Sentenza 20 gennaio 2004
Commentario • 1
- 1. Consulenza scientifica, quali basi per uso giudiziario? (Cass. 834/04)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 giugno 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/01/2004, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. FIGURELLI Donato - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MEC 3 s.r.l., in persona del legale rappresentante Giordano Emendatori, elettivamente domiciliata in Roma, via Poma n. 4, presso l'avv. Paolo Gelli, che con l'avv. Celio Piccioni la rappresenta e difende, anche disgiuntamente, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EUROSÌ s.r.l., in persona del legale rappresentante LI LI, elettivamente domiciliata in Roma, via Belsiana n. 71, presso l'avv. Mario Occhipinti, e rappresentata e difesa dall'avv. Torquato Tristani, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 80 del Tribunale di Rimini depositata il 6 febbraio 2001 (R.G. n. 1838/98). Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 6 giugno 2003 dal Relatore Cons. Antonio Lamorgese;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NARDI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto dei primi due motivi, assorbito il terzo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nella causa promossa dalla società Mec 3 nei confronti dell'ex dipendente AL CE e della società SÌ, il Pretore di Rimini, con sentenza del 3 settembre 1998, accoglieva la domanda di risarcimento danni da inadempimento contrattuale proposta nei confronti del primo e dichiarava la propria incompetenza in ordine alla richiesta di risarcimento da concorrenza sleale proposta nei confronti di entrambi. Il Pretore compensava per tre quarti le spese processuali fra l'attrice e il CE e condannava quest'ultimo alla rifusione della restante parte.
Avverso questa decisione, proponeva appello la s.r.l. SÌ, dolendosi della omessa pronuncia di rimborso, in suo favore, delle spese del giudizio pretorile, rifusione ad essa spettante perché vittoriosa sulla eccepita questione di competenza, accolta dal Pretore.
Nella resistenza della appellata, la quale sosteneva che il primo giudice non aveva regolato le spese del grado, aderendo alla eccezione da essa sollevata, di nullità della procura conferita dalla SÌ per quel giudizio, il Tribunale, con sentenza depositata il 6 febbraio 2001, accoglieva l'appello e condannava la Mec 3 alla rifusione, in favore della SÌ, delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
Il giudice del gravame ha ritenuto che la eccezione di nullità della procura era stata implicitamente disattesa dal Pretore, in quanto prima di decidere la questione di incompetenza aveva necessariamente verificato la regolare costituzione del contraddittorio, per cui sul punto la società Mec 3 avrebbe dovuto proporre impugnazione avverso la sentenza del Pretore.
Della pronuncia di appello la società soccombente ha richiesto la cassazione, formulando tre motivi.
L'intimata ha resistito con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia violazione dell'art. 346 cod. proc. civ. e deduce l'errore in cui è incorsa la sentenza di appello nel ritenere che per l'esame della questione di nullità della procura della SÌ, riproposta dalla appellata con la memoria di costituzione, fosse necessaria l'impugnazione incidentale della Mec 3, sebbene vittoriosa nel giudizio di primo grado.
Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 cod. civ. e 112 cod. proc. civ.. Si sostiene che il Tribunale
non poteva, sulla base della decisione sulla competenza, ritenere l'esistenza del giudicato implicito sulla questione di nullità della procura rilasciata dalla società convenuta, esistendo un nesso di dipendenza tra le due questioni: ad avviso della ricorrente, non si poteva risolvere la questione della competenza prima dell'altra relativa alla nullità della procura e al conseguente vizio della costituzione della parte.
Il terzo motivo denuncia l'omessa pronuncia sul difetto e/o invalidità della procura conferita al difensore e sul vizio di costituzione della convenuta. La mancanza di indicazione del legale rappresentante della SÌ aveva impedito all'altra parte di verificarne i relativi poteri ed il Tribunale avrebbe dovuto d'ufficio rilevare la nullità della procura, la quale incideva sulla costituzione della parte e non, come erroneamente ritenuto dal medesimo giudice, sulla regolarità del contraddittorio. I tre motivi, che, data la loro connessione, vanno congiuntamente trattati, sono fondati nei limiti di cui appresso.
Il Tribunale ha ritenuto implicitamente disattesa la eccezione, sollevata dalla società Mec 3, di nullità della procura rilasciata dalla SÌ per il primo grado del giudizio, "posto che ritualmente dinanzi al Pretore ha dovuto necessariamente prima controllare la regolare costituzione del contraddittorio, per poi passare - evidentemente convincendosi dell'insussistenza di alcun problema al riguardo e, dunque, disattendendo la prospettazione della convenuta dell'irregolare costituzione in giudizio di controparte - al merito e verificare così che la materia del contendere esulava dalla sua competenza di giudice del lavoro": tale statuizione non è condivisibile, poiché il difetto della procura del convenuto, a differenza di quello dell'attore, non incide sulla regolarità del contraddittorio, in quanto da esso non dipende la valida costituzione del rapporto processuale e rileva unicamente ove la non rituale presenza del convenuto nel processo abbia recato pregiudizio all'attore (cfr. Cass. 14 luglio 2001 n. 9596, Cass. 5 dicembre 1998 n. 12363). La diversa conclusione, a cui a tale proposito è pervenuto il giudice del gravame, ha comportato l'ulteriore errore di attività, laddove il medesimo giudice ha ritenuto che il lamentato difetto di costituzione della società SÌ avrebbe dovuto costituire oggetto di gravame incidentale da parte della odierna ricorrente, soccombente al riguardo, e non soltanto di riproposizione della questione a termini dell'art. 346 cod. proc. civ.. Così argomentando, il Tribunale di Rimini non ha tenuto conto che la società Mec 3 era bensì soccombente rispetto alla prospettata questione del difetto di costituzione della società SÌ, ma non lo era rispetto al capo di sentenza relativo alle spese, unico oggetto del giudizio di appello.
Assorbite le altre doglianze, la causa va rimessa a diverso giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale dovrà esaminare la censura relativa alla nullità della procura, decidendo l'appello della SÌ alla luce anche dell'esito di tale valutazione. Lo stesso giudice di rinvio procederà pure alla regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Bologna. Così deciso in Roma, il 6 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2004