Sentenza 12 maggio 2010
Massime • 1
Annullata con rinvio dalla Corte di cassazione la sentenza di assoluzione in appello dell'imputato condannato in primo grado, non è consentita, in pendenza del giudizio di rinvio, l'emissione di nuova misura cautelare per il medesimo fatto, possibile solo a seguito di successiva condanna e sempre che sussistano le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2010, n. 31715 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31715 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 12/05/2010
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - N. 1453
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 3584/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BARI, nei confronti di:
1) IO RI N. IL 02/01/1962 C/;
avverso l'ordinanza n. 1507/2009 TRIB. LIBERTÀ di BARI, del 14/01/2010;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROMBOLÀ Marcello;
sentite le conclusioni del PG Dott. DELEHAYE Enrico che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. OSSERVA
Con ordinanza 14/1/10 il Tribunale del riesame di Bari, in sede di appello ex art. 310 c.p.p., in accoglimento dell'istanza di CU IA annullava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti della CU dalla Corte d'Assise d'Appello di Bari in seguito all'annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione della sentenza di appello che, in riforma della condanna di primo grado, l'aveva assolta da una duplice imputazione di omicidio con conseguente annullamento della originaria ordinanza custodiale.
A giudizio del Tribunale la Corte d'Assise d'Appello aveva erroneamente ripristinato la misura sull'assunto che la sentenza della Cassazione avesse "rivitalizzato" ai fini cautelari la condanna di primo grado per l'applicazione dell'art. 307 c.p.p., comma 2, lett. b, (scarcerazione per decorrenza termini), essendo invece necessaria la pronuncia di una nuova condanna (similmente ai casi ex art. 300 c.p.p., comma 5). Ricorreva per cassazione il PG a quo, deducendo violazione di legge:
il giudice del riesame si era rifatto ad un'isolata pronuncia di legittimità del 2008 resa in ipotesi di annullamento della sentenza in cassazione per vizi formali, ignorando l'autorevole approdo giurisprudenziale delle SU della S.C. che, con sent. n. 8 del 23/2/00, avevano affermato il principio per cui "le condizioni e i limiti stabiliti dall'art. 300 c.p.p., comma 5 per l'applicazione delle misure coercitive all'imputato prosciolto o nei cui confronti sia stata emessa sentenza di non luogo a procedere non operano nel caso di revoca di quest'ultima, senza che abbia rilievo alcuno la circostanza che egli sia stato, prima di detta sentenza, sottoposto o meno a custodia cautelare". E nell'occasione la Corte ha precisato che le condizioni e i limiti di cui all'art. 300 c.p.p., comma 5 operano, invece, nella diversa ipotesi di riforma in malam partem della sentenza di non luogo a procedere a seguito di impugnazione. Ne deriva che il giudice di appello in sede di rinvio dopo l'annullamento di sentenza di proscioglimento, essendo in presenza di una sentenza di primo grado di condanna, è nel potere, se ne ricorrono le condizioni, di adottare le misure cautelari del caso. Chiedeva pertanto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. All'udienza camerale fissata per la discussione, assente la controparte, il PG chiedeva l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.
Il ricorso è infondato e va respinto. Secondo consolidata e condivisa giurisprudenza (Cass., 5, sent. n. 1919 del 10/7/95, rv. 202654, Pandolfo) la misura cautelare perde immediatamente efficacia nel caso in cui venga emanata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere ed una nuova misura coercitiva per gli stessi fatti può essere disposta solo in seguito ad una successiva condanna e con riferimento alle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), (art. 300 c.p.p., commi 1 e 5). Se, dunque, occorre una "successiva condanna", la competenza ad emettere il provvedimento coercitivo spetta al giudice dell'impugnazione, sicché il pubblico ministero non può, per lo stesso fatto, iniziare un nuovo procedimento ed ottenere dal giudice per le indagini preliminari un'ordinanza di custodia in carcere. Pertanto, rispetto ai fatti per i quali sì a stata pronunciata l'assoluzione, il giudice per le indagini preliminari è privo del potere di adottare l'ordinanza custodiale, trovandosi in una situazione di incompetenza funzionale (fattispecie relativa al delitto di cui all'art. 416-bis c.p.). In assenza di "successiva condanna", si può qui aggiungere, tale potere manca anche al giudice dell'impugnazione.
Nel provvedimento impugnato il tribunale del riesame ha fatto corretta applicazione del principio, più recentemente ribadito da Cass., sez. 6, sent. n. 38858 del 2008 (rv. 241408, Montagno Bozzone).
La sentenza a S.U. n. 8 del 23/2/00 (imp. Romeo, rv. 215410) citata dal ricorrente riguarda il diverso caso dell'ordinanza di custodia cautelare emessa dal Gip dopo che lo stesso Gip ha provveduto a revocare la precedente sentenza di proscioglimento emessa nei confronti del medesimo soggetto per il medesimo fatto di reato. Si tratta di situazione essenzialmente diversa per la fase del tutto preliminare al giudizio (ab ovo) cui essa si riferisce: le S.U., evidentemente, esonerano in tal caso il giudice dalla necessità di una nuova condanna e la riaffermazione del principio dell'art. 300 c.p.p., comma 5 al caso ivi previsto è perché esso è quello tipico
(e non perché non valga in generale: per esempio nel caso oggi in esame - dove pure manca una "successiva condanna" - dell'annullamento con rinvio della sentenza assolutoria di secondo grado in riforma di quella di condanna del primo).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2010