Sentenza 29 gennaio 2002
Massime • 1
Rientrano nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, configurata dall'art. 143 lett. a) T.U. n. 1175 del 1933, i ricorsi avverso provvedimenti ablatori ordinati all'esecuzione di opere di bonifica, ed in particolare i ricorsi avverso i piani di ricomposizione fondiaria, costituendo la natura di opera di bonifica sufficiente criterio di collegamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 29/01/2002, n. 1148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1148 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRANCESCO AMIRANTE - Primo Presidente f.f. -
Dott. VINCENZO CARBONE - Presidente di sezione -
Dott. FRANCESCO CRISTARELLA ORESTANO - Consigliere -
Dott. ANTONIO VELLA - Consigliere -
Dott. PAOLO VITTORIA - rel. Consigliere -
Dott. ERNESTO LUPO - Consigliere -
Dott. ROBERTO PREDEN - Consigliere -
Dott. MICHELE VARRONE - Consigliere -
Dott. UGO VITRONE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RA CC, DE SA RE, DE SA LE, FF VA, UE RI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SALARIA 162, presso lo studio dell'avvocato VA MEINERI, che li rappresenta e difende unitamente all avvocato INO PUPULIN, giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrenti -
contro
CONSORZIO DI BONIFICA "CELLINA MEDUNA" in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ISONZO 50, presso lo studio dell'avvocato VA COMPAGNO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché contro
REGIONE AUTONOMA DEL FRIULI VENEZIA GIULIA, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA COLONNA 355, presso l'Ufficio di Rappresentanza della Regione stessa, rappresentata e difesa dall'avvocato GINO MARZI, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
HE ET, DE SA MA IN CASAGRANDE, DE SA LE, le due ultime NELLA QUALITÀ DI EREDI DI DE SA GIORGINA;
- intimati -
avverso la decisione n. 1255/99 del Consiglio di Stato di ROMA, depositata il 15/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27/09/01 dal Consigliere Dott. Paolo VITTORIA;
uditi gli Avvocati AN MEINERI e VA COMPAGNO, quest'ultimo anche per delega dell'avvocato Gino MARZI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
1. - AR ES, EO. De SA, AN OL, EN De SA ed CO IN, con ricorso al tribunale regionale amministrativo per il Friuli Venezia Giulia, impugnavano il decreto 19.12.1989 n. 654/89, con il quale il presidente della giunta regionale aveva approvato il piano di riordinamento fondiario "Magredi di San Foca".
Il ricorso era accolto dal T.A.R. La sentenza, impugnata dal Consorzio di bonifica Cellina Meduna
e dalla Regione, è stata annullata dal Consiglio di Stato. La sezione 4^, con sentenza 15.7.1999 n. 1255, ha dichiarato che conoscere del ricorso rientrava nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
2. - AR ES ed i suoi consorti di lite hanno chiesto la cassazione della sentenza.
Al ricorso hanno resistito la Regione ed il Consorzio. Ricorrenti e Consorzio hanno depositato una memoria. Motivi della decisione
1.1. - La sentenza impugnata si fonda su questi argomenti. Il piano di riordino, di cui è stato chiesto l'annullamento davanti al tribunale amministrativo regionale, è un piano di sistemazione per la ricomposizione delle proprietà frammentate, quale previsto dagli artt. 22 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e 7 della L. Reg. Friuli Venezia Giulia 11 giugno 1983, n. 44. Il piano di sistemazione costituisce uno degli strumenti, mediante i quali, nell'ambito di un territorio incluso in un comprensorio di bonifica e sulla base di un piano generale di lavori e di attività coordinate, sono attuate le finalità della bonifica. Nel caso, tra i risultati attesi dal piano di riordino ed in funzione del quale esso è stato approvato, era anche quello di proteggere i terreni dalle erosioni derivanti dalla piena del torrente Cellina.
Il piano, quindi, se pure l'oggetto ne è costituito dalla ricomposizione delle proprietà frammentate, presenta una incidenza sul regime di un'acqua pubblica.
Ciò è sufficiente per affermare la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque, in base all'art. 143, lett. a), del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175.
1.2. - I ricorrenti chiedono la cassazione della sentenza per un motivo di violazione di norme sulla giurisdizione (art. 362, primo comma, cod. proc. civ., in relazione all'art. 143 lett. a del T.U. 11
dicembre 1933, n. 1175). Svolgono questa critica.
A norma dell'art. 1, secondo comma, del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, la bonifica può interessare anche comprensori in cui ricadono solo terreni estensivamente utilizzati per gravi cause di ordine fisico e sociale e può attuarsi attraverso provvedimenti di ricomposizione fondiaria, senza nessuna incidenza sul regime delle acque pubbliche, pur in ipotesi esistenti nell'ambito del medesimo comprensorio.
Nel caso concreto, il piano di riordino fondiario della zona denominata "Magredi di San Foca" non aveva ad oggetto opere di sistemazione idraulica.
La progettazione dell'argine a difesa dei terreni esposti al rischio di possibili avulsioni del torrente Cellina, richiamata nella sentenza del Consiglio di Stato, risaliva ad epoca anteriore a quella di elaborazione del piano.
2. Il ricorso non è fondato.
3. La ricomposizione delle proprietà frammentate costituisce da un punto di vista giuridico un'opera di bonifica e non un'opera di miglioramento fondiario, secondo la contrapposizione operata dal primo comma dell'art. 1 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, svolta nei titoli 2^ e 3^ della legge.
Lo è anche in termini non giuridici, perché la frammentazione delle proprietà può costituire causa di abbandono dei terreni o di non ordinata conduzione agricola e così mediatamente di dissesto del territorio.
Il risultato della ricomposizione fondiaria, che può anche richiedere l'esecuzione di opere volte ad attuarlo, costituisce immediatamente l'effetto di un provvedimento che ha connotati ablatori, in quanto incide sul preesistente assetto dei diritti di proprietà, estinguendoli ovvero sostituendone o modificandone l'oggetto.
3.1. - Il Consiglio di Stato ed i ricorrenti, pur pervenuti a diversa conclusione per una differente valutazione dei dati del caso concreto, sono partiti dal comune presupposto che nel campo di applicazione dell'art. 143 lett. a) del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, che è quello dei ricorsi per violazione di legge contro i provvedimenti in materia di acqua pubbliche, i provvedimenti ordinati ad opere di bonifica non vi rientrano già in ragione di questa connotazione, ma solo se l'opera di bonifica presenta a sua volta una concreta incidenza sul regime di un'acqua pubblica. Questo assunto richiede una verifica.
3.2. - L'art. 143 lett. a) delimita l'ambito della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche attraverso l'impiego della nozione ricorsi avverso provvedimenti in materia di acque pubbliche, senza fornire elementi ulteriori per interpretarla. L'interpretazione ne va dunque condotta, secondo le regole in tema di interpretazione della legge, considerando l'elemento letterale, l'intenzione del legislatore, il complesso della legge in cui la disposizione si trova inserita.
Il Tribunale superiore delle acque pubbliche, nel sistema del testo unico del 1933, rientra in un più ampio plesso di organi speciali di giurisdizione, la cui composizione riflette l'esigenza che ne ha consigliato l'istituzione: far confluire nella composizione dell'organo una pluralità di competenze tecniche e giuridiche, reputate necessarie per affrontare la soluzione dei problemi posti dalla gestione delle acque pubbliche.
L'intenzione del legislatore si è tradotta nel configurare distinte aree di competenza di tali organi, da un lato rispetto al giudice ordinario, dall'altro rispetto al giudice amministrativo. La circostanza induce a ritenere che, nell'interpretare la nozione di ricorsi avverso provvedimenti in materia di acque pubbliche, non ci si debba limitare a porre a raffronto la norma da interpretare e la ragione che ha indotto a configurare questa distinta area di competenza giurisdizionale, ma si debba tenere conto del complesso delle norme dettate per delimitare la distinta area di competenza così del tribunale superiore che dei tribunali regionali delle acque pubbliche, sezioni specializzate, queste, del giudice ordinario.
Detto in altri termini, l'interpretazione della espressione provvedimenti in materia di acque pubbliche deve essere condotta tenendo conto anche del modo in cui l'estensione della materia delle acque pubbliche è stata valutata dal legislatore nel configurare l'altra area di competenza speciale.
3.3. - L'art. 140, lett. d), attribuisce alla competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche le controversie di qualunque natura, riguardanti la occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi e le indennità previste dall'art. 46 della L. 25 giugno 1865, n. 2359, in conseguenza dell'esecuzione di opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque.
La disposizione appena richiamata, là dove si riferisce alle opere idrauliche ed a quelle di derivazione e utilizzazione delle acque, ripete la scansione delle controversie che in tale ambito appare precedentemente operata, rispettivamente alle lett. a) e b), da un lato, c) dall'altro, dello stesso art. 140, dove si trovano enumerate le controversie che sorgono non da provvedimenti ablatori preordinati alla esecuzione di opere, ma dallo stato di fatto esistente in tema di demanialità delle acque, limiti dei corsi o bacini, loro alvei e sponde, da un lato, diritti relativi alla derivazione e utilizzazione di acque pubbliche dall'altro. La lett. d) include però nel suo ambito di applicazione anche le controversie cui danno luogo provvedimenti ablatori ordinati all'esecuzione di opere di bonifica.
Tale inclusione, se non si intende privarla di rilevanza, come avverrebbe ove se ne riducesse il significato ad opere di bonifica incidenti sul regime di un'acqua pubblica, in quanto vale ad equiparare, ai fini in discussione, opere di bonifica e opere idrauliche, si spiega con la considerazione per cui, secondo il legislatore, l'opera di bonifica presenta di norma una influenza sul regime delle acque pubbliche esistenti nell'ambito del comprensorio. La normale relazione tra opere di bonifica ed assetto idrogeologico del territorio ha costituito per il legislatore ragione per una equiparazione di tali opere a quelle idrauliche, equiparazione operata una volta per tutte sul piano normativo, per esigenze di certezza.
3.4. - Questa portata della norma ne spiega l'applicazione, compiuta dalla giurisprudenza, anche nell'ambito dell'ulteriore settore di competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche, previsto dalla lett. e) dell'art. 140 e rappresentato dalle controversie per risarcimento del danno dipendenti da opere eseguite dalla pubblica amministrazione, opere tra le quali sono state costantemente considerate come comprese le opere di bonifica, in ragione di tale loro qualificazione ed a prescindere dalla indagine su una concreta incidenza dell'opera sul regime delle acque pubbliche (Cass. 10 luglio 1986 n. 4479; 21 maggio 1988 n. 3540). 3.5. - Acquisito che le controversie, su diritti soggettivi, derivanti da provvedimenti ordinati ad opere di bonifica, rientrano nella materia delle acque pubbliche attribuita alla competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche (competenza loro conservata dall'art. 34.3. lett. b, del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 sub art. art.
7.1. L. 21 luglio 2000, n. 205), di questo dato sistematico si può e deve fare applicazione per l'interpretazione della nozione provvedimenti in materia di acque pubbliche impiegata nell'art. 143 lett. a).
La stessa esigenza di certezza che ha presieduto alla equiparazione delle opere di bonifica alle opere idrauliche ai fini della competenza dei tribunali regionali delle acque pubbliche sussiste a proposito della delimitazione della giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche.
Del resto, non è possibile individuare sul piano sistematico un ragionevole motivo per considerare in ogni caso l'opera di bonifica, alla stregua di un'opera idraulica, quando si faccia questione di diritti soggettivi dipendenti dalla sua esecuzione, e per andare invece alla ricerca della concreta incidenza dell'opera sul regime delle acque pubbliche, quando a proposito dei medesimi provvedimenti si faccia questione di interessi legittimi.
4. - La questione di giurisdizione posta con il ricorso va dunque risolta statuendo che rientrano nella giurisdizione di legittimità del Tribunale superiore delle acque pubbliche, configurata dall'art. 143 lett. a) del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1175, i ricorsi avverso provvedimenti ablatori ordinati all'esecuzione di opere di bonifica, ed in particolare i ricorsi avverso i piani di ricomposizione fondiaria, costituendo la natura di opera di bonifica sufficiente criterio di collegamento. 5. - Le spese del giudizio di cassazione possono essere compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dichiara la giurisdizione del Tribunale superiore delle acque pubbliche in sede di giurisdizione di legittimità e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte di cassazione, il 27 settembre 2001. Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2002