Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2015, n. 28513
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Sentenza 14 maggio 2015

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In tema di confisca di prevenzione, il procedimento per l'ammissione al pagamento del credito in favore del terzo munito di garanzia reale sul bene oggetto di ablazione, nei casi disciplinati dall'art. 1, commi 194 e ss., della legge n. 228 del 2012 deve svolgersi, per effetto dell'espresso rinvio anche al comma quarto dell'art. 666 cod. proc. pen., con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero, con la conseguenza che il provvedimento emesso "de plano" dal giudice dell'esecuzione è viziato da nullità generale ai sensi dell'art. 178 lett. b) e c) ed è direttamente ricorribile in cassazione. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'omesso richiamo all'art. 676 cod.proc.pen., ha il significato di conferire alla procedura prevista dall'art. 1, commi 194 e ss., legge n. 228 del 2012, autonomia rispetto al generale procedimento di esecuzione in materia di confisca).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 14/05/2015, n. 28513
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 28513
    Data del deposito : 14 maggio 2015

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