché nella parte espositiva della ordinanza impugnata si dia atto che, in questo lasso di tempo, non risultano commessi altri reati, che l'odierno ricorrente svolge regolare attività lavorativa in carcere e che ha fruito positivamente di oltre venti permessi premio, il Tribunale non valuta tali dati, concentrando la sua attenzione sulla proclamazione di innocenza che il condannato continua a ribadire rispetto all'omicidio. 3.1. Il provvedimento osserva, al riguardo, che - pur non potendosi esigere una confessione postuma - l'acquisizione della consapevolezza dell'offesa arrecata costituisce il presupposto indefettibile per la reale rieducazione del condannato;
in sostanza, secondo il Tribunale di sorveglianza l'accettazione della condanna e la recente partecipazione all'opera trattamentale da parte del RT non possono assumere il valore di tacita dimostrazione di risocializzazione apparendo, piuttosto, il frutto di una scelta opportunistica, senza però specificare sulla base di quali elementi il Tribunale è pervenuto a tali conclusioni. 3.2. In altri termini, l'ordinanza impugnata sostiene che non si può valutare in modo negativo la volontà del condannato di ribadire la propria innocenza, ma al tempo stesso afferma contraddittoriamente che il detenuto deve prendere atto che la condanna è stata giusta e che, quindi, egli dovrebbe ammettere le proprie responsabilità per potere essere ammesso al beneficio richiesto. Al riguardo si deve ribadire il principio secondo cui, ai fini della concessione delle misure alternative alla detenzione, non configura una ragione ostativa la mancata ammissione degli addebiti;
occorre, invece, valutare se il condannato abbia accettato la sentenza e la sanzione inflittagli, in quanto ciò che assume rilievo è l'evoluzione della personalità successivamente al fatto nella prospettiva di un suo 3 reale reinserimento sociale (vedi, in materia della più ampia misura dell'affidamento in prova, Sez. 1, n. 33287 del 11/06/2013, [...], Rv. 257001). 4. Inoltre, il provvedimento impugnato ritiene che la revisione critica debba essere sollecitata da parte degli operatori penitenziari al fine della sua esteriorizzazione unitamente ai pensieri più profondi del condannato, richiamando in tal modo elementi che però non rientrano tra quelli richiesti dall'art. 50 Ord. pen. per l'ammissione al regime di semilibertà. A quanto sopra deve aggiungersi che il Tribunale di sorveglianza non ha tenuto conto - anche al solo fine di ritenerlo insufficiente -yivanto evidenziato dal gruppo di osservazione e trattamento del carcere a conferma della esistenza di un concreto ravvedimento e della volontà dell'odierno ricorrente di tornare ad una vita basata su scelte e valori sani, tanto da esprimersi favorevolmente alla concessione della semilibertà (vedi relazione di sintesi del 10 ottobre 2025, allegata al ricorso) . 5. In definitiva, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Roma, affinché - in piena autonomia decisionale - provveda ad una nuova valutazione dell'istanza di semilibertà che, nel rispetto dei principi richiamati, colmi le lacune motivazionali sopra evidenziate.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. Così deciso in Roma, il