Sentenza 11 giugno 2013
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 12, primo comma, n. 2, cod. pen., e 730 e seguenti cod. proc. pen., laddove consentono l'applicazione di pene accessorie discrezionali previste esclusivamente dalla legge italiana in conseguenza del riconoscimento di sentenza penale straniera, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., per asserita violazione del diritto di difesa derivante dall'assenza di contraddittorio sul punto davanti all'autorità giudiziaria estera, poiché il condannato può esercitare il suo diritto di difesa, deducendo ogni elemento a lui favorevole, davanti al giudice italiano, la cui cognizione deve estendersi alla valutazione circa l'applicabilità delle riferite sanzioni, in ordine sia all'"an" sia al "quantum" temporale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/06/2013, n. 27736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27736 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 11/06/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 947
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 46072/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 22/05/2012 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Giovanni Conti;
lette le richieste del Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SPINACI Sante, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'applicazione delle pene accessorie del ritiro della patente e del divieto di espatrio.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, su richiesta del Procuratore Generale in sede, formulata a norma dell'art. 730 c.p.p., dichiarava il riconoscimento, agli effetti di cui all'art. 12 c.p., comma 1, nn. 1, 2 e 3, della sentenza in data 27 febbraio 2003 del Tribunale di Francoforte sul Meno (Germania) nei confronti del cittadino italiano EN RO, condannato alla pena di anni quattro di reclusione in quanto riconosciuto colpevole di fatti costituenti per la legge italiana il reato di cui all'art. 73 T.U. stup. (commercio illegale di cocaina), commessi in Germania nell'ottobre del 2002 (epoca della perizia effettuata dagli organi di p.g. di Koblenz).
La Corte per l'effetto dichiarava il RO interdetto dai pubblici uffici per cinque anni e applicava al medesimo, a norma dell'art. 85 T.U. stup., le pene accessorie del ritiro della patente di guida e del divieto di espatrio per un anno;
2. Ricorre per cassazione il RO, a mezzo del difensore avv. Giovanni Esposito Fariello, il quale, con un primo motivo, denuncia la violazione di legge in relazione alla statuizione dell'applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, osservando che la Corte di appello, non aveva espresso alcuna motivazione circa la valutazione discrezionale di applicazione di tali misure, che il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 85, a differenza della misura della interdizione dai pubblici uffici (parimenti disposta), indica come facoltative. Con un secondo motivo, il medesimo difensore deduce la questione di costituzionalità del combinato disposto dell'art. 12 c.p., comma 1, n. 2, e artt. 730 e seg. c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., osservando che le riferite pene accessorie sono previste esclusivamente dalla legge penale italiana, e quindi conoscibili preventivamente dal soggetto assoggettato a tale legge che può esercitare al riguardo il suo diritto di difesa nel processo a suo carico davanti all'a.g. italiana;
mentre nel caso di condanna pronunciata da autorità straniera per un fatto commesso all'estero l'imputato non è in grado di difendersi in relazione all'applicabilità di pene accessorie che non formano oggetto del contraddittorio davanti all'a.g. estera.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso è fondato.
2. L'art. 85, comma 1, T.U. stup. contempla, come conseguenza facoltativa della condanna per reati in materia di stupefacenti, l'applicazione delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per un periodo non superiore a tre anni. Il comma 2 del medesimo articolo rende applicabile tale conseguenza anche nel caso di riconoscimento di sentenza penale straniera, agli effetti dell'art. 12 c.p.. Trattandosi di statuizione rimessa alla valutazione discrezionale del giudice, essa deve essere specificamente motivata, e ciò non potrebbe non valere anche per il caso in cui la pena accessoria sia conseguenza del riconoscimento di una sentenza penale straniera (v, per tutte, da ultimo, Sez. 6^, n. 41727 del 18/11/2010, De Crescenzo, Rv. 248812).
3. Ora, nella specie, la Corte di appello, nell'applicare tali pene accessorie, non ha fornito alcuna motivazione circa l'esercizio del suo potere discrezionale, limitandosi ad affermare, come se si trattasse di conseguenza automatica, che "alla pena di anni 4 di reclusione, comminata recte, irrogata al cittadino italiano, conseguono le pene accessorie... D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 85, del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida per un anno".
4. Quanto sopra osservato evidenzia la manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dedotta con il secondo motivo di ricorso.
Infatti, proprio perché nel procedimento di riconoscimento di sentenza penale straniera l'ambito di cognizione del giudice italiano deve estendersi alla valutazione circa l'applicabilità delle riferite pene accessorie, concepite come facoltative sia nell'an sia nel quantum temporale (non superiore a tre anni), il condannato può bene esercitare il suo diritto di difesa, anche su tale aspetto, nell'ambito del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, deducendo al riguardo ogni elemento a lui favorevole.
5. Per quanto sopra detto, si impone l'annullamento sul punto della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli, che, tenuto eventualmente conto delle deduzioni difensive, dovrà nuovamente motivare circa la l'applicabilità delle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida, nonché, in caso di statuizione in tal senso, circa la loro durata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie del divieto di espatrio e del ritiro della patente di guida e rinvia per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 11 giugno 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013