Sentenza 5 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 05/04/2002, n. 4879 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4879 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2002 |
Testo completo
OGGETTO: E C.C. 6673 tributi N 04879/02 6 indiretti/Iva/accertamento/ O 6 I ¡omessa 9 0 tardiva T 1 dichiarazione A / 4 R annuale/accertamento / T 6 induttivo/legittimità S 2 I n I A D D I S E A N T I E 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S N N 3 E 1 I O S A T . E LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE N A M SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N. 020612/1999 Cron. 1041 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. Dott. Alfio Finocchiaro Presidente Ud.25.9.2001 Dott. Massimo Oddo Consigliere Dott. Vittorio Glauco Ebner Consigliere rel. Dott. Vincenzo Di Nubila Consigliere Dott. Francesco Tirelli Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZI ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE Richiesta copia stu dal Sig Sel per diritti €1.55 Sentenza 1112.04.02 Sul ricorso proposto da : IL CANCELLIE socioSimmec snc,con sede in Pescasseroli,in persona del amministratore D'AddezioAldo,rappresentata e difesa per delega a margine del ricorso dall'avv. Giovanni Pasanisi, ed elettivamente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE domiciliata presso lo studio del medesimo in L'Aquila, via G. Richiesta copia studio D'Annunzio n.28 ricorrente dal Sig. IPSOA. per diritti €1-65 contro 12.04.02 IL CANCELLIERE proMinistero delle Finanze,in persona del Ministro tempore,rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato | EV DEV presso i cui uffici in Roma via dei Portoghesi n. 12 è domiciliato controricorrente 1832 G167312 Avverso la sentenza n.91/3/98,depositata il 6.10.1998,della Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza dal consigliere dott. Ebner, Udito per il controricorrente l'avv.dello Stato R.de Felice Udito il PM in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Antonio Buonajuto, che ha concluso per il rigetto del ricorso Svolgimento del processo Con avviso di accertamento in rettifica, notificato il 30.12.1994,l'Ufficio IVA di L'Aquila contestava alla Simmec snc ai sensi degli artt. 55 e 58 - DPR 633/72 - la tardiva presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 1989;inoltre, in considerazione della mancata presentazione della documentazione e dei registri IVA (richiesti in data 13.1.1994 per i controlli),dichiarava la perdita da parte della società del diritto alla detrazione ex art.19 comma primo DPR 633/72 ed accertava conseguentemente l'IVA dovuta, oltre interessi e sanzioni. Il ricorso proposto dalla società avverso tale avviso di accertamento veniva accolto in parte dalla Commissione Tributaria Provinciale di L'Aquila - con sentenza n.50 del 28.11.1996 - che dichiarava la ricorrente obbligata a pagare le sole sanzioni per ritardata presentazione della dichiarazione e per omessa risposta al questionario, secondo i criteri fissati dall'art.48 DPR 633/72 e secondo i tempi del ritardo della dichiarazione stessa, ed annullava l'avviso di accertamento impugnato. L'appello proposto dall'Ufficio IVA avverso tale decisione veniva accolto dalla Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo con sentenza n.91/3/98 depositata il 6.10.1998, di rigetto del ricorso della Simmec sn.c. avverso il suindicato accertamento, che confermava nella sua interezza. Rilevava la CTR che i primi giudici erano incorsi in errore di diritto, non avendo tenuto conto che, ai sensi dell'art. 37 ultimo comma DPR 633/72, l'avvenuta presentazione della dichiarazione ben oltre i trenta giorni dalla naturale scadenza era da considerare come omessa e che ciò giustificava l'accertamento induttivo sulla base degli elementi in possesso dell'Ufficio, ai sensi dell'art.55 DPR citato;
inoltre, che la mancata esibizione dei libri e documenti IVA comportava,ai sensi dell'art. 19 DPR citato, la perdita del diritto alla detrazione dell'imposta. Ricorre per cassazione la Simmec snc,con un unico mezzo di gravame. Si è costituito il Ministero delle Finanze,che resiste con controricorso. Motivi della decisione La ricorrente deduce, con un unico articolato motivo, violazione e falsa applicazione dell'art.55 comma primo DPR 633/72. La ricorrente assume in primo luogo che l'art.55 cit. non consente di rilevare tramite questionario i dati della contabilità d'impresa, sicchè in nessun caso la mancata risposta al questionario può determinare la perdita del diritto alla detrazione d'imposta Inoltre, che l'Ufficio, una volta ritenuto di procedere ad accertamento induttivo, avrebbe comunque dovuto computare in detrazione i versamenti d'imposta eseguiti nonchè le imposte detraibili risultanti dalle liquidazioni periodiche. Infine che, in considerazione dell'avvenuta seppur tardiva presentazione della dichiarazione, l'Ufficio avrebbe dovuto tenere conto non solo delle poste attive( relative alle vendite) in essa contenute ma anche dell'imposta assolta sugli acquisti. Le censure alla impugnata sentenza sono prive di fondamento. Il sistema vigente all'epoca(1990) in cui venne tardivamente presentata dalla società la dichiarazione annuale ai fini dell'IVA prevede(va), all'art. 37 comma sesto DPR 633/72( poi abrogato dall'art.9 comma nono del DPR 22.7.1998 n.22,con effetti dal 22.9.1998), che “le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a trenta giorni si considerano omesse a tutti gli effetti,ma costituiscono titolo per la riscossione dell'imposta che ne risulta dovuta". E' circostanza non controversa che la dichiarazione annuale, da presentare entro il 5 marzo di quell'anno, venne invece presentata il 14.5.1990. L'art. 28 del DPR 633/720( abrogato, così come l'art.37, dal DPR n.22/1998) al comma quarto,prevede(va) che " il contribuente perde il diritto alle detrazioni non computate per i mesi di competenza né in sede di dichiarazione annuale". In proposito,a prescindere dalla mancata ottemperanza all'invito dell'Ufficio IVA di esibire libri e scritture contabili(seppure per la ragione prima ricordata); va rilevato che la ricorrente non ha dimostrato nulla del genere si ricava dalla sentenza impugnata e nemmeno dal ricorso in esame di avere provveduto a computare nei mesi di competenza le detrazioni - d'imposta cui ora assume di avere invece diritto e che si duole non siano state riconosciute dall'Ufficio in sede di accertamento induttivo); e neppure di quali specifici versamenti d'imposta l'Ufficio(e,poi,la CTF) ingiustificatamente non avrebbero tenuto conto. se ilOrbene, l'art.55 DPR citato, al comma primo,prevede che 66 contribuente non ha presentato la dichiarazione annuale"( ed a tale situazione è equiparata, ai sensi dell'art.37 comma sesto, la dichiarazione presentata,come nella specie, oltre i trenta giorni) "l'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto può procedere in ogni caso all'accertamento dell'imposta dovuta, indipendentemente dalla previa ispezione della contabilità"; che "in tal caso l'ammontare imponibile complessivo e l'aliquota applicabile sono determinati induttivamente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a conoscenza dell'Ufficio" e che" sono computati in detrazione soltanto i versamenti eventualmente eseguiti dal contribuente e le imposte detraibili ai sensi dell'art. 19 risultanti dalle liquidazioni previste dagli articoli 27 e 33 "( rispettivamente mensili o trimestrali :ndr). Tale essendo il sistema, deve escludersi che sussista la denunziata violazione di legge, avendo la CTR in considerazione delle risultanze - processuali di cui in precedenza si è detto - del tutto correttamente ritenuto utilizzabile dall'Ufficio lo strumento dell'accertamento induttivo, nella complessa elaborazione di cui al più volte menzionato art.55 del DPR 633/72. Del resto,che l'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale esponga il contribuente all'accertamento induttivo e gli precluda la facoltà di portare in deduzione l'Iva versata nel relativo periodo su acquisti di beni o servizi(se non registrata nelle liquidazioni mensili o trimestrali), è principio riconosciuto già da questa Corte- Cass.
2.10.1996 n. 8602;nonché Cass.
9.2.2001 n.1823,per il caso, specularmente inverso,di mancato computo nella dichiarazione annuale di detrazioni computate per i mesi di competenza che il Collegio condivide e rispetto al quale non vi è - pertanto motivo di discostarsi. Il ricorso deve essere dunque rigettato e la ricorrente società condannata al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della Amministrazione Finanziaria,spese che si ritiene giusto liquidare in complessive £.2.250.000,di cui £.
2.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito.
PQM
La Corte,rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio,liquidate in £.2.250.000,di cui £.
2.000.000 per onorari, oltre le spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25 settembre 2001 Il PresidentePresidente Il Consigliere estensore E SUPREMA ay T R O C I CANCELLIERE C1 Casano криово - 5 APP. 200Z Алиев башь A D E T E N E I S R E T A M