Sentenza 22 novembre 2019
Massime • 1
Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3–bis, cod. pen. nel caso in cui la condotta venga posta in essere all'interno di un magazzino destinato ad abitazione, in quanto luogo nel quale si svolgono atti della vita privata, a prescindere dalla connotazione originaria dello stesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/11/2019, n. 8736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8736 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2019 |
Testo completo
08736-20 BRUC REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 22/11/2019 SENTENZA 2967 N. Composta dagli ill.mi sig.ri: MIRELLA CERVADORO - Presidente - ALFREDO MANTOVANO REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO - Rel. Consigliere N.48768/2018 GIUSEPPINA ANNA ROSARIA PACILLI FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente: SENTENZA Sul ricorso proposto da: ZH NX nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 15/06/2018 della CORTE di APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento, il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
udito il Sostituto Procuratore Generale dott. Giuseppina Fodaroni che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 15 giugno 2018, la corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia del tribunale di Firenze del 10 gennaio dello stesso anno, riduceva la pena inflitta a ZH NX in ordine ai contestati delitti di rapina aggravata, sequestro di persona e lesioni personali ad anni 3, mesi 4 di reclusione ed € 1.000,00 di multa.
1.2 Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione l'imputato, tramite il proprio difensore di fiducia avv.to Tiziano Veltri con nomina a sostituto processuale dell'avv.to De Fio, che deduceva: violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 628 comma 3 n. 2 posto che la condotta era stata posta in essere all'interno di un magazzino così che illogica era la motivazione nella parte in cui aveva ritenuto sussistere il presupposto della consumazione in luogo di privata dimora;
Л ル - violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. quanto alla valutazione della sussistenza dell'ipotesi autonoma di sequestro di persona consumato;
- violazione dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. per carenza di motivazione quanto alla omessa concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 2.1 Tutti motivi di ricorso appaiono inammissibili perché manifestamente non fondati e puramente reiterativi di questioni già devolute ed adeguatamente affrontate dalla corte di merito;
quanto al primo motivo occorre ricordare come secondo l'orientamento di questa corte a Sezioni Unite ai fini della configurabilità del reato previsto dall'art. 624 bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare, compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale (Sez. U, n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076). In motivazione le Sezioni Unite specificano che:" Il riferimento della norma è, allora, ad un luogo che sia stato adibito (in modo apprezzabile sotto il profilo cronologico) allo svolgimento di atti della vita privata, non limitati questi ultimi soltanto a quelli della vita familiare e intima (propri dell'abitazione)..... In essa vanno, conseguentemente, ricompresi i luoghi che, ancorché non destinati allo svolgimento della vita familiare o domestica, abbiano, comunque, le "caratteristiche" dell'abitazione. Con la conseguenza che ad avere rilievo decisivo non è la caratteristica oggettiva dell'immobile bensì la destinazione che ad esso viene data dai suoi utilizzatori non potendosi escludere che immobili catastati per usi diversi divengano privata dimora in forza della loro destinazione concreta. Orbene, proprio l'applicazione del suddetto principio al caso in esame, ha giustificato il riconoscimento della contestata aggravante posto che la corte di appello ha sottolineato che il fatto venne consumato all'interno di un magazzino che era destinato proprio ad abitazione privata delle vittime, alle quali venivano anche sottratti beni personali ivi detenuti. Pertanto, si verte in un caso di destinazione a privata dimora di un immobile che rende configurabiie la contestata aggravante non avendo rilievo esclusivo la destinazione originaria del bene bensì quella impressa dall'uso fattone dai possessori. E del resto la fondatezza della conclusione dei giudici di merito si fonda anche sulla considerazione che ad essere sottratti da quel magazzino destinato ad abitazione furono anche beni personali così che deve ritenersi che il ricorrente ed il correo vollero proprio agire all'interno di un luogo destinato alla altrui dimora, così che anche sotto il profilo soggettivo, la circostanza aggravante trova piena conferma.
2.2 Quanto al secondo motivo, la corte di appello appare avere fatto corretta applicazione del principio secondo cui il reato di sequestro di persona è assorbito in quello di rapina aggravata previsto dall'art. 628, comma terzo, n. 2, cod. pen. soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifica e si esaurisce col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non quando invece ne preceda l'attuazione con carattere di reato assolutamente autonomo anche se finalisticamente collegato alla rapina ancora da porre in esecuzione o ne segua l'attuazione per 2 un tempo non strettamente necessario alla consumazione (Sez. 2, n. 22096 del 19/05/2015, Rv. 2637889). Ed accertato che nel caso in esame dopo averli legati con alcune fascette la privazione della libertà personale delle vittime proseguiva per ben 20 minuti dopo l'allontanamento degli imputati, correttamente il giudice di secondo grado affermava il concorso dei reati poiché la privazione della libertà è proseguita per un considerevole arco temporale successivo la consumazione dei fatti con conseguente autonoma aggressione ad un diverso bene giuridico protetto.
2.3 Anche il terzo motivo è manifestamente non fondato, posto che le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e sfuggono al sindacato di legittimità se prive di manifesta illogicità nel caso in esame non ravvisabile avuto riguardo all'espresso riferimento operato dalla corte di appello per giustificare l'equivalenza tra attenuanti ed aggravanti, alla gravità del fatto ed al significativo ruolo svolto dall'imputato. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc.pen., la condanna dell'imputato ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 2.000,00.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 22 novembre 2019 IL CONSIGLIERE EST. Dott. Ignazio Pardograzio all IL PRESIDENTE Dott. Mirella Cervadoro Mlewade DEPOSITATO IN CANCELLERIA E 4 MAR 2020 IL CANOLLERS R Claudia PianeA P U Z I O N E 3