Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2010, n. 31715
CASS
Sentenza 12 maggio 2010

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Annullata con rinvio dalla Corte di cassazione la sentenza di assoluzione in appello dell'imputato condannato in primo grado, non è consentita, in pendenza del giudizio di rinvio, l'emissione di nuova misura cautelare per il medesimo fatto, possibile solo a seguito di successiva condanna e sempre che sussistano le esigenze cautelari di cui all'art. 274, comma primo, lett. b) e c), cod. proc. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 12/05/2010, n. 31715
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 31715
    Data del deposito : 12 maggio 2010

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