Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
Il semplice pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non è sufficiente a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un "quid pluris", da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamento degli assegni.
Commentari • 7
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Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali La truffa è un reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore abbia fatto seguito la deminutio patrimonii in capo al soggetto passivo; istantaneo perché il suo perfezionamento non consente né una protrazione ininterrotta dell'attività criminosa dell'agente, con la costituzione di uno stato soggettivo od oggettivo antigiuridico duraturo, né la possibilità per l'agente di far cessare volontariamente tale stato in modo giuridicamente efficace; di danno, poiché l'evento consumativo risulta esplicitamente tipizzato in forma di conseguimento del profitto con il danno …
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La massima In tema di truffa contrattuale, il pagamento di merci effettuato mediante assegni di conto corrente privi di copertura non costituisce, di norma, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo, ma concorre a integrare l'elemento materiale del reato, qualora sia accompagnato da un malizioso comportamento dell'agente, nonché da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sul regolare pagamento dei titoli (Cassazione penale , sez. II , 12/04/2022 , n. 23229). Vuoi saperne di più sul reato di truffa? Vuoi consultare altre sentenze in tema di truffa? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 12/04/2022 , n. 23229 RITENUTO IN …
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La massima Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività decettiva commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per …
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La massima Nei contratti ad esecuzione istantanea, integrano il reato di truffa gli artifici e raggiri posti in essere al momento della trattativa e della conclusione del negozio giuridico che traggono in inganno il soggetto passivo, indotto a prestare un consenso che altrimenti non avrebbe prestato, sicché, nel caso di contratto stipulato senza alcun artificio o raggiro, l'attività ingannatoria commessa successivamente alla stipula e durante l'esecuzione contrattuale è penalmente irrilevante, salvo che non determini, da parte della vittima, un'ulteriore attività giuridica che non sarebbe stata compiuta senza quella condotta decettiva.(Fattispecie in cui la Corte ha annullato per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/12/2011, n. 46890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46890 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Presidente - del 06/12/2011
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 2860
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 30071/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AS RL, N. IL 14/07/1969;
avverso la sentenza n. 279/2007 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 15/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/12/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Scardaccione Vittorio Eduardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 15 marzo 2011, la Corte d'Appello di Cagliari, 1^ sezione penale, confermava la sentenza del Tribunale in sede appellata da IA AR, con la quale questi era stato dichiarato colpevole di truffa aggravata (art. 640 c.p., e art. 61 c.p., n. 7) in danno di IU MA e condannato, all'esito del giudizio abbreviato, previa concessione delle attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, alla pena di otto mesi di reclusione e Euro 400 di multa nonché al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
La Corte territoriale riteneva fondata la prova della responsabilità sulla scorta della considerazione che l'elemento dimostrativo della malafede dell'imputato era costituito dall'utilizzo, quale mezzo di pagamento, di assegni (poi protestati per mancanza di fondi) di cui aveva la disponibilità non nella sua qualità di privato imprenditore ma di presidente del Consorzio di difesa dei Prodotti Agricoli, ente estraneo al rapporto di cessione delle quote societarie del IU a favore del IA. Gli altri elementi (fama di ricco e affermato imprenditore;
esibizione di consistente patrimonialità), già valutati dal primo giudice, si ponevano quindi come dati contorno, che valevano a rafforzare il convincimento della natura truffaldina della condotta posta in essere.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi: - mancanza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla concreta incidenza delle condotte qualificate come truffaldine sulla scelta negoziale della controparte perché, riportate integralmente le doglianze mosse con l'atto di appello, la Corte territoriale ha dato risposta alle stesse attraverso la valorizzazione del solo dato attinente alle modalità di pagamento, ma ha trascurato di considerare che anche i profili patrimoniali erano stati approfonditamente verificati dal venditore, la cui determinazione non si è collegata in alcun modo alle modalità di pagamento perché la sua scelta era stata presa prima e a prescindere da tali modalità. Nessun specifico errore, casualmente determinante nella scelta negoziale, può essere collegato ai titoli utilizzati per pagare le quote vendute, sicché la questione va ricondotta nell'ambito dell'inadempimento di rilievo esclusivamente civilistico. È invero indispensabile che si dimostri che le modalità di pagamento hanno avuto una concreta e specifica incidenza sulle scelte negoziali nel senso di produrre una falsa convinzione in ordine alla praticabilità e alla convenienza del contratto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
La Corte territoriale ha correttamente valutato la maliziosità della condotta posta in essere dal ricorrente al momento della conclusione del contratto, allorché ha offerto in pagamento assegni non propri e privi di copertura. La circostanza valorizzata dai giudici di merito integra la natura artificiosa della condotta idonea ad indurre in errore il contraente, casualmente efficiente nella formazione della volontà. La persona offesa ha accettato in pagamento gli assegni bancari nel convincimento che essi fossero emessi su conto corrente proprio del venditore, della cui solvibilità non aveva motivo di dubitare. L'avere il soggetto agente maliziosamente taciuto la rilevante circostanza che gli assegni erano emessi su conto corrente non solo privo di copertura, ma di soggetto estraneo, costituisce condotta idonea ad incidere sul processo volitivo del contraente e rivela la natura ingannatoria della messa in scena posta in essere dal decipiens.
Va ribadito che "il semplice pagamento di merce acquistata mediante assegni di conto corrente privi di copertura, non e sufficiente, da solo, a costituire, di regola, raggiro idoneo a trarre in inganno il soggetto passivo e a indurre alla conclusione del contratto, ma concorre, a realizzare la materialità del delitto di truffa quando sia accompagnato da un quid pluris, da un malizioso comportamento dell'agente, da fatti e circostanze idonei a determinare nella vittima un ragionevole affidamento sull'apparente onestà delle intenzioni del soggetto attivo e sul pagamente degli assegni" (Cass. Sez. 2, 6.7.1972). Ed invero, "in tema di truffa contrattuale, l'elemento che imprime al fatto dell'inadempienza il carattere di reato è costituito dal dolo iniziale che, influendo sulla volontà negoziale di uno dei due contraenti - determinandolo alla stipulazione del contratto in virtù di artifici e raggiri, e, quindi, falsandone il processo volitivo - rivela nel contratto la sua intima natura di finalità ingannatoria" (Cass. Sez. 2, 22.9-25.10.2010 n. 37859). Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2011