Sentenza 19 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/02/2002, n. 2398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2398 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
0 2 398/02 AULA B REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE DI CASSAZIONE Sezione Lavoro Oggetto: Lavoro R.G.N. 7078/1999Composta dai magistrati: Dott. GI Ianniruberto Presidente 66 Alberto Spanò - Consigliere 66 CIno Vigolo 6 Rep. 66 Cron. 5689 GI Mazzarella 66 AL Picone Relatore 66 Ud. 20.11.2001 ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da AL, DE TO Sante,TA IE, LO CI CA, DI EO RI, DE TI IA, RI IE, LA NT, RE AT, BE LE, OL ET, CI NA, DI OR AR, DI AN NA, AG CI, SPINAPOLICE Aldo, MASSARO Anna, 4490 FINTANAROSA Immacolata, TO GI, DI AN RE, AT AT, NO IC, DE IN IU, TR GI, TO UG, DE AR NT, DI AR DO e EL LV, tutti elettivamente domiciliati in Roma, Via Montebello, n. 109 (studio Felici), presso l'avv. Tommaso Germano, che li rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce alla memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c.; -ricorrenti-
contro
G.I.E.M. GRUPPO INDUSTRIALE ERCOLE MARELLI SpA, in persona del liquidatore, GEROLIMICH SpA, in persona del liquidatore e UNIONE MANIFATTURE SpA, in persona del liquidatore, tutte elettivamente domiciliate in Roma, Via Panama, n. 52, presso l'avv. Carlo De Marchis, che, unitamente agli avv. Federico Squassi e GI Gullo, le rappresenta e difende con procura speciale apposta in calce al controricorso;
-controricorrenti- e
contro
MARELLI AUTOMAZIONE s.r.l., in persona del liquidatore;
- intimata - e
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avvocati GI Fagiani, Luigi Picciotto e Vincenza Gorga, che lo rappresentano e difendono con procura speciale apposta in calce alla copia notificata del ricorso;
-costituito mediante deposito della procura- 2 per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Foggia n. 774 in data 22 settembre 1998 (R.G. 2016/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20.11.2001 dal Consigliere dott. AL Picone;
uditi gli avv. Massimo Felici per delega dell'avv. Germano e Vincenzo Porcelli per delega dell'avv. Gullo;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. GI Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo IE OT e gli altri ricorrenti elencati in epigrafe domandano per due motivi la cassazione della sentenza con la quale il Tribunale di Foggia ha confermato la decisione del Pretore della stessa sede, di rigetto delle domande proposte nei confronti della parte resistente e degli altri soggetti intimati nel processo di cassazione. Le domande avevano ad oggetto il pagamento della retribuzione relativa al periodo 17 giugno 1995 - 10 aprile 1996, ma era risultato, anche a seguito della chiamata in causa dell'Inps, che, per il periodo indicato, ai lavoratori era stato corrisposto il trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per effetto del decreto 2.8.1996 del Ministro del lavoro. Il Tribunale ha, quindi, rilevato che i lavoratori, già collocati in cigs in precedenti periodi, avevano agito in giudizio per il conseguimento delle retribuzioni nel presupposto che il datore di lavoro non avesse provveduto a domandare la cigs, ma di tale domanda era venuto successivamente meno il fondamento, una volta intervenuta l'ammissione al trattamento di integrazione salariale;
né potevano essere esaminate le questioni di legittimità del decreto di concessione della cigs, ai fini della sua disapplicazione, in quanto concretavano un'inammissibile modificazione della domanda, operata per la prima volta in appello. Quanto alla legittimazione passiva di soggetti diversi dal datore di lavoro (da identificare esclusivamente nella Marelli Automazione s.r.l.), doveva essere negata in relazione a pretese di natura esclusivamente retributiva, in difetto di qualsiasi specificazione del titolo di estensione della responsabilità a soggetti estranei al rapporto di lavoro. Nel giudizio di cassazione si sono costituite con controricorso la G.I.E.M. Gruppo Industriale Ercole Marelli SpA in liquidaziuone, la IC SpA in liquidazione e la Unione Manifatture SpA in liquidazione, nonché l'Inps con deposito della procura speciale ai difensori;
non si è costituita la Marelli Automazione s.r.l. Motivi della decisione 1. Il primo motivo di ricorso denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, costituito dall'esatta identificazione del contenuto della domanda giudiziale. I lavoratori, si osserva, avevano inteso rivendicare esclusivamente le retribuzioni, non avendo percepito nulla a tale titolo al tempo di instaurazione del giudizio;
del tutto arbitrariamente, quindi, 41 Tribunale aveva parlato di pretesa avanzata per lamentare il mancato inoltro della domanda di cigs, di contestazione del provvedimento amministrativo di ammissione al beneficio (essendo stata contestata solo l'esistenza dei presupposti per la cassa integrazione) e dunque di mutamento della causa petendi.
1.1. Il motivo non può trovare accoglimento. La sentenza impugnata si esprime in più punti in modo inequivocabile nel senso conforme all'assunto dei ricorrenti che era stato azionato il credito alle - 4 retribuzioni non percepite al tempo della proposizione delle domande giudiziali, non un credito risarcitorio, restando irrilevanti le altre osservazioni del Tribunale, concernenti piuttosto i motivi che avevano indotto i lavoratori ad intraprendere l'azione giudiziaria.
1.2. Nel caso di specie, è pacifico che il beneficio della cassa integrazione guadagni venne concesso (e le relative somme corrisposte ai lavoratori) nel corso del giudizio, relativamente al periodo per il quale era stata rivendicata la retribuzione. Ne segue che la decisione di rigetto delle pretese retributive è pienamente conforme al principio di diritto più volte affermato dalla giurisprudenza della Corte, secondo il quale, nella fase anteriore all'emanazione del provvedimento di concessione dell'intervento straordinario di integrazione salariale, il rapporto continua ad essere retto dal diritto comune alla stregua del quale il datore di lavoro, che sospenda unilateralmente il rapporto stesso, è obbligato, salva la sussistenza di una situazione di impossibilità della prestazione, il cui onere -· a corrispondere la retribuzione;
probatorio grava sullo stesso datore di lavoro sopravvenuto il provvedimento, con effetti costitutivi e derogatori della disciplina ordinaria, dalla data stabilita dallo stesso provvedimento, abilitato dalla legge ad operare retroattivamente, il trattamento previdenziale si sostituisce al diritto alla retribuzione e la sua corresponsione estingue ogni pretesa del lavoratore (cfr., ex plurimis, Cass. 11650/1997, 12735/1998; 31/2001).
1.3. Certamente la sentenza impugnata contiene un'affermazione giuridicamente erronea, quando qualifica in termini di domanda nuova la richiesta di disapplicare perché non conforme a legge il provvedimento di autorizzazione alla cigs. Infatti, dall'applicazione del provvedimento amministrativo dipendevano le sorti della 5 domanda giudiziale ed il giudice doveva anche di ufficio verificarne a tali fini la conformità alla legge ai sensi dell'art. 5, 1. 2248/1865, all. E), assumendo la richiesta della parte il valore di mera sollecitazione e restando del tutto identica la domanda nella causa petendi e nel petitum. E tuttavia, nell'ambito delle argomentazioni svolte a sostegno del primo motivo di ricorso, si legge testualmente: l'aver contestato...la legittimità della cassa integrazione, il difetto dei presupposti, equivalesse o equivalga a contestare il provvedimento amministrativo...i ricorrenti hanno insistito sempre e solo nell'originaria domanda;
hanno poi voluto esprimere un “apprezzamento” circa la legittimità della c.i.g.s. Ne discende che l'error in procedendo del Tribunale non può avere alcuna incidenza sull'esito della lite, siccome i ricorrenti non intendono ottenere, previa cassazione della sentenza sul punto, l'esame incidentale della legittimità del provvedimento amministrativo.
2. Con il secondo motivo è denunciata omessa e insufficiente motivazione in ordine alla estromissione dal giudizio delle società Unione Manifatture SpA in liquidazione, IC SpA in liquidazione e G.I.E.M. in liquidazione. Si sostiene che il Tribunale ha negato la legittimazione passiva dei soggetti indicati sulla base dell'erroneo presupposto che la domanda risultava fondata sul mancato inoltro della richiesta di cigs;
che, in particolare, la G.I.E.M. SpA si era impegnata a far fronte agli obblighi retributivi in caso di inadempimento della Marelli Automazione SpA.
2.1. Anche questo motivo non può trovare accoglimento. L'infondatezza del primo profilo di censura emerge dalle stesse considerazioni già svolte in ordine all'interpretazione della domanda giudiziale, ritenuta dal Tribunale esclusivamente rivolta ad ottenere il pagamento delle retribuzioni.
2.2. Il secondo profilo di censura è inammissibile. Non si precisa se e in quali termini la circostanza dell'impegno negoziale assunto dalla G.I.E.M. SpA sia stata dedotta nel giudizio di merito e, di conseguenza, la questione va considerata come (inammissibilmente) proposta per la prima volta in cassazione.
3. In ordine al regolamento delle spese, si ravvisa la sussistenza di giusti motivi per compensarle interamente nei confronti delle parti costituite;
nulla da provvedere nei riguardi del soggetto non costituito e dell'Inps, sebbene costituito mediante depositato della procura speciale ai difensori, non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese del giudizio di cassazione nei confronti delle parti controricorrenti;
nulla da provvedere in ordine alle spese nei confronti del soggetto non costituito e dell'Inps. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2001 барии д ил Il Presidente Il Consigliere estensore Phill I D IL CANCELLIERE A , 0 S 1 3 S O . L 3 A Depositato in Cancelleria L T 5 T , O R . B A 19 FEB. 2002 A ' S I N oggi, L E D L P 3 S E A 7 I D - T N S IL CANCELLIERE I 8 - G S O 1 P O N 1 E M A S I T E D R I A O E G A C , D G O O E E R T T L T T N I S I E R A S I G L E E D L R E