Sentenza 18 luglio 2017
Massime • 1
È inammissibile, per carenza di interesse, l'impugnazione dell'imputato avverso il provvedimento inerente le modalità di esecuzione della misura cautelare personale, allorquando, nelle more, sia sopravvenuto l'ordine di esecuzione di diverso titolo detentivo, di carattere definitivo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/07/2017, n. 49173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49173 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2017 |
Testo completo
49 173-17 REPUBBLICA ITALIANA UL. In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta dai magistrati 1316/17 Rocco Blaiotta Presidente - Sent. n. sez. Ugo Bellini CC 18/7/2017- - Relatore - Gabriella Cappello R.C.C. 21904/2017 Alessandro Ranaldi Antonio Leonardo Tanga ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da HI MA nato in [...] il [...] Avverso la ordinanza del Tribunale del Riesame di Ancona in data 4.4.2017 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Ugo Bellini;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore Generale dott. Paola Filippi il quale ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.Il Tribunale di Ancona quale giudice di appello cautelare con la ordinanza impugnata rigettava la impugnazione proposta da HI MA avverso la ordinanza del Tribunale di Ancona che aveva disatteso la richiesta di allontanamento dal luogo di esecuzione della misura cautelare Jull domiciliare per svolgere attività lavorativa stante la necessità di provvedere al proprio sostentamento.
2. Il giudice territoriale escludeva la ricorrenza di un concreto interesse alla sostituzione della misura e, conseguentemente alla impugnazione del provvedimento di rigetto, atteso che medio tempore il ricorrente era stato attinto da differente titolo detentivo definitivo che, conseguentemente escludeva, nell'attualità, la possibilità per il HI di lavoro all'esterno, né sul punto valeva obiettare la possibilità che venisse meno il titolo detentivo definitivo in caso del riconoscimento del rapporto di continuazione tra diversi fatti, trattandosi di evenienza del tutto astratta e remota dal momento che il nuovo titolo prevedeva la esecuzione di una pena di quattro anni di reclusione.
3. Avverso il suddetto provvedimento proponeva ricorso per cassazione la difesa del ricorrente HI il quale deduceva vizio motivazionale per illogicità e contraddittorietà della motivazione rappresentando che sussisteva interesse alla modifica della misura cautelare domiciliare anche in presenza di esecuzione di un diverso titolo detentivo, atteso che lo interesse andava valutato in relazione allo specifico procedimento nel cui ambito era stata assunta la cautela;
sotto diverso profilo assumeva che il giudice del riesame si era spinto oltre al devoluto in quanto il giudice della cautela aveva sì disatteso la richiesta di modifica della misura cautelare disposta a carico del HI ma non aveva affatto interloquito in punto a carenza di interesse alla impugnazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso é inammissibile. Invero il HI non conserva alcun interesse a coltivare, attraverso lo strumento impugnatorio, la originaria richiesta di autorizzazione ad essere ammesso, nell'ambito della cautela domiciliare, al lavoro esterno per provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita, ai sensi dell'art.284 III comma cod.proc.pen.
2. Invero la suddetta ammissione si pone quale regolamento nella esecuzione della misura coercitiva domiciliare, al fine di consentire alla 2 jull persona ad essa sottoposta di allontanarsi dal luogo di esecuzione onde reperire, anche mediante lo svolgimento di un lavoro, i mezzi per il proprio sostentamento cui l'internato, diversamente rispetto alla custodia in carcere, è tenuto a provvedere personalmente.
3. Appare pertanto evidente che, sopravvenuto l'ordine di esecuzione di nuovo titolo detentivo, di carattere definitivo, è precluso al giudice del riesame di provvedere in ordine alle prescrizioni di una misura cautelare coercitiva e detentiva (peraltro disposta in sostituzione di misura cautelare custodiale), che mai ha avuto concreta esecuzione, laddove da un lato il ricorrente non ha un interesse concreto all'ampliamento delle facoltà accordate rispetto ad una misura che rimane assorbita dal titolo detentivo definitivo, e dall'altro non è compito del giudice della cautela, bensì del giudice di sorveglianza, provvedere in ordine alle modalità esecutive della pena detentiva disposta con titolo divenuto definitivo, avvalendosi se del caso della disciplina dettata dall'art.47 ter I e II comma Ord.Penit., quale misura alternativa alla detenzione, con le prescrizioni ad essa connesse.
4. Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost., sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), consegue la condanna degli stessi al pagamento delle spese processuali e di una somma, che congruamente si determina in mille euro, in favore della cassa delle ammende. Seguono da dispositivo provvedimento relativi alla comunicazione del provvedimento per i successivi avvisi al direttore dell'istituto di reclusione ove il HI è detenuto.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000 alla Cassa delle Ammende. La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito dall'art.94 co. 1 ter disp.att. del cod.proc.pen. Così deciso nella camera di consiglio in data 18 Luglio 2017 i B Il Consigliere estensore Il Presidente Ugo Bellini Rocco Marco Blaiotta V₁. Pellen Thi 3