Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10220
CASS
Sentenza 26 luglio 2001

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Il coltivatore diretto proprietario del terreno confinante con quello alienato al quale non sia stata data la comunicazione prescritta dall'art. 8 legge 590 del 1965 (modificato dalla legge 817 del 1971), acquista il diritto di riscatto nel momento e per effetto della vendita e non dalla sua trascrizione, che fa solo decorrere il termine di decadenza per l'esercizio del riscatto, con la conseguenza che anche nei territori in cui si applica il sistema tavolare, che condiziona l'effetto reale degli atti traslativi di immobili alla iscrizione nel libro fondiario (art. 2 R.D. 499 del 1929), l'avvenuta stipulazione del contratto di compravendita tra proprietario e terzo, poiché è idonea a determinare la mancata realizzazione del diritto di prelazione, consente l'esercizio del diritto di riscatto, ancorché non si sia perfezionato l'effetto del trasferimento della proprietà per non avere l'acquirente domandato la intavolazione a suo favore del medesimo diritto.

Per il disposto dell'art. 7 della legge 14 agosto 1971 n. 817, il diritto di prelazione e retratto agrario non compete al coltivatore diretto confinante con il fondo posto in vendita allorquando, al momento della vendita, sussista sul fondo medesimo un valido rapporto di affitto agrario.

Per l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di affitto agrario è sufficiente la prova dell'intervenuto consenso fra le parti sulla circostanza che una di essa abbia, per fini agricoli, ricevuto in godimento un fondo del quale l'altra abbia la disponibilità. Non occorre, invece, la dimostrazione di ulteriori circostanze negoziali, essendo il contenuto del contratto rigorosamente predeterminato dalla normativa in vigore con disposizioni inderogabili, tali cioè da far ritenere senz'altro applicabile la regola di cui all'art. 1339 cod. civ., secondo la quale eventuali clausole nulle devono ritenersi sostituite da quelle di legge se con esse contrastanti.

Commentario1

  • 1Contratto di affitto di fondo rustico stipulato senza l'assistenza sindacale "
    Avv. Tommaso Notari · https://www.studiolegalenotari.it/lusucapione-di-beni-immobili-il-requisito-del-possesso/ · 18 settembre 2019

    Cosa accade al contratto di affitto di fondo rustico, stipulato in deroga alle previsioni della Legge 203/82, che non sia stato sottoscritto dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali ma solo dalle parti ? Per comprendere la conseguenza di ciò è opportuno chiarire che la legge 203/82 prevede alcune regole cui i contratti debbono necessariamente attenersi, derogabili solamente con l'assistenza delle organizzazioni sindacali. Tra queste, a titolo di esempio, v'è la durata minima di 15 anni rinnovabili a favore dell'affittuario. Il contratto che avesse durata pari a 4 anni (e quindi in deroga alla durata prevista per legge), firmato dalle sole parti senza le rispettive OO.SS., sarebe …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 26/07/2001, n. 10220
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10220
Data del deposito : 26 luglio 2001

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