Sentenza 25 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 25/02/2002, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2002 |
Testo completo
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE Richiesta copja studio REPUBBLICA ITALIANA dal Sig. PO LOTT LIANO02717/02 per diritti L. 155 25c c 2002 DICASSAZIONE LA COR Oggetto SEZIONE SECONDA CIVILE TERMINISI COMPARlzlong Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G.N. 6492/99 Consigliere - Dott. Ugo RIGGIO 7994/99 6442 - Consigliere- Dott. Rosario DE JULIO Cron. Rep. 7-15 - Rel. Consigliere Dott. Carlo CIOFFI - - Consigliere Dott. Sergio DEL CORE Ud. 12/12/01 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IMP COSTR OBEROSLER SRL, in persona del legale CANCELLER A rappresentante pro tempore Geom. US AS, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato MOSER TULLIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
MITE DI BAGGIO RA DITTA, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato 2001 e sul 2° ricorso n° 07994/99 proposto da: 1692 MITE DI BAGGIO RA DITTA, in persona del legale -1- pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante G.FERRARI 35, in ROMA VIA presso lo studio dell'avvocato MARZI MASSIMO, che lo difende unitamente all'avvocato MAIOLINO ANGELO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
IMP COSTR OBEROSLER SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- intimato avverso la sentenza n. 460/98 della Corte d'Appello di TRENTO, depositata il 19/12/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/12/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MARINELLI che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO CE AG, eseguiti alcuni lavori che gli erano stati appaltati dalla società Oberosler, chiese al Presidente del Tribunale di Bassano del Grappa, ed ottenne il 13 ottobre 1982, decreto ingiun- tivo di condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma di lire 166.237.770. La società propose opposizione. Negò il credito affermato da CE AG, ed eccepi preliminarmente l'incompetenza ter- ritoriale del giudice adito. Il Tribunale di Bassano del Grappa accolse tale eccezio- ne, e revocò il decreto opposto. La causa venne riassunta da CE AG innanzi al Tribunale di Tribunale di Trento, dichiarato competente, con atto noti- ficato il 23 febbraio 1991 alla società Oberosler, ed il 25 febbraio 1991 al suo procuratore costituito. La convenuta si costituì, ed eccepì la nullità dell'atto di 6 riassunzione, per violazione dei termini di comparizione stabiliti dall'art. 163 bis cod. proc. civ., e quindi l'estinzione del processo. Prima di tale costituzione, il 12 dicembre 1990, CE AG notificò alla società Oberosler un altro atto di citazione, pro- ponendo la stessa domanda formulata con il decreto ingiuntivo, e ri- badita con il detto atto di riassunzione. Il Tribunale ordinò la riunione delle due cause, e, dopo a- verle trattate ed istruite, pronunziò sentenza con cui rigettò la detta eccezione di nullità dell'atto riassuntivo, affermando che il vizio de- nunziato era relativo alla sua notificazione, ed era stato sanato con la costituzione del convenuto;
e con cui accolse parzialmente la do- manda, nella misura in cui la ritenne fondata, per le ragioni nel detta- glio esposte. La Corte d'appello di Trento, pronunziando sugli appelli di entrambe le parti, ha, con una prima sentenza, non definitiva, dichia- rato estinto il giudizio instaurato innanzi al Tribunale di Trento con l'atto di riassunzione, avendo ritenuto che il mancato rispetto dei ter- mini di comparizione aveva determinato la nullità dell'atto riassuntivo, non soltanto della sua notificazione;
e che la costituzione della socie- tà Oberosler aveva sanato tale vizio soltanto nel momento in cui era avvenuta, successivo alla scadenza del termine perentorio stabilito dal Tribunale di Bassano del Grappa per la riassunzione, quando dunque il relativo giudizio si era già estinto. Con una seconda sentenza, definitiva, la Corte d'appello di Trento si è pronunziata sul giudizio introdotto da CE AG con l'atto di citazione notificato il 12 dicembre 1990, e sulla domanda da lui proposta, ed ha confermato sul punto la decisione del Tribuna- le;
ha poi posto a carico della società Oberosler le spese dell'intero giudizio, compensandole per un terzo, in considerazione della soc- combenza di CE AG relativamente alla questione proces- suale risolta con la sentenza non definitiva. Contro questa seconda sentenza la società Oberosler ha proposto ricorso per cassazione, formulando tre censure. 2 CE AG ha replicato con controricorso, ed ha proposto ricorso per la cassazione della prima sentenza della Corte d'appello di Trento, quella non definitiva, per un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti contro due sentenze che hanno definito due giudizi riuniti, e ne è dunque opportuna la riunione. Con il primi due motivi del suo ricorso principale la società Oberosler censura la soluzione che i giudici di merito hanno dato ad alcune questioni di fatto, relative alla consistenza dei lavori eseguiti da CE AG, denunziando vizi della motivazione. Il motivo è inammissibile, perché le decisioni censurate, tutte relative all'accertamento dei fatti di causa, sono state adottate dai giudici del merito recependo le indicazioni del consulente tecnico di ufficio nominato, che non risulta siano state criticate dalla ricorren- te nel giudizio di appello, e tenendo conto dei documenti esibiti e del- le testimonianze raccolte, con motivazione che dà conto del percorso logico seguito, e nella quale non si riscontrano errori o contraddizioni. Parimenti inammissibile è il terzo motivo del ricorso pro- posto dalla società Oberosler, con il quale quest'ultima propone un'eccezione di prescrizione che non risulta, dalla sentenza impu- gnata e dal ricorso, essere stata proposta nel giudizio di merito. 3 Con il suo ricorso incidentale CE AG censura l'unica statuizione della sentenza non definitiva della Corte d'appello di Trento, riferita in narrativa. Il ricorrente sostiene che tale decisione contrasta con l'insegnamento più recente di questa Corte, teso a salvaguardare il diritto della parte all'impugnazione, se comunque espresso entro il termine di legge, ancorché irregolarmente. La censura è infondata. Nel caso di specie non si pone un problema di salvaguar- dia del diritto di impugnazione, poiché l'atto di riassunzione non ha la funzione di mettere in discussione una decisione pregiudizievole de- gli interessi sostanziali di una delle parti, ma soltanto quella far conti- nuare un processo;
e se esso è viziato, i detti interessi possono es- sere tutelati altrimenti, come questo stesso processo dimostra. Si rileva poi che sia l'atto riassuntivo notificato da France- sco AG alla parte personalmente, sia quello notificato al suo pro- curatore, e di cui si è detto in narrativa, sono entrambi viziati dall'inosservanza del termine minimo di comparizione, e che è consolidato l'orientamento di questa Corte a termini del quale la nulli- tà dell'atto riassuntivo in caso di mancato rispetto dei termini di comparizione è sanata dalla costituzione in giudizio del convenuto (nella disciplina anteriore alla novella di cui alla I. n. 353 del 1990, applicabile nella specie), soltanto "ex nunc", con salvezza dei diritti anteriormente quesiti (vedi da ultimo Cassazione civile sez. I, 15 giu- gno 1999, n. 5941) Sussistono giuste ragioni per compensare tra le parti le spese di lite.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese di lite. Roma, 12 dicembre 2001 Il presidente (Mario Spadone) Аравани L'estensore (Carlo Cioffi IL CANCELLIERE C1 CE Catania 109T 129,11 DEPOSITATO IN CANSELLERIA 2002 456T 20,66 Roma IL CANCELLIERE C1 TOT. 149,77 IL CANCELLIERE C1 2 CE Catania A M O R E T A ) R T 7 N /7 2 7 E 0 . 7 E 0 , E 4 V 2 9 LL . O 4 R E ...... 1 ) N P D O TA .A P via dizia IP IA .8 r N IL C e Z A iu 1 C I F e N t R tti G a D to E a e A ia r r G a A U raz A o istr I) vizio A to Q v HAN G n g TO r aria e e e irig IC S R N ile C M E D C sab ott.ssa Il A C ro R n . . u o p p e M es ( (D r. R (D 5