Sentenza 21 ottobre 2014
Massime • 1
Non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 385, comma quarto, cod. pen., il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata che aveva escluso l'attenuante con riferimento ad imputato che, sottoposto al regime di detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen., dopo la violazione, aveva spontaneamente fatto rientro nella comunità presso la quale aveva l'obbligo di permanenza).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/10/2014, n. 4957 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4957 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 21/10/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 1580
Dott. DI SALVO Emanuele - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 14215/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AR, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza del 13 febbraio 2013 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udito il sostituto procuratore generale Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del 13 febbraio 2012 con cui il Tribunale di Trapani aveva ritenuto la responsabilità di AN AR per il reato di evasione (art. 385 c.p., comma 3), condannandolo alla pena di dieci mesi di reclusione.
2. L'avvocato Vincenzo Giambruno, nell'interesse dell'imputato, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo sei distinti motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli artt. 521 e 523 c.p.p., in quanto la Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato sul presupposto che questi fosse in regime di detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen., nonostante il capo di imputazione contestato facesse espresso riferimento al fatto che si trovasse sottoposto al regime di affidamento in prova. Si assume che sarebbe stato violato il principio di correlazione tra accusa e sentenza, dal momento che il fatto ritenuto in sentenza appare eterogeneo rispetto alla contestazione, pregiudicando la difesa stessa dell'imputato.
2.2. Con il secondo motivo denuncia il vizio di motivazione per travisamento del fatto (rectius: della prova), rilevando che la Corte d'appello ha ritenuto che l'imputato si trovasse in regime di detenzione domiciliare sulla base del provvedimento del 6.3.2010 emesso dal magistrato di sorveglianza, da cui, invece, non risultava affatto un tale regime di detenzione, riferendosi il provvedimento all'affidamento in prova con obbligo di permanenza presso la Comunità Mondo X. Secondo il ricorrente in presenza di una sostanziale incertezza sul regime a cui l'imputato era sottoposto la Corte d'appello avrebbe dovuto acquisire il provvedimento originario del magistrato di sorveglianza ovvero pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2 In ogni caso, si sostiene che l'imputato fosse in realtà in affidamento in prova, con la conseguenza che i giudici avrebbero dovuto escludere la sussistenza del reato di evasione, in quanto, secondo una giurisprudenza pacifica, la condotta del soggetto affidato al servizio sociale contraria alle prescrizioni dettate non configura reato.
2.3. Con il terzo motivo lamenta l'erronea applicazione dell'art. 385 c.p., comma 4, avendo i giudici di merito negato l'applicazione dell'attenuante della costituzione in carcere ritenendola incompatibile con il rientro spontaneo nei luoghi degli arresti domiciliari.
2.4. Con il quarto motivo deduce la violazione dell'art. 62-bis c.p. e il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche.
2.5. Con il quinto motivo contesta la sussistenza della ritenuta recidiva specifica.
2.6. Con il sesto motivo denuncia l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p., comma 4 e il vizio di motivazione, non avendo il giudice offerto alcuna giustificazione per la mancata esclusione della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Con riferimento al primo motivo si osserva che secondo una consolidata giurisprudenza di questa Corte non sussiste violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza, in quanto l'immutazione si verifica solo nel caso in cui tra imputazione e sentenza ricorra un rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale per essersi realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, a sorpresa di fronte ad un fatto del tutto nuovo senza avere avuto nessuna possibilità d'effettiva difesa.
Nel caso in esame la contestazione fa un chiaro riferimento all'effettivo stato detentivo dell'imputato, richiamando espressamente l'art. 47-ter ord. pen. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 94 pur facendo un improprio accenno al "regime domiciliare in affidamento in prova": tuttavia, il riferimento all'affidamento in prova può, al limite, considerarsi una imprecisione, ma il nucleo dell'imputazione, complessivamente interpretata, non lascia adito a dubbi, tanto è vero che ha consentito all'imputato di potersi pienamente difendere dall'accusa di essersi allontanato senza autorizzazione dalla Comunità Mondo X dove si trovava "legalmente detenuto", così come riportato nella contestazione. In altri termini, l'imputazione è chiara nel collegare lo stato di detenzione all'art. 47-ter ord. pen., sicché la doglianza sollevata, oltre a dimostrarsi del tutto speciosa, deve considerarsi manifestamente infondata.
4. Del tutto infondato è anche il secondo motivo, in quanto dalle due sentenze di merito non emerge alcuna incertezza sul regime di detenzione cui sarebbe stato sottoposto l'imputato, avendo sia il Tribunale sia la Corte d'appello fatto sempre riferimento alla detenzione domiciliare disposta ai sensi dell'art. 47-ter ord. pen. in base al provvedimento del magistrato di sorveglianza di Trapani in data 6.3.2010.
5. Infondato è anche il terzo motivo, dovendo ritenersi che non integra la circostanza attenuante di cui all'art. 385 c.p., comma 4 il solo fatto che la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si è arbitrariamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere (Sez. 6, 22 maggio 2008, n. 25602, Graffieti).
6. Del tutto infondato è anche il quarto motivo, che non tiene conto della motivazione offerta dalla sentenza per escludere il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, negate per i "numerosi, reiterati e anche specifici precedenti dell'imputato".
7. Il riferimento ai precedenti dell'imputato contenuto nella sentenza impugnata, consente di ritenere l'infondatezza anche degli ultimi due motivi.
8. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2015