Sentenza 11 febbraio 1999
Massime • 1
Per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato, come prova e fondamentale condizione di procedibilità. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attivita di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio. (Fattispecie in cui la morte dell'imputato era intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado: accertato l'evento, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 4069 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4069 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Luciano Di Noto Presidente del 11/2/1999
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere SENTENZA
2. " AN Trifone " N. 298
3. " Antonino Assennato " REGISTRO GENERALE
4. " IC Milo " N. 44070/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IU MA, nata a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce emessa in data 17 settembre 1998 nella sezione distaccata di Taranto Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. F. Trifone;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Siniscalchi che ha concluso per il rigetto del ricorso e la correzione della sentenza impugnata quanto al reato ascritto a AN LM;
Nessun difensore essendo comparso per la ricorrente;
Osserva in
Fatto e diritto
Con sentenza del 4.12.1996 il Pretore di Taranto dichiarava i coniugi AN LM e AR ZZ colpevoli del delitto di sottrazione di beni, pignorati in danno del primo ed affidati alla custodia della moglie, e, con le attenuanti generiche ed i benefici di legge, li condannava a pena ritenuta di giustizia. Sulla impugnazione di AR ZZ - la quale deduceva, innanzitutto, la nullità della sentenza, sul rilievo che era stata emessa pronuncia di condanna nei confronti del coniuge AN LM, deceduto nelle more del processo di primo grado, e, quanto alla sua posizione, il vizio di motivazione della sentenza del Pretore, che non aveva valutato, quale causa di esclusione del reato, il fatto che i beni pignorati erano stati trasferiti dal coniuge in altro luogo di residenza, onde non vi era stata sottrazione - la Corte di appello di Lecce, con sentenza deliberata nella sezione distaccata di Taranto il 17 settembre 1998 e depositata il 25 settembre 1998, confermava la sentenza di primo grado. Rilevava la Corte territoriale, quanto alla pronuncia di condanna di AN LM (nonostante che lo stesso fosse deceduto prima della udienza dibattimentale innanzi al Pretore) che la sentenza no era viziata di nullità, sia perché il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'imputato ancora in vita (il decesso era sopravvenuto in data 21.8.1995); sia perché alla udienza dibattimentale del 4.12.1995 nessuno aveva rappresentato la morte dell'imputato, nei cui confronti la sentenza di primo grado aveva acquistato l'autorità di cosa giudicata non potendosi ravvisare, per il LM stesso, l'effetto estensivo della impugnazione proposta da AR ZZ.
In ordine alla posizione di AR ZZ, il giudice di appello - premesso che ai fini della decisione non era indispensabile acquisire al procedimento certificazione attestante l'avvenuto cambiamento di residenza del LM in epoca successiva al pignoramento dei beni nel precedente domicilio - valutava che decisiva per la responsabilità della stessa era stata proprio la circostanza dell'avvenuto trasferimento dei beni pignorati, in luogo diverso da quello nel quale dovevano essere custoditi, senza che di essa fosse stata data comunicazione alcuna al giudice della esecuzione mobiliare.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, nell'interesse di AR ZZ, il suo difensore avvocato AN De Feis, a tanto legittimato da specifico mandato ex art. 571, 3^ comma, c.p.p., il quale deduce:
1. la inosservanza di norme stabilite a pena di nullità (art.129 e 69 c.p.p. e 150 c.p.), per non avere il giudice di merito dichiarato la estinzione del reato per morte dell'imputato AN LM;
2. la violazione di legge ed il vizio di motivazione della impugnata sentenza, per non avere il giudice di appello acquisito la documentazione relativa al decesso del LM ed all'avvenuto mutamento di residenza in luogo ove i beni pignorati erano stati, perciò, trasferiti, per cui il fatto che l'ufficiale procedente detti beni non aveva rinvenuto nel diverso luogo, ove essi erano stati pignorati;
non poteva integrare la fattispecie criminosa contestata.
La impugnazione, giusta richiesta del P.G. presso questa Corte Suprema, è infondata quanto al motivo sub 2. e deve essere rigettata con la conseguente condanna di AR ZZ al pagamento delle spese processuali.
A riguardo - stabilito preliminarmente che non è censurabile l'omessa acquisizione della documentazione innanzi indicata, avendo il giudice di secondo grado, del quale la parte aveva sollecitato l'esercizio del potere officioso di rinnovazione del dibattimento ex art. 603, 3^ comma, c.p.p., ritenuto ininfluente il documento anagrafico per la irrilevanza che assumeva la specificazione dell'esatto luogo, ove i beni pignorati erano stati trasferiti in difetto di dovuta autorizzazione - rileva questa Suprema Corte che costituisce sottrazione di beni pignorati anche il trasferimento di essi in un luogo non autorizzato dal giudice dell'esecuzione (cd. "amotio"), finché non intervenga pronuncia giudiziale di cessazione del vincolo, e che, ai fini della sussistenza dell'elemento psicologico del reato, è sufficiente il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario e nella volontarietà dell'"amotio".
Con riferimento, invece, alla censura di cui sub 1. - che non integra vero e proprio motivo di impugnazione, ma che costituisce, invece, per quanto di seguito sarà precisato, istanza con la quale si sollecita il potere officioso ex art. 130, 1^ comma, c.p.p. - rileva questo giudice di legittimità che è sicuramente erronea, per palese violazione della legge penale, la sentenza impugnata che, pur in presenza del decesso dell'imputato in pendenza del giudizio di primo grado, ne ha ritenuto ammissibile la condanna essendogli stato notificato in vita il decreto di citazione a giudizio e non essendo stata denunciata da nessuno nel processo di primo grado la morte. Secondo quanto è stato già affermato da questa Suprema Corte, incombe, sul giudice penale - anche se l'obbligo non è espressamente codificato - accertare permanentemente lo stato in vita dell'imputato, come prova e fondamentale condizione di procedibilità. Poiché detto obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attività di indagine, la tardiva conoscenza della morte può essere considerata errore di fatto, paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art.130 c.p.p., al procedimento della correzione degli errori materiali;
il che, contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, impedisce il formarsi del giudicato di condanna quando dell'evento morte, verificatosi nel caso del processo, il giudice venga a conoscenza in un grado successivo, compreso il giudizio di cassazione.
Di conseguenza, in applicazione del suddetto principio, deve essere dichiarata la inesistenza giuridica della sentenza emessa dal Pretore di Taranto in data 4 dicembre 1996 nei confronti di AN LM per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato.
P.T.M.
rigetta il ricorso di ZZ AR, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara la inesistenza giuridica della sentenza emessa dal Pretore di Taranto in data 4 dicembre 1996 nei confronti di AN LM per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999
La Corte Suprema di Cassazione, sezione sesta, con ordinanza n. 2677 del 9-7/5-8-99 ordina la correzione del dispositivo della sentenza di questa Corte n. 298 in data 11.2.99 nel senso che laddove si legge "4 dicembre 1996" deve leggersi "4 dicembre 1995". Roma 22 settembre 1999