Sentenza 22 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2001, n. 881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 881 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2001 |
Testo completo
1 00 8 8 1 /0 1 Reg. gen. N° 719/1998 Udienza del 6 ottobre 2000 Oggetto: violazione distanze le i. ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE CRON. 1290 Пер 269 Composta dai Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO PONTORIERI Presidente Dott. UGO RIGGIO Consigliere rel. Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO Consigliere Dott. GIOVANNI SETTIMJ Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Consigliere Dott. SERGIO DEL CORE UFFICIO CORIE ha pronunciato la seguente: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENTENZA per diritti L. 1000 1.2.2 GEN. 2001™™ sul ricorso proposto da: IL CANCELLIERE LI IA NT, elettivamente domiciliato in Roma, via Padova n. 90. presso l'avv. Gaudenzio Proietti, che la difende unitamente all'avv. LIRE 1500 Riccardo Di Pasquale in forza di mandato in atti;
- ricorrente -
contro 096111 ZE LA, elettivamente domiciliato in Roma, via Alberico II 0096086 n. 35, presso l'avv. Valerio Celesti, che lo difende come da mandato in atti;
- controricorrente -
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE nonché Richiesta copia esecutiva dal Sig. CELESTI per diritti L. 24,000th il 27 APR 2001 719:1998 RE IN e OR Udienza del 6.10.00. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 1588/00 IL CANCELLIERE 2 NI IN - intimata - avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 5 luglio 1996. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 6 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Riggio;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi, che ha concluso per l'inammissibilità del 1° e del 3° motivo ed il rigetto del 2°. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO г и Con atto notificato il 7 ed il 12 settembre 1995 AR TA RE л impugnava nei confronti di RI IN e di DI OR la sentenza in data 19 febbraio 1995 con la quale il Tribunale di Roma aveva respinto la sua domanda di condanna degli attuali appellati all'arretramento, fino al rispetto delle distanze legali, dei rispettivi box costruiti a confine con la sua proprietà. Chiedeva quindi che i convenuti appellati fossero condannati ad abbattere, o ad arretrare alla distanza di 5 metri dal confine, i menzionati box e, LIRE 3000 CANCELLERIA in via istruttoria, l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulla circostanza che fra le rispettive proprietà non era mai esistito alcun muro divisorio di confine e che quindi il manufatto degli appellati non era stato CD632385 realizzato in appoggio ma ex novo, compresa la parte posta sul confine. CD632384 Costituitosi il contraddittorio gli appellati chiedevano il rigetto dell'impugnazione ed inoltre la IN, in via incidentale, chiedeva che CD632380 CD632379 719/1998 RE IN e OR Udienza del 6.10.00. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. CD632378 LCD632377 3 1 l'appellante fosse condannata a rifonderle le spese di primo grado, dichiarate compensate dal Tribunale. All'esito la Corte di appello di Roma, con sentenza in data 5 luglio 1996. rigettava il gravame principale e. in accoglimento di quello incidentale, condannava la RE a rifondere alla IN le spese del primo grado di giudizio. La corte territoriale rilevava che se anche fosse stato vero, come sostenuto dall'appellante, che il tribunale aveva erroneamente ritenuto l'esistenza di un muro divisorio sul confine delle rispettive proprietà delle parti, h र्ह applicando la norma di cui all'art. 884 c.c. che consente di costruire in appoggio al muro comune, tuttavia la situazione dei luoghi, come emergeva W inequivocabilmente dalla consulenza tecnica espletata e dalla documentazione fotografica allegata, escludeva comunque che la stessa potesse legittimamente invocare il rispetto della distanza di m. 5 dal confine prevista dal piano regolatore, risultando che per tutta l'estensione del confine, a filo dello stesso, e quindi in aderenza ai box in contestazione, la RE aveva costruito a propria volta un locale caldaia. Il che escludeva, a norma dell'art. 873 c.c., la possibilità di invocare tra le parti il rispetto di qualsiasi distanza. L'appello principale andava pertanto respinto, e con esso le istanze istruttorie, in quanto ininfluenti per la decisione. Andava invece accolto l'appello incidentale della IN, dato che la compensazione delle spese di primo grado non risultava giustificata dalla asserita reciproca soccombenza, essendo stata proposta dalla stessa solo in via subordinata la domanda di abbattimento del manufatto della RE posto sul confine. 719/1998 RE IN e OR Udienza del 6.10.00. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. Ha chiesto la cassazione di tale sentenza la RE in base a tre motivi di ricorso, illustrati anche con memoria e contrastati dal OR con controricorso, mentre la IN non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denunzia l'errata applicazione dell'art. 873 c.c.. sostenendo che la corte di merito avrebbe erroneamente ritenuto che sulla linea di confine tra i due fondi, già prima della costruzione dei due garage, vi fosse un muro comune, con conseguente diritto dei convenuti di appoggiare le nuove costruzioni. Così opinando la corte aveva ritenuto che costituisse costruzione l'impianto di riscaldamento dell'attrice alloggiato in un vuoto del terreno dotato di tettoia. Tale impianto si trovava in पी aderenza alla parete della costruzione dei convenuti solo per circa due metri e non lungo tutta l'estensione del confine, per cui il giudice di appello non avrebbe potuto considerare tale locale caldaia una costruzione posta sul confine;
aveva quindi errato nel ritenere applicabile alla fattispecie il disposto di cui all'art. 873 c.c. Il motivo non è fondato. Invero, a parte il fatto che la stessa ricorrente riconosce di avere costruito sul confine un manufatto nel quale vi era il proprio impianto di riscaldamento. resta il fatto che la corte di appello, sulla base della relazione del c.t.u. e della documentazione fotografica ad essa allegata, ha accertato che per tutta l'estensione del confine, a filo dello stesso, e quindi in aderenza ai .... box. a sua volta l'appellante (la RE) ha costruito un locale caldaia. Poiché il contenuto della relazione del c.t.u. non viene in alcun modo 719/1998 RE IN e OR Udienza del 6.10.00. Presidente Pontorieri;
relatore Riggio. 105 contestato dalla ricorrente, tale indagine di fatto costituisce un elemento dal quale non si può prescindere nella valutazione della situazione esistente sulla linea di confine. Peraltro, non si comprende perché il locale caldaia non dovrebbe essere considerato una vera e propria costruzione, posto che si trattava comunque di una manufatto in muratura, stabilmente infisso nel suolo. La ricorrente denunzia poi la mancanza di motivazione della sentenza su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte di appello spiegato da cosa avesse desunto la preesistenza dell'impianto di riscaldamento rispetto alla costruzione eseguita dai convenuti sul confine. Neppure tale motivo può avere accoglimento. In realtà la corte di secondo grado non affatto indicato quale delle costruzioni eseguite sul confine dalle parti in causa fosse sorta per prima, ma si è limitata a constatare che anche la RE aveva eseguito una costruzione sul confine, vale a dire il vano caldaia di cui si è detto a proposito del motivo precedente, traendone la giusta conclusione che pertanto la stessa non poteva pretendere dai proprietari del fondo limitrofo di arretrare i propri box, avendo anch'ella effettuato la stessa scelta, vale a dire di costruire lungo la linea di confine. Infine, con l'ultimo motivo la RE sostiene che il giudice di appello avrebbe commesso un errore nel condannarla al pagamento delle spese di primo grado, posto che la domanda riconvenzionale della IN era stata respinta. Anche questo motivo va disatteso poiché il giudice di merito ha esercitato il proprio potere discrezionale in materia di spese giudiziali che, 719/1998 RE IN e OR Udienza del 6.10.00. Presidente Pontorieri: relatore Riggio. 6 com'è noto, ha quale unico limite il divieto di accollare dette spese, anche solo parzialmente, alla parte che sia risultata totalmente vittoriosa. L'infondatezza di tutti i motivi illustrati con il ricorso determina il rigetto dello stesso e la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo. P. M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, che liquida in £.84500 oltre a £.
3.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 ottobre 2000.France Sandorin Uns disgois est. GO GG Идо IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico Lelezi co DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 2.2 GEN. 2001 IL CANCELLIERE C1 Telexico 22 MAR 2001 4. hoooo UNOLO 290000 14032 24 M 610) + A 719/1998 RE RR OR Udienza del 6.10.00. Presidente Pontorieri: relatore Riggio.