Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 4069
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Sentenza 11 febbraio 1999

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Per quanto non espressamente codificato, incombe sul giudice penale l'obbligo, permanente, di accertare lo stato in vita dell'imputato, come prova e fondamentale condizione di procedibilità. Poiché tale obbligo non può tradursi, nella pratica, in una costante attivita di indagine, la tardiva conoscenza dell'evento morte, verificatasi nel corso del processo, può essere considerata errore di fatto paragonabile all'errore materiale e soggetto, con applicazione estensiva dell'art. 130 cod. proc pen., al procedimento della correzione degli errori materiali, anche nei gradi successivi del giudizio. (Fattispecie in cui la morte dell'imputato era intervenuta anteriormente alla sentenza di condanna di primo grado: accertato l'evento, la Corte di cassazione ha dichiarato l'inesistenza giuridica della sentenza, per essere estinto il reato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/1999, n. 4069
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4069
    Data del deposito : 11 febbraio 1999

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