Sentenza 22 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 22/01/2003, n. 934 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 934 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2003 |
Testo completo
E 0 A N 8 I S O 9 I R 1 . / Z N A 4 A / . T R 6 2 T U B S . B . I R L I EPUBBLICA ITALIANA . G L P R . E A T D R . B L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E A A D T A D I I 1 S E R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 3 N T E E Ogge.to S N T . E I N S A A JRPGF SEZIONE TRIBUTARIA E 009 34 /03 M socertamento redditi da lavur auto c Composta dagli R.G. N. 15035/98 Dol Enrico PAPA DoLt. Enrico ALTEERI Rel. Consigliere Cron. 1847 DOLL. Massimo ODDO Consigliere Consigliere - Rep. Dott. Nino FICO Consigliera Ud.06/06/02Dott. Francesco RUGGIERO ha pronunciato la seguente Ciao S EN TENZA sul ricorso proposto da: CANALE LTCI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN GIACOMO 18, presso lo studio dell'avvocato ELAUTI IGIGI, difesa dall'avvocato DI GIOVANNI PAOLO, giusta procura a Margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato avversc la sentenz I: 54/97 della Commissione tributaria regionale di L'AQUILA, depos tata il 2002 05/06/97; 2478 cdita la relazione della causa svo ta nella pubblica 1 udienza de 06/06/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
taito il P.M. in persona de_ Scstituto Procurat ore General Dott. Dario CAFIERO che ha conclus o per il rigetto del ricorso. $ 1. Svolgimento del processo Con accertamento notificato il 27 novembre 1994 'ufficio delle imposto dire le di SC rettificava nei confronti di UI CA, esercente la professio- re 3_ Lributarista, 11 reddito di lavoro autonome per 11 47.435.000, in lire1990, dichiarato in lire 77.331.000, ai sensi dell'art. 39, primo comma, let- live d). del d. P.R. n. 600/73, integrato dall'art. 32 sexies, comm e 4, del d.l. 30 agosto 1993, n.331, convertito nella logge 29 ottobre 1993, n.427, sulla base di dati e notizie raccolti nei modi previsti dal citato art.32, nonché da quelli desunti dalla documentazione esinita dal contribuente, dalla quale risultava un'incongruenza tra volume d'affari dichiarato e quello desumibile dal- le condizioni di esercizio, anche se in presenza di UTA contabilità non censurabile sotto l'aspetto formale. L'incongruenza sarebbe consistita dal divario est- stente tra onorario medio anдuc dichiarato per ogni assistito lire 621.000 ) e quello segnalato a l Cen- tro Informativo lire 1.399.000 . L'ufficio determi- 3 nava, quindi, l'onorario nella Somilla 10[1 inferiore а i re 1.000.000. Il Canale ricorreva alla commissione tributaria di primo grado, la quale accoglieva il ricorso, annullando l'accertamento. 'appello dell'ufficio veniva parzialmente accolto dalla commissione tributaria regionale dell'Abruzzo con sentenza 22 maggio - 5 giugno 1997, con la qual veriva rideterminato reddito imponibile in lire 59.031.000. Per quanto interessa il presente giudizio di legit- timità la decisione è così motivata: dovevano esser disattese le questioni sollevate har circa la ritualità dell'appello, l'avviso di rettifica conteneva idonee motiva- ziore, in quarto consentiva di conoscere la pretesa dell'utticio Е io svolgimento di adeguata difesa da parte del contribuente;
l'ufficio aveva legittimamente proceduto alla determinazione del reddito sulla base dei dati e delle notizie venute a sua conoscenza;
- nel merito, nel 1990 122 imprese avevano deposi- cato le scritture contabili presso lo studio del pro- tessionista, per cui era da presumere che le stesse gli avcssero affidato la tenuta della contabilità e la cura delle questioni tributarie. Non era, c'altra parte cre- dibile cho Un rilevante numero di tali imprese fosse stato da lui assistito gratuitamente;
ten conto della malattia contratta dal Canale e della zona economicamente depressa in cui eqli eser- cilava la sua attività il compenso medio era da deler- Minarsi in ire 850.000. Avverso tale sentenza il Canale ha proposto ricorso per cassazione, sulia base di cinque mezzi d'annulla- mento. L'Amministrazione finanziaria non ha svolto in que sta sede altività difensiva. $ 2. I motivi del ricorso 2.1. Col prime motivo il ricorrente, denunciando har violazione e falsa applicazione dell'art.53 d.l.vo 31 dicembre 1992, 0.546, in relazione all'art.360, 11.3, cod. proc. civ., ripropone le questioni sulla i ritualità dell'appello dell'ufficio, nel quale vi sarebbe incor- tezza circa l'individuazione della sentenza pugnata, attribuita ad una diversa sezione della commissione tributaria provinciale;
il Canaio sarebbe stato neamente qualificato come commercialista, 11 Пunero Ci clienti assistiti viene etromeamer Le indicato in 12; allo stesso Canali viene attribuito il regime di conta- bilità ordinaria, anzichè semplificata.
2.2. Col secondo motivo il ricorrente, denunciando omessa motivazione su un punto decisivo onché viola- zione e false applicazione dell'art. 3 d. P.R. 10 settem- bre 1967, г., 367 ( tariffa ragionieri e periti Commer- ciali in relazione all'art. 360, п.3 e 5, cod. proc. civ., deduce che il giudice d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sui seguenti motivi di doglian- za: inapplicabilità della tariffa dei ragionieri e periti commerciali, essendo egli iscritto all'albo dei tributaristi ed espert.. Tale circostanza influiva sui- la determinazione del compenso medio: how possibilità, consentita dall'art. 3 della zari - fa, di derogare agli importi minimi e massimi.
2.3. Col terzo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art.42 d. F.R.
1.600 del 19/3, in relazione all'art. 360, n.3, cod. proc. civ., il ricor- rente deduce la nullità dell'avviso di accertamento per di fetzo di motivazione, ir quarto non cortonerte la specifica indicazione dei fatti e le circostanze che giustificovano il ricorso ♫ metodi induttivi o sinteti- ci.
2.4. Col quarto motivo il ricorrente denuncia V_C- lazione e falsa applicazione dell'art.39, primo corna, cl d.P.R. n. 600/73, in relazione all'art.360. ..3,11. cod.proc.civ. Erroneamente la sentenza avrebbe ritenuto la legittimità dell'acce Lamento ai ser.si dell'art. 39, sulla base degli elementi a conoscenza dcil'ufficio, in quanto non ricorreva una globale inattendibilità delle scritture contabili. L'ufficio, per disatcendere i dati forniti dal contribuente, avrebbe dovuto avvalersi di presunzioni gravi, precise o concordanti. Nella specie gli elementi su cui si è fondato l'ac- certamento sarebbero generici e non dimostrati, Rileva, inoltre, il ricorrenze che la atessa COM- missione provincialo ha accolto il suo r_corso avversC l'avviso di irrogazione di sanzioni da parte dell'uffi- نشا cio i.v.a. in relazione allo steso periodo d'imposta, ritenendo che dovessa essere coquito i metodo analiti 0. 2.5. Col quinto motivo il ricorrente, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 62 della legge 29 ottobre 1993, n.427, in relaziono all'art.360, n.3, cod. proc. civ., lamenta l'applicazione retroattiva de- gli studi di settore, prevista da una norma entrata in vigore nel 1993. § 3. Motivi della decisione 3.1. Il primo motivo è infondato. Te erronee indi- cazioni che, secondo il ricorrente, sarebbero contenute nella sentenza impugnata non hanno, infatti, svolto al- cun ruolo sulla sentenza della commissione provinciale e. di conseguenza, su quella della commissione regiona- le, che ha esattamente individuato la decisione impu- gnata, il volume di affari del contribuente c i criter: di rideterminazione del reddito. In ogni caso il ricor- rente Пon spiega perché gli affermati errori siano stati causa dell'ingiustizia deila sentenza impugnata. 3.2. 11 secondo motivo inammissibile in quanto il regime tariffario dei ragionieri e dei periti commer- ciali viste richiamato soltanto in modo astratto, senza contenere alcuna specifica cersura sulla concreta de- terminazione dell'onorario medio percepito per ogni hev cliente.
3.3. Anche il terzo motivo ė inammissibile in quanto generico, contenendo soltanto l'enunciazione di principi di diritto di origine giurisprudenziale cir- senza alcun con- la motivazione dell'accertamento, creto riferimento all'atto impugnato.
3.4. Il quarto mezzo è infondato. L'ufficio, infat- 11, ha fondato l'accertamento aui numero dei clienti ricavato dalle scritture contabili, contestando soltan Lo i ricavi medi dichiarati sulla base di un ragiona- mento presuntivo, e riducendo in modo rilevante le in- dicazioni emerse dagli studi di settore, in considera- ziono della malattia del Canali e della zona depressȧ in cui egli oporava. Si tratta di valutazioni non sin- dacabili in sede di legittimità, anche in considerazio- ne che, secondo la giurispruderza della Corte ( santenza 26 agosto 1998, n.8494, E successiva costante giurisprudenza , la presenza di una contabilità rego- Carmen Le tenta non impedisce all'ufficio una rettifi- ca in base al procedimento analitico induttivo, quan- do appaia evidente, in base alla comparazione dei red- diti del settore, 'intedeltà nell'esposizione dei ri- cavi. 3.5. Меррите il quinto TOZZO merita accog imento. Secondo la giurisprudenza della Corte ( Fra le altre, lue sentenze 1] set Lembre 2001, n. 11607 e 11611 1'impie- go dei c.d. studi di settore per la determinazione dei costituisce applicazione retroactiva di ricavi non amministrativi > di norme giuridiche in provvedimenti quanto non attiene alla disciplina di fatti costitutivi della prezesa tributaria, na all'esercizio del potere di accertamento, in relazione al quale vengono forniti parametri e calcoli statistici di provenienza qualifi- Caza che раззспо essere liberamente contrastati dal contribuento, cosa che, nella specie, non è avvenuto.
3.6. ricorso deve essere, pertanto, rigettato, Senza alcuna statuizione sulle spese, non avendo 1'Am- ministrazione finanziaria svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
zigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 6 giugno 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Enrico Baba En co Altieri معايا T A IL CANCELLIERE G1 Amaid Casa A DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi 22.GET. 2003 IL CANCELLIERE C1 maid Gasspo 5