Sentenza 14 maggio 2015
Massime • 1
In tema di confisca di prevenzione, il procedimento per l'ammissione al pagamento del credito in favore del terzo munito di garanzia reale sul bene oggetto di ablazione, nei casi disciplinati dall'art. 1, commi 194 e ss., della legge n. 228 del 2012 deve svolgersi, per effetto dell'espresso rinvio anche al comma quarto dell'art. 666 cod. proc. pen., con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, con la conseguenza che il provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione è viziato da nullità generale ai sensi dell'art. 178 lett. b) e c) ed è direttamente ricorribile in cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso richiamo all'art. 676 cod.proc.pen., ha il significato di conferire alla procedura prevista dall'art. 1, commi 194 e ss., legge n. 228 del 2012, autonomia rispetto al generale procedimento di esecuzione in materia di confisca).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2015, n. 28513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28513 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 14/05/2015
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 1406
Dott. BONI Monica - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere - N. 46904/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SPA;
avverso il decreto n. 36/2013 TRIBUNALE di CATANIA, del 27/06/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
lette le conclusioni del PG Dott. Mazzotta Gabriele, che ha chiesto di qualificare l'impugnazione come opposizione, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Catania.
RITENUTO IN FATTO
A norma della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199 e D.Lgs. n. 159 del 2001, art. 58, comma 2, la Banca nazionale del Lavoro, in qualità di creditore munito di ipoteca iscritta su beni confiscati, presentava istanza di ammissione del credito nel procedimento di prevenzione concluso con il decreto di confisca del 15.12.2003, avente ad oggetto beni immobili di proprietà di BU AO gravati da ipoteca iscritta in favore della Banca nazionale del lavoro, a garanzia di un mutuo ipotecario di L. 760 milioni concesso il 17.12.1993 in favore di SA AD, titolare della ditta individuale C.E.B. Costruzioni.
Con decreto del 27.6.2014 il Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, rigettava la richiesta sul rilievo della ritenuta insussistenza del requisito della buona fede del terzo creditore richiesta dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52. Avverso il decreto il difensore proponeva ricorso per cassazione per i seguenti motivi: 1) violazione della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200, poiché il Tribunale avrebbe dovuto procedere nella forma dell'incidente di esecuzione con fissazione dell'udienza camerale da svolgere nel contraddittorio tra le parti;
2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto il credito strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o reimpiego. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il primo motivo di ricorso è fondato ed assorbente.
1. La L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200 prevede che nel procedimento, ivi disciplinato, di ammissione al pagamento del credito vantato dai creditori muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati, si applicano le disposizioni di cui all'art. 666 c.p.p., commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9. L'espresso richiamo al disposto dell'art. 666 c.p.p., comma 4 comporta che il procedimento di accertamento dei diritti dei terzi muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati debba svolgersi nelle forme dell'udienza camera con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Ne consegue che il provvedimento emesso de plano dal Tribunale di Catania è viziato da nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 c.p.p., lett. b) e c), ed è direttamente ricorribile per cassazione a norma dell'art. 666 c.p.p., comma 6. 2. Non si ritiene di accogliere la tesi del Procuratore generale secondo cui occorre fare applicazione dell'art. 676 c.p.p., con la conseguenza che il decreto emesso de plano dal Tribunale in materia di ammissione dei crediti garantiti da ipoteca iscritta sui beni confiscati non sarebbe ricorribile in cassazione ma opponibile davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'art. 667 c.p.p., comma 4. Depone in senso contrario a tale soluzione interpretativa il mancato richiamo all'art. 676 c.p.p. ad opera della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 200, interpretabile come indice della volontà del legislatore di imporre, sin dall'inizio del procedimento, l'adozione dello schema dell'udienza camerale partecipata, e l'autonomia della procedura di tutela dei terzi creditori garantiti da ipoteca iscritta sui beni confiscati prevista dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, commi 194 e ss., rispetto al procedimento di esecuzione in materia di confisca disciplinato in via generale dall'art. 676 c.p.p.. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere annullato con rinvio al Tribunale di Catania perché proceda a nuovo esame dell'istanza nelle forme dell'udienza camerale partecipata prevista dall'art. 666 c.p.p., comma 4.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Catania.
Così deciso in Roma, il 14 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2015