Sentenza 15 settembre 2016
Massime • 1
Non è abnorme, perché non determina una stasi del processo ovvero una indebita regressione del procedimento, il decreto che dispone il giudizio in cui si segnali nella parte motiva un errore nella formulazione dell'imputazione, non tale da determinare una diversità del fatto oggetto di contestazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 15/09/2016, n. 41395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41395 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2016 |
Testo completo
41 3 9 5 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE UDIENZA CAMERA DI CONSIGLIO DEL 15/09/2016 Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati: SENTENZA dott. CLAUDIO D'ISA - Presidente - n.1274/2016 - Consigliere - dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI - Consigliere - dott. UGO BELLINI - Consigliere rel.- dott. GABRIELLA CAPPELLO REGISTRO GENERALE n. 51003/2015 -Consigliere - dott. ANTONIO LEONARDO TANGA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: n. 14/09/1956 LL CE n. 02/10/1965 IP MO Avverso il decreto n. 1201/2014 del GIUDICE dell'UDIENZA PRELINMI- NARE del TRIBUNALE di CHIETI del 22/10/2015 fatta la relazione dal Cons. dott. GABRIELLA CAPPELLO;
lette le conclusioni scritte del Procuratore Generale, il quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi. الله Ritenuto in fatto 1. Con decreto in data 22/10/2015, il giudice per l'udienza preliminare di Chieti ha disposto il rinvio a giudizio di LL CE e IP MO, imputati dei reati di cui alla allegata richiesta del P.M. Nel corpo del provvedimento, quel giudice ha richiamato le fonti di prova, rilevando un errore nella imputazione nella parte in cui si è attribuita all'IP la partecipazione al secondo intervento di re-toracotomia del 20/09/2013, ma ritenendolo tuttavia tale da non determinare alcuna diversità del fatto oggetto di contestazione, né alcuna necessità di addivenire ad una correzione di esso. In particolare, il GUP ha osservato che non emergevano profili di censura riferibili alla esecuzione di tale secondo intervento (le condotte censurate consistendo in quella commissiva relativa al primo intervento e in quella omissiva relativa al controllo post operatorio e alla necessità di procedere al secondo intervento in modo tempestivo), e il profilo commissivo della contestazione aveva valore prioritario rispetto al valore di mero completamento attribuibile al profilo omissivo della condotta contestata.
2. La difesa dei citati imputati ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo, l'abnormità del decreto disponente il giudizio per avere il GUP violato i limiti di legge con un provvedimento qualificabile comunque come estraneo all'ordinamento, poiché il confronto letterale tra l'imputazione ed il decreto evidenzierebbe una introduzione di elementi fattuali nuovi non menzionati nell'imputazione e considerazioni critiche espresse nel senso della sicura veridicità dell'ipotesi accusatoria, il che configurerebbe la mera formalità del successivo accertamento dibattimentale, avendo il GUP fornito una sorta di "vademecum" su come deve essere interpretata la contestazione che conterrebbe un dato non corrispondente alla realtà (partecipazione dell'IP al secondo intervento). Il che si risolverebbe, sempre nell'ottica difensiva, in una illegittima appropriazione di competenze funzionali altrui, quelle del P.M. unico titolare dell'azione penale e quelle del giudice del dibattimento, chiamato a pronunciarsi sulla sussistenza del reato. Con successiva memoria, depositata il 31/08/2016,la difesa ha sviluppato le proprie argomentazioni difensive, anche con riferimento alla categoria della abnormità dell'atto, insistendo per l'accoglimento del ricorso. де 2 Considerato in diritto 1. I ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza delle censure formulate.
2. Il decreto che dispone il giudizio, per il principio di tassatività delle impugnazioni, è inoppugnabile, trattandosi di un atto di mero impulso processuale, diretto a fondare la competenza del giudice del dibattimento a conoscere del merito e di tutte le questioni connesse, tra cui quelle relative alle eventuali eccezioni sollevate nel corso dell'udienza preliminare, potendo eventuali censure essere fatte valere nella successiva fase dibattimentale (cfr. Sez. 2, n. 40408 dell'08/10/2008, Rv. 241869; Sez. 5 n. 30588 del 28/05/2008, Rv. 240429; Sez. 6 n. 51216 del 12/03/2014, Rv. 261664; n. 1230 dell'08/04/1999, Rv. 213477). La non impugnabilità del decreto che dispone il giudizio, peraltro, non può essere superata, nel caso di specie, ricorrendo alla categoria dell'atto abnorme, evocata in ricorso. Sul punto, si consideri che, intanto, il decreto che dispone il giudizio può dirsi abnorme, in quanto lo stesso per la stranezza, la singolarità, la atipicità del suo contenuto si ponga al di fuori del sistema processuale, sicché, non essendo esso contemplato dall'ordinamento, l'unico rimedio esperibile per la sua rimozione è il ricorso per Cassazione, non essendo, al contrario, sufficiente che il provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge (cfr. Sez. 1 n. 5388 del 18/10/1996, Rv. 206083). Nel concetto di abnormità dell'atto processuale elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, oltre al suo carattere strutturale viene in considerazione il profilo funzionale, nel senso che il vizio viene ravvisato quando l'atto, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo, ovvero quando esso provochi indebite regressioni del procedimento, ponendosi in tal caso anche in contrasto con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo di cui all'art. 111 Cost., comma 2 (cfr. in motivazione Sez. 6 n. 2325 dell'08/01/2014, Rv. 258252; Sez. U. n. 5307 del 20/12/2007 CC. (dep. 01/02/2008), Battistella, Rv. 238240) . Nessuna di dette evenienze è ravvisabile nel caso all'esame, l'atto non potendosi considerare strutturalmente O funzionalmente abnorme e rimanendo, in ogni caso, intatta la possibilità per il P.M. di modificare l'imputazione, eventualmente accogliendo le segnalazioni espresse dal GUP nella parte motiva del decreto, tenuto conto che alcuna manipolazione dell'imputazione è stata operata, né peraltro dedotta. Alla luce dei principi sopra richiamati, alcun pregio può riconoscersi alle argomentazioni spese dalla difesa in ricorso, in ordine ad un asserito 3 де condizionamento che le valutazioni espresse dal GUP avrebbero sul controllo dibattimentale e sulle prerogative del P.M., restando integre sia l'uno che le altre.
3. Dall'inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche a quello della somma di euro 2.000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di € 2.000,00 in favore della cassa delle ammende. Deciso in Roma il 15 settembre 2016. Il Presidente Il Consigliere est. Claudio D'Ia Chape Gabriella Cappello Совпосовер ово SUPREMA E T R O * C ANOIZYSSYD D I C CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE IV Sezione Penale DEPOSITATO IN CANCELLERIA -3 OTT. 2016 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dr.ssa Gabriella Lamelza +