Sentenza 28 maggio 2002
Massime • 1
Il contenuto e le modalità di esercizio delle servitù costituite per contratto non possono estendersi oltre i limiti fissati dal titolo costitutivo nemmeno quando questo prevede una servitù di passaggio di uso pubblico.
Commentario • 1
- 1. Condominio, parti comuni, controversia, proprietario, litisconsorzio necessario, esclusioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2015
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/05/2002, n. 7795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7795 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCO PONTORIERI - Presidente -
Dott. UGO RIGGIO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.T.M. COSTRUZIONI SRL, in persona dell'Amm.re Unico Dott. OL MASSARO, nonché dal Dott. OL MASSARO in proprio, elettivamente domiciliati in ROMA VIA O DA GUBBIO 18, presso lo studio dell'avvocato GILBERTO PINTO, difesi dall'avvocato GABRIELE CASERTANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
TI IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BERTOLONI 29, presso lo studio dell'avvocato JACOPO SQUILLANTE, difeso dall'avvocato GIUSEPPE LINO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 474/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 24102199;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/10/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 25 maggio 1995 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, parzialmente accogliendo la domanda proposta dall'avv. Claudio IN nei confronti della s.r.l. dichiarava - per la parte che ancora interessa ai condominiali del complesso denominato "Parco Residenziale del Corso", pesto in Caserta alla Via del Corso Trieste e Roma (all'interno del quale il IN era proprietario di alcune unità immobiliari), non era gravato da servitù di passaggio a favore del confinante fondo di proprietà della convenuta ordinava, pertanto, alla M.T.M. la chiusura, con le modalità descritte dal CTU, dei tre varchi che la predetta società aveva aperto nella recinzione del viale per l'accesso ad alcuni uffici posti nel fondo di essa M.T.M.. Rigettava la domanda di risarcimento dei danni proposta dal IN.
Contro tale decisione proponeva appello la M.T.M. lamentando la mancata integrazione nel contraddittorio nei confronti degli altri condomini del Parco e nei confronti del Comune di Caserta, quale titolare di servitù di uso pubblico di passaggio sul viale in forza di convenzione stipulata con l'ente pubblico dal dante causa dell'attore con atto d'obbligo 30/4/1979.
L'appellante lamentava, inoltre, la mancanza di interesse del IN all'azione, posto che i varchi erano stati aperti su area risultata essere di proprietà del M.T.M.
Con separato atto di citazione OL SS (amministratore unico della M.T.M.) conveniva il IN davanti al medesimo giudice d'appello proponendo opposizione di terzo contro la sentenza di primo grado, in quanto lesiva del diritto di passaggio che egli, quale cittadino, poteva esercitare sul viale del Parco in forza della servitù di uso pubblico.
Riunite le due cause, la Corte d'appello di Napoli, con sentenza 24 febbraio 1999, l'appello della M.T.M. dichiarando inammissibile l'opposizione del SS.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione congiuntamente, con unico atto, la M.T.M. ed il SS personalmente, affidando il mezzo a quattro motivi. Il IN ha resistito con controricorso illustrato da una memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Col primo motivo di ricorso, genericamente intestato "violazione o falsa applicazione di norma di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.)", si censura l'impugnata sentenza per avere disatteso l'eccezione di litisconsorzio necessario formulata dalla M.T.M. con riferimento alla mancata partecipazione al giudizio degli altri condomini del complesso denominato "Parco Residenziale del Corso", nonché del Condominio del Parco e del Comune di Caserta, non avendo il giudice l'appello considerato che la partecipazione di tali soggetti si era resa necessaria essendo risultato dalla CTU che il tratto di recinzione su cui erano stati aperti i varchi insisteva su area di proprietà M.T.M.
La censura va disattesa.
Applicando principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di questa corte, il giudice d'appello ha correttamente ritenuto che, vertendosi in tema di negatoria servitutis, azionata dal IN nella accertata qualità di condomino del Parco Residenziale, non era necessaria la partecipazione al giudizio ne' del condominio ne' degli altri condomini. Ed invero, il singolo condomino, in quanto titolare di un diritto che, sia pure entri i limiti derivanti dal diritto degli altri condomini, investe la cosa comune nella sua interezza, può agire da solo per la tutela della cosa nei confronti dei terzi (e quindi promuovere anche l'actio negatoria servitutis) senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri condomini ne' del Condominio (quale soggetto che rappresenta i condomini in giudizio), dovendosi ritenere che il singolo abbia agito anche a tutela del concorrente diritto degli altri comproprietari (ex multis: Cass. 4388/96. Altrettanto correttamente il giudice d'appello ha escluso la necessità di litisconsorzio nei confronti del comune di Caserta, titolare della servitù di uso pubblico di passaggio sul viale del Parco, osservando, a tale proposito, che la causa introdotta dal IN "non incideva in alcun modo su situazioni attive e/o passive dell'ente pubblico". Ed invero, l'ente pubblico titolare di una servitù di uso pubblico al passaggio su un fondo privato non è litisconsorte necessario nella causa intrapresa dal (com)proprietario del fondo servente contro il proprietario di un fondo latistante che pretenda, in forza dell'uso pubblico, di accedere al proprio fondo passando per il fondo servente
2^. - Col secondo motivo di ricorso si lamentano vizi di motivazione per avere la sentenza accolto la domanda proposta dal IN, riconoscendo al medesimo l'interesse ad agire in negatoria contro la M.T.M, senza però indicare in che cosa consisteva il peso che l'apertura dei varchi aveva determinato sul viale di proprietà condominiale ed il correlativo danno che ne derivava al IN. La sentenza, inoltre, non aveva tenuto conto che i varchi non potevano arrecare alla M.T.M. un vantaggio diverso o maggiore di quello a cui essa aveva diritto in forza della servitù di pubblico transito esistente sul viale, ne', infine, aveva tenuto conto che i varchi dovevano ritenersi comunque legittimi essendo stati aperti - come accertato dal CTU - su area di proprietà M.T.M. e non del Parco. Col terzo motivo, connesso con l'ultima parte del motivo precedente, si denuncia ancora una "violazione di norma di diritto" (art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la sentenza ordinato alla ricorrente M.T.M. la chiusura dei varchi non considerando che, trovandosi i detti varchi su area di proprietà della stessa questa non poteva essere obbligata ad un facere sul proprio suolo, tanto più che nell'atto d'obbligo del 1979 non era prevista la messa in opera di una recinzione a fini divisori.
Le censure, da esaminare congiuntamente connesse, non meritano accoglimento.
Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la motivazione della sentenza è più che congrua in ordine a tutti i profili censurati (oltre che rispettosa dei principi che regolano la materia delle servirtù).
Al IN è stato riconosciuto l'interesse ad agire in negatoria contro la M.T.M: indipendentemente dalla sussistenza di un danno, correttamente osservando che, ai fini della tutela richiesta con l'actio negatoria servitutis l'attore deve fornire la prova del diritto di proprietà (costituita, nella specie, dai titoli di provenienza che il IN aveva prodotto in giudizio). Fa rilevare, in proposito, la sentenza che la "tutela della proprietà deriva da questa, meramente, nei confronti di comportamenti che la incidono negativamente, indipendentemente da pretese conseguenze dannose scaturitene per il titolare" non senza rilevare - ed il punto non è censurato col ricorso - che sui danni, ritenuti dal prime giudice insussistenti, non vi era stato appello.
Altrettanto correttamente la sentenza ha escluso che dall'atto d'obbligo del 1979 potesse derivare alla M.T.M. il diritto di aprire varchi nella recinzione del viale per accedere ad uffici posti sul proprio latistante fondo. In conformità del principio secondo cui il contenuto e le modalità di esercizio della servitù non possono estendersi oltre i limiti fissati dal titolo costitutivo (Cass. 8643/95), la sentenza ha rilevato che la servitù di uso pubblico non poteva "limitare ne' estinguere il dominio della proprietaria comunione oltre il contenuto" della servitù stessa, ne' poteva costituire in favore della M.T.M. "analogo diritto di passaggio per servitù di diritto privato", intendendo, con sintetica motivazione, sottolineare, ad un tempo, che la servitù, anche se pubblica, va esercitata secondo il titolo e non oltre i limiti di questo (nella specie il pubblico transito era stato consentito con l'atto d'obbligo del 1979 solo per accedere alla zona di verde pubblico contestualmente ceduta al Comune dal dante causa del IN). È appena il caso di osservare che l'omessa menzione nell'atto d'obbligo della futura installazione di una recinzione del viale non impediva il diritto del proprietario del fondo servente di recingere il proprio fondo in ogni tempo.
Infine, la situazione confinaria - dettagliatamente esaminata dal giudice d'appello - è stata correttamente ritenuta ininfluente ai fini di causa, posto che - come fa rilevare l'impugnata sentenza - l'apertura dei varchi provocava e "comunque" indipendentemente dalla loro collocazione, l'illegittimo ed illecito asservimento del viale a favore del latistante fondo privato con il conseguente obbligo della M.T.M.. di chiuderli comunque, e cioè anche se collocati sul proprio fondo.
2^. Col quarto ed ultimo motivo - relativo alla posizione del solo SS - si denunciano ancora vizi di motivazione (art. 360 n. 5 c.p.c.) per avere la sentenza dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta dal SS personalmente avverso la sentenza di primo grado considerando il gravame soltanto sotto il profilo dell'opposizione di terzo (che, come tale, avrebbe dovuto essere proposta al medesimo giudice che aveva pronunziato la sentenza impugnata) e non anche sotto profilo dell'interesse fatto valere in giudizio dal SS. Poiché costui aveva agito uti civis, il gravame avrebbe dovuto essere qualificato come intervento ex art. 105 c.p.c.. Contrariamente a quanto si sostiene nel ricorso, la sentenza ha preso in considerazione il gravame proposto dal SS anche sotto il profilo dell'art. 105 c.p.c, ma ha escluso la possibilità di qualificarlo come intervento, correttamente osservando - e sul punto non vi è censura - che si trattava di atto strutturalmente e oggettivamente diverso dall'appello della M.T.M., al quale, peraltro, era stato riunito soltanto in corso di causa.
Consegue il rigetto del ricorso con la condanna dei ricorrenti, in solido, alle spese secondo la liquidazione fattane nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese, liquidate in complessive lire 5.534.000 (EURO 2858,07), di cui lire 5.000.000 (EURO 2582,28) per onorari. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 28 maggio 2002