Sentenza 19 giugno 2009
Massime • 1
Non integra il reato di cui agli artt. 473 e 474 cod. pen., in tema di contraffazione di segni distintivi di opere industriali, ma il reato di cui all'art. 11 D.Lgs. n. 313 del 2001, l'apposizione di una falsa marcatura "CE" su giocattoli posti in commercio, perché quelle fattispecie criminose fanno riferimento al marchio come segno o logo idoneo a distinguere il prodotto industriale da altri e non come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto a normative specifiche.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2009, n. 36228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36228 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 19/06/2009
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 2910
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2031/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN IN IN, n. il 27 marzo 1951;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, in data 24 aprile 2006, di riforma della sentenza del Tribunale di Roma, in data 18 settembre 2003;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere Dott. FIANDANESE Franco;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. MONTAGNA Alfredo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 24 aprile 2006, riformando la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma il 18 settembre 2003 nei confronti di AN IN IN, dichiarata colpevole dei reati di contraffazione di marchi e di detenzione per il commercio di prodotti recanti marchi contraffatti (artt. 473 e 474 c.p.) e di tentata truffa aggravata (artt. 56 e 640 c.p., art. 61 c.p., nn. 2, 5 e 7), dichiarava non doversi procedere perché i suddetti reati erano estinti per intervenuta prescrizione. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo il vizio di mancanza di motivazione, in quanto la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputata perché i reati contestati non sussistono.
Il difensore ricorrente osserva che era stato contestato il reato di cui agli artt. 473 e 474 c.p. per avere apposto il marchio CE falsificato e mai autorizzato, ma non esiste alcun marchio CE originale e registrato, come si desume anche dal D.Lgs. n. 313 del 1991, che contiene la norma che punisce l'indebita apposizione del marchio CE, e dal D.Lgs. n. 41 del 1997, art. 1, in cui il termine marchio è stato correttamente sostituito con quello di marcatura. Con riferimento al reato di tentata truffa, il ricorrente afferma che non è emersa alcuna prova in ordine agli elementi integranti il reato stesso quali gli artifici e raggiri, anche perché, venendo meno gli altri reati, non può ritenersi sussistente l'unica aggravante riconosciuta dal giudice di primo grado, cioè quella dell'art. 61 c.p., n. 2; in ogni caso l'abusiva apposizione della marcatura non risulta essere stata compiuta dall'imputata. Neppure sussisterebbero le contravvenzioni di cui al D.Lgs. n. 313 del 1991, art. 11 e D.Lgs. n. 115 del 1995, art. 10, poiché condotte riferibili solo al produttore e non al venditore.
Il ricorrente lamenta anche il vizio di mancanza di motivazione con riferimento agli altri reati contestati e dichiarati prescritti dal giudice di primo grado, per i quali era stata richiesta con l'appello la riforma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
È fondato il motivo di ricorso con il quale si denuncia la violazione degli artt. 473 e 474 c.p.. L'ipotesi criminosa contestata è quella di avere falsificato e importato sul territorio italiano, al fine di distribuirli per la vendita, giocattoli riportanti il marchio CE falsificato e mai autorizzato.
L'uso indebito del marchio CE non integra le ipotesi criminose di cui ai suddetti articoli, le quali fanno riferimento al marchio, inteso come elemento (segno o logo) idoneo a distinguere il singolo prodotto industriale rispetto ad altri (art. 2569 c.c. e R.D. 21 giugno 1942, n. 929, art. 1 e successive modifiche), non il marchio inteso come elemento che serve ad attestare la conformità del prodotto appartenente ad una determinata tipologia o a normative specifiche. In altri termini, la ragione di tutela del marchio consiste nella capacità di questo di distinguere un prodotto dall'altro che, come tale, giustifica il monopolio di un segno e l'esclusività dell'uso;
mentre la funzione del marchio "CE" è quella di tutelare interessi pubblici come la salute e la sicurezza degli utilizzatori dei prodotti, appartenenti ad una determinata tipologia, assicurando che essi siano conformi a tutte le disposizioni comunitarie che prevedono il loro utilizzo. La marcatura CE non funge da marchio di qualità o d'origine, ma costituisce un puro marchio amministrativo, che segnala che il prodotto marcato può circolare liberamente nel mercato unico dell'UE. Nel caso di specie, il D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, prevede che i giocattoli (genere di prodotto definito al D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313, art. 1) non possano essere immessi sul mercato privi del simbolo "CE", attestante che il giocattolo è stato fabbricato in conformità alle norme dettate dallo stesso D.Lgs. 27 settembre 1991, n. 313. Evidentemente proprio per evitare confusioni terminologiche, il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 41, art. 1, ha sostituito l'originaria espressione "marchio CE" con "marcatura CE". D'altro canto, nello stesso contesto del citato D.Lgs. si fa riferimento, distintamente alla "marcatura CE" e al marchio del prodotto (art. 5). Pertanto, manca un elemento essenziale delle fattispecie contestate (artt. 473 e 474 c.p.) e la violazione della normativa in materia di marcatura CE ricade sotto la disciplina sanzionatoria speciale di cui al D.Lgs. n. 313 del 1991, art. 11 - contestato al capo a) dell'imputazione - che prevede sia l'immissione in commercio o la vendita di giocattoli privi della marchiatura CE sia l'apposizione indebita della stessa marcatura. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente all'imputazione di cui agli artt. 473 e 474 c.p. (capo b) perché il fatto non sussiste.
Gli altri motivi di ricorso sono infondati e devono essere rigettati. La tentata truffa è stata affermata dai giudici di merito con argomentazioni non censurabili in questa sede di legittimità, mentre l'aggravante del nesso teleologico è chiaramente ravvisabile con riferimento al reato contestato al capo a) dell'imputazione. Anche la tesi difensiva dell'insussistenza dei reati di cui al D.Lgs. n. 313 del 1991, art. 11 e al D.Lgs. n. 115 del 1995, art. 10, non può essere accolta, poiché il primo reato è ascrivibile, in caso di giocattoli privi di marcatura CE, a colui che semplicemente li immette in commercio, e, in caso di giocattoli indebitamente marcati CE, a colui che appone la marcatura sia esso il fabbricante o il mandatario stabilito nella Comunità (art. 11 cit.); mentre il secondo reato è ascrivibile al produttore, ma inteso, secondo la nozione legislativa più ampia di quella economica, anche come rappresentante con sede nella Comunità europea o come importatore del prodotto o ancora come operatore professionale della catena di commercializzazione (D.Lgs. n. 1154 del 1995, art. 2).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputazione di cui agli artt. 473 e 474 c.p. perché il fatto non sussiste. Rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 18 settembre 2009