Sentenza 22 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/10/2002, n. 14921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14921 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 149 2 1/02Composta dagli Ill.mi Sigo ri Dott. Vincenzo TREZA resident .G.N. 2292/00 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Cron. 34836 Rep.Consigliere Dott. Raffaele FOGLIA Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 08/07/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: EN AN, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE G. MAZZINI N. 11, presso lo studio dell'avvocato PAOLO STELLA RICHTER, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI DE FINIS, giusta delega in atti;
- ricorrente contro persona del CASSA RURALE DI SOPRAMONTE SCARL, in legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAMPO MARZIO 69, presso lo - studio dell'avvocato DANTE CONTI, che lo rappresenta. 2002 3349 difende unitamente all'avvocato ELVIO FRONZA, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avversO la sentenza n. 40/99 del Tribunale di TRENTO, -depositata il 27/10/99 R.G.N. 26/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/07/02 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato RICHTER;
udito l'Avvocato CONTI%;B udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 2292/00 Svolgimento del processo Con ricorso depositato il 7 settembre 1998 VA EN conveniva in giudizio avanti al Pretore di Trento la soc. coop Cassa Rurale di Sopramonte a r.l. ed esponeva: di essere stata nominata sindaco della Cassa per il triennio 1995-1997, con delibera del 13.5.1995; che la Cassa, con la stessa delibera di nomina, aveva previsto di "lasciare invariati i compensi ad amministratori e sindaci, fatto salvo il rispetto dell'art. 37 del d.p.r.n. 645 del 1994"; che la banca convenuta, a seguito della cancellazione della EN dall'albo dei commercialisti, aveva sospeso il pagamento dei maggiori compensi previsti dal citato art. 37. Ciò premesso, chiedeva la condanna della Cassa al pagamento di quanto dovuto in base agli Don' accordi intercorsi ed al disposto dell'art. 37 del d.p.r. 10 (disciplina degli onorari dei dottoriottobre 1994 n. 645 commercialisti). La società convenuta si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda, sul rilievo che il compenso ex art. 37 cit. era collegato alla attualità della iscrizione del sindaco all'albo dei commercialisti. Il Pretore, con sentenza del 20.4.1999, accoglieva il ricorso e condannava la Cassa rurale al pagamento in favore della ricorrente della somma di lire 37.720.230 oltre accessori. Il Tribunale di Trento, con sentenza del 27.10.1999, accogliendo l'appello della Cassa rurale, in riforma della decisione di primo grado, respingeva tutte le domande della EN. A sostegno della decisione, il Tribunale osservava che l'accordo contrattuale, nel richiamare la disposizione di cui 2 d.p.r.n. 645 del 1995, doveva essere all'art. 37 del interpretato nel senso che i maggiori compensi previsti da spettavano solo ai sindaci iscritti nell'Albo detta norma professionale dei dottori commercialisti;
infatti sia l'interpretazione letterale della norma in esame (che faceva riferimento ai dottori commercialisti iscritti all'albo), che la sua ratio (diretta a prevedere un compenso aggiuntivo a fronte della presumibile perdita economica determinata dalla sottrazione di tempo all'attività professionale), inducevano a ritenere che la volontà delle parti fosse quella di riconoscere il particolare compenso esclusivamente ai dottori commercialisti iscritti all'albo, senza possibilità di estensione analogica. дей VA EN ha Per la cassazione di tale sentenza proposto ricorso con sei motivi illustrato da memoria. La Cassa Rurale di Sopramonte ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione degli articoli 2233 cod. civ. e 37 d.p.r. n. 645 del 1994 e sostiene conto degli accordi che il Tribunale non avrebbe tenuto intercorsi tra le parti, secondo cui il compenso alla EN era convenuto nella misura prevista dalla tariffa professionale indipendentemente dalla dei dottori commercialisti, ma iscrizione all'albo. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione del d.p.r. n. 645 del 1994 e sostiene che contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale le tariffe previste dal citato decreto andrebbero applicate non solo agli iscritti all'albo ma anche ai dottori commercialisti che, pur avendone i requisiti, non sono iscritti all'albo. 3 Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2233 cod.civ., in quanto la misura del compenso al sindaco deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al nono può essere determinatodecoro della professione e diversamente a seconda che il dottore commercialista sia o meno iscritto all'albo. denuncia violazioneCon il quarto motivo la ricorrente dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale e difetto di motivazione e sostiene che nel caso di specie non vi sono ostacoli all'applicazione analogica del disposto dell'art. 37 cit. ai dottori commercialisti non iscritti all'albo che svolgano le medesime mansioni degli iscritti. Con il quinto motivo si denuncia violazione dell'art. 37 del d.p.r. n. 645 del 1994 e vizi di motivazione e si sostiene che l'art. 37 cit. prevede semplicemente il giusto corrispettivo per una attività professionale che richiede elevate conoscenze e comporta gravi responsabilità, in funzione delle quali trova comunque fondamento la parità di retribuzione anche in favore di chi, non iscritto all'albo pur avendone il titolo, ha la stessa professionalità dell'iscritto all'albo. Con il sesto motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. nonché vizi di motivazione e si osserva che il Tribunale ha respinto tutte le domande avanzate dalla EN, omettendo di prendere in considerazione e di pronunciare sulla domanda subordinata di condanna della Cassa Rurale alla corresponsione dei compensi dovuti "anche secondo equità", a norma dell'art. 2233 cod.civ.. I motivi di ricorso, che per la loro stretta connessione è opportuno esaminare congiuntamente, sono nel loro complesso infondati. 4 disattendendo la contraria Il Tribunale di Trento interpretazione data dal Pretore ha interpretato gli accordi - contrattuali intercorsi tra le parti nel senso che la Cassa Rurale si era impegnata a corrispondere i maggiori compensi previsti dall'art. 37 del d.p.r. n. 645/1994 sul presupposto della iscrizione della EN all'Albo dei commercialisti, in quanto detta norma si riferiva espressamente ai compensi dovuti ai dottori commercialisti che svolgono le funzioni di sindaco di società; per cui, avendo la EN ottenuto la cancellazione dall'albo professionale dei dottori commercialisti, la Cassa a buon diritto non le aveva più corrisposto i corrispondenti emolumenti, limitandosi a versarle quanto corrisposto agli altri sindaci. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, delle disposizioni contrattuali e della l'interpretazione volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio, involgendo apprezzamenti di fatto, è riservata in via esclusiva al giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono in sede di legittimità ad un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni di ermeneutica contrattuale ed al controllo della coerenza e logicità della motivazione (cfr., tra le tante, Cass. n. 9157 del 2000, Cass. n. 9950 del 2001, Cass. n. 11078 del 2001). è doluta dellaNella specie la ricorrente, mentre non si violazione delle norme di ermeneutica contrattuale, neppure ha censurato la predetta interpretazione del Tribunale con la precisa indicazione dei vizi logici e razionali che avrebbero inficiato il ragionamento del giudice e viziato la motivazione decisione impugnata, limitandosi a contrapporre una della propria interpretazione degli accordi contrattuali, secondo cui 5 la Cassa si sarebbe impegnata a corrispondere un compenso a quello spettante ai dottori commercialisti, rapportato indipendentemente dalla effettiva iscrizione all'Albo. Di conseguenza, tutte le censure che la EN muove alla sentenza impugnata per violazione dell'art. 2233asserita secondo comma, cod.civ. e 37 d.p.d. n. 645/1994 non hanno alcuna attinenza con le ragioni che sorreggono la decisione e non sono in grado di portare alla cassazione della sentenza, poiché questa è fondata sulla interpretazione degli accordi contrattuali, nel senso che i maggiori compensi di cui all'art. 37 cit. erano riconosciuti alla EN solo in quanto iscritta all'Albo dei dottori commercialisti. Dhon Vi è solo da aggiungere che, non avendo la EN mai chiesto l'annullamento dell'accordo contrattuale trasfuso nella delibera 13.5.1995 della società per violazione dell'art. 2233, secondo comma, cod. civ. ( per la asserita non corrispondenza del - come si compenso alla quantità e qualità del lavoro prestato) laricava dalla esposizione del fatto contenuta in ricorso - 1 secondo domanda subordinata di determinazione del compenso equità deve ritenersi implicitamente rigettata dal Tribunale di Trento, avendo quel giudice accertato che il corrispettivo era stato dalle parti validamente determinato in contratto. Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso Il Cons Фиат Д 6 in Roma il giorno 8 luglio 2002 Il Presidente . Estensore Vinceuse Tresse ярпіло IL CANCELLIERE I D pepositato in Cancelleria , O 3 oggi, 22 011.2002 L 3 L 0 5 1 O A B . . S I T S N D R A A T ( CANCELLIERE ' 3 A , L T 7 A - S L love S 8 E O E - D P P 1 S I 1 M I S I N N E A E G G D S O I G E A E T A L D N O E E , T S A T E O L I R L R T I E S D I D G O E R