Sentenza 14 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/02/2001, n. 2174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2174 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2001 |
Testo completo
62427 REPUB02 1 74/ ce E IN NOME N O I 6 5 Z SUPREMA DI CASSAZIONE A 8 . LA I A 9 1 Oggetto R N R / T IRPEG 4 S A / I B T 8 G interessi conti correnti SEZIONE TRIBUTARIA 2 . U L E . .mi Sigg.ri Magistrati: L B R R bancari dei comuni . I A P agli Ill . R . A D B T D A L I T E E R D T 1 Presidente R.G.N. 22400/98 3 E I ichele CANTILLO N S - 1 T E N . S E A E S N I M - Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI A Rel. Consigliere Cron. 4470 Dott. Enrico ALTIERI - · Consigliere Rep. Dott. Giulio GRAZIADEI Ud. 13/10/00 · Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 62497 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. rappresenta e difende ope legis;
per diritti L.3000 - -ricorrente # 19 FEB. 2001 IL CANCELLIERE
contro
COMUNE DI PARCINES;
CANCELLERIA intimato avversO la sentenza n. 277/97 della Commissione CG064373 tributaria II grado di BOLZANO, depositata il 24/10/97; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1682 udienza del 13/10/00 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato MANGIA, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. § 1. Svolgimento del processo Il comune di Parcines presentava istanza di rim- borso di ritenute alla fonte IRPEG operate sugli interessi attivi per le somme depositate presso isti- tuti bancari per l' anno 1993. Sul silenzio - rifiuto dell'ufficio finanziario l'istante proponeva ricorso alla Commissione di primo har grado di Bolzano, sostenendo che il comune o le aziende municipali non sono soggetti passivi d'imposta ( art.88 d. P. R. n. 917 /86, come modificato dall'art. 4, comma 3 bis, del d.l. n. 310/90 ). La Commissione accoglieva il ricorso. La decisione veniva impugnata dall'ufficio con ap- pello. La Commissione Tributaria di secondo grado di Bol- zano, con sentenza del 23 settembre - 24 ottobre 1997, confermava la decisione di primo grado con la seguente motivazione: nella specie si trattava di redditi esclusi * 2 dall'imposizione. Secondo l'art.88 del d.P.R. 917/86, come sostituito dal citato art.4, comma 3 bis, il co- mune non è soggetto passivo d'imposta se non svolge at- tività economiche;
- a tale conclusione era pervenuto anche il Mini- stero delle Finanze nella R.M. n.8/645 dell'8 gennaio 1992. Avverso tale sentenza il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un mezzo d'annullamento. Il comune non ha svolto attività difensiva. S 2. I 1 motivo di ricorso лам Con un unico motivo la ricorrente, denunciando vio- lazione e falsa applicazione degli articoli 26, quarto comma, del d.P.R. n.600/ 73, introdotto dal d.P.R. 28 marzo 1975, n.60; 88 del d.P.R. n. 917 / 86 nonchè omes- sa motivazione su punto decisivo, in relazione all' art.360, n.3 e n..5, cod. proc. civ., deduce che il citato art.26 sancisce espressamente l'assoggettabilità a ri- tenuta alla fonte degli interessi maturati a fovore dei comuni sui depositi in conto corrente, non soltanto nel O caso in cui il percettore fruisca di un regime di esen- N zione totale o parziale, ma anche « in ogni altro ca- SO>>>, con ciò intendendosi anche le ipotesi di esclusio- ne soggettiva dall'IRPEG. 3 Infatti, le ritenute previste dall'art. 26 del d. P.R. 600/73, da considerarsi norma speciale, costi- tuiscono un'imposizione autonoma e sostitutiva, che prescinde dalla circostanza prevista dall'art.88 del d. P.R. n.917/86. In applicazione di tale norma, le ri- tenute alla fonte sugli interessi derivanti da depositi e conti correnti bancari e postali sono operate a tito- lo di imposta definitiva, e non di acconto. S 3. Motivi della decisione 3.1. Il ricorso merita accoglimento. Nella sentenza 4904/99 questa Corte ha ritenuto che la questione della soggezione ad IRPEG degli interessi corrisposti ai Comuni sui conti correnti bancari deve essere risolta ín senso affermativo - con l'applicazione dell'art.14 della legge 18 febbraio 1999, n.28, la quale espressamente dispone che l'art.26, terzo periodo, quarto comma, del d. P. R. n.600/73, deve essere inteso « nel senso che la ritenu- GABS ta si applica anche nei confronti dei soggetti esclusi I N A O dall'irpeg». Z In detta sentenza sono stati enunciati i seguenti principi: la norma sopravvenuta un atto d'interpretazione autentica per la sua esplicita formu- lazione, nella quale il legislatore ha preso diretta- 4 mente posizione sulla problematica suscitata dal testo originario;
lo jus superveniens è assistito da efficacia re- troattiva, rispetto ai rapporti non ancora definiti. La Corte condivide tale interpretazione, non essen- do stati prospettate decisive ragioni per discostarsi dalla stessa.
3.2. L'accoglimento del ricorso comporta la cassa- della sentenza impugnata. Poichè ricorrono i zione presupposti per una decisione nel merito, ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ., deve essere rigettata la domanda di rimborso della ritenuta per gli interessi, proposta col ricorso introduttivo. Sussistono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata decidendo nel merito, rigetta la domanda di rimbor- e, so;
compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, il 13 ottobre 2000. Il Presidente Il Consigliere estensore Michele Cantil Enrico Altieri гей DEPOSITATO IN CANCELLERIA ONE 14 FEB. 2001Oggi IL CANCELLIERE C1 COFF Osvaldo Ascanio IL CANCELLIERE C1 r 1 Osvaldo Ascanio