Sentenza 5 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/07/2001, n. 9085 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9085 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2001 |
Testo completo
LA CORTE S RE9085/01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO SAZIONE Oggetto Opposizione a decreto SEZ ONE TERZA CIVILE Ingiuntivo - Sentenza giudice di pace Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 1235/99 Dott. Gaetano NICASTRO Dott. Francesco SABATINI Consigliere Cron. 20896 Consigliere Dott. Michele VARRONE Rep.3192 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Ud. 30/04/01 - ConsigliereDott. Alfonso AMATUCCI CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studic dal Sig. IL SOLE 24 sul ricorso proposto da: per diritti L. 00 LUG GENSABELLA LORENZO NQ LEGALE RAPPRESENTANTE DELLO IL CANCELLIERE STUDIO LEGALE GENSABELLA (Assiociazione Professionale), elettivamente domiciliato in ROMA VIA ASCREA 18, presso CANCELLERIA⠀ lo studio dell'avvocato GAETANO DELL'ACQUA, difensore di se stesso;
ricorrente
contro
CANCELLERIA ACQUARO ERNESTO, SPINELLA GIUSEPPE;
- intimati avverso la sentenza n. 894/98 del Tribunale di MESSINA, 2001 Sezione II Civile, emessa il 15/05/98 e depositata il 832 27/10/98 (R.G. 1869/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/01 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto dei primi tre motivi e l'accoglimento del 4° motivo di ricorso. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato in data 16 dicem- bre 1995 ES QU propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 739/95 del 18 settembre 1995, con cui il Giudice di Pace di Messina gli aveva in- giunto il pagamento in favore dell'Avv. Lorenzo Gensa bella, quale rappresentante dello studio legale Gensa- bella (associazione professionale), della somma di L 2.420.000, oltre interessi, rivalutazione e spese, а titolo di compensi per prestazioni professionali rese, giusta parcella inviata fin dal 24 dicembre 1993. De- dusse a fondamento della proposta opposizione di non aver mai e in alcun modo conferito incarico allo studio BE per la dedotta assistenza e di avere, al contrario, richiesto l'assistenza (per gli adempimenti di carattere contabile fiscale, tributario e relative contestazioni) allo "Studiotre" di Lipari, nella per- sona del rag. IU LL;
semmai era stato que- 2 st'ultimo, con autonoma determinazione, in relazione a particolari questioni tributarie, а rivolgersi allo studio BE. L'opponente eccepi, altresì, l'inef- ficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto noti- ficato oltre il termine di giorni quaranta dalla pro- nuncia. Costituendosi in giudizio, l'avv. Lorenzo Gensabel- la dedusse l'infondatezza dell'opposizione della quale chiese il rigetto. Previa autorizzazione del Giudice di pace, il contraddittorio venne esteso nei confronti di IU LL, che costituitosi a sua volta in giu- dizio, aderi integralmente alle difese svolte dal Gen- sabella. Con sentenza depositata in data. 6 luglio 1996, il giudice adito respinse l'opposizione. A seguito di gravame dell'QU, il Tribunale di Messina, con sentenza depositata in data 27 ottobre 1998, accolse l'appello, dichiarò l'inefficacia ex art.644 C. P. C. del decreto ingiuntivo e rigettò la domanda proposta dall'opposto con il ricorso per decre- to ingiuntivo, osservando in parte motiva: che non sussisteva l'eccepita tardività dell'appello, essendo stato lo stesso proposto in data 6 ottobre 1997 e, per- tanto, l'ultimo giorno utile del termine lungo di un anno dalla pubblicazione;
che era fondata l'eccezio- ne, riproposta come primo motivo di appello, di ineffi- cacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto lo stesso risultava notificato oltre il termine di giorni quaranta dal suo deposito in cancelleria (18 settembre 1995) termine da osservare nella specie, ai sensi del- l'art. 644 c. p. c., nel testo (vigente al momento della notifica) anteriore alla modifica successivamente ap- portata dalla legge 20.12.1995 n. 534; che, per quan- to concerneva il merito della pretesa creditoria azio- nata, alla stregua delle risultanze processuali, il creditore non aveva fornito la prova dell'effettiva sussistenza del contratto di opera professionale, prova che incombeva a carico del professionista, stante la radicale contestazione da parte dell'appellante; che non poteva darsi ingresso alla richiesta di ammissione di prove istruttorie, avanzata dagli appellati, in virtù del divieto di cui all'art.345 C. p. C.; che, infine, la pretesa creditoria non era fondata nemmeno sotto il profilo dell'art.2031 C.C., atteso che detta norma poteva legittimare al più per il diritto del di- fensore/gestore al rimborso delle spese anticipate, non anche al compenso per l'opera professionale prestata. Per la cassazione di detta sentenza ha proposto ri- corso l'avv. Lorenzo BE, sulla base di quattro motivi. 4 Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Motivi della decisione Con il primo motivo, si deduce la nullità del pro- cedimento e della sentenza impugnata, stante la tardi- vità dell'appello proposto da ES QU, con con- seguente improcedibilità dell'atto di appello proposto oltre i sessanta giorni dalla notifica della sentenza e oltre un anno e quarantacinque giorni dal deposito del- la sentenza impugnata. Il motivo è infondato, in quanto, da un lato, la sentenza di primo grado non risulta notificata alla controparte a cura dell'odierno ricorrente, mentre la sentenza medesima è stata depositata in data 6 luglio 1996, per cui, atteso che al termine lungo per l'impu- gnazione di cui all'art.327 c. p. C. occorre aggiungere 92 giorni, per effetto della doppia sospensione feria- le, la notifica dell'appello, effettuata in data 6 ot- tobre 1997, risulta tempestiva. Con il secondo motivo, denunzia il ricorrente vio- lazione e falsa applicazione di norme di diritto, non- ché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che, erronea- mente, la sentenza gravata aveva dichiarato l'ineffica- cia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notifica- to oltre il termine di quaranta giorni dal suo deposi- 5 to in cancelleria, motivando sulla destituzione di fon- damento sistematico della tesi, sostenuta dall'opposto ed avallata dal giudice di prime cure, della retroatti- vità della modifica, introdotta dalla legge di conver- sione del decreto legge 18 ottobre 1995, n. 432, al- l'art.644 C. p. C., che aveva prolungato il suddetto termine di efficacia da 40 a 60 giorni. Il giudice di appello, infatti, lungi dal motivare il proprio assun- to, confutando punto per punto le argomentazioni di controparte, nonché le analitiche motivazioni che ave- vano indotto il giudice di pace ad accogliere le stesse ragionando sulla ratio della legge e sui principi che avevano ispirato la modifica, oltre che del termine di efficacia del d. i., altresi del correlato termine per la proposizione dell'opposizione, si era limitato a ° richiamare l'art. 15, comma della legge 23 agosto 5 1988 n.400, pur ammettendo che tale disposizione con- sente deroghe. La doglianza non può essere accolta. Il testo originario dell'art.644 c. p. c. prevedeva l'inefficacia del decreto ingiuntivo, ove non seguito dalla notifica dello stesso nel termine di giorni qua- ranta dalla pronunzia. Tale termine è stato elevato a sessanta giorni, per effetto della modifica apportata alla suindicata disposizione di legge dall'art.8, comma 6 3 bis, della legge 20 dicembre 1995, n.534, di conver- sione (con modifiche) del decreto legge 18 ottobre 1995, n.432. Correttamente detta modifica è stata rite- nuta dal giudice di appello efficace solo per il futu- ro, e, quindi, inapplicabile ai decreti ingiuntivi, co- me quello per cui ё causa, emanati prima della sua entrata in vigore. Infatti, l'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988 n.400 dispone in via generale quanto segue: "Le modifiche eventualmente apportate al decreto legge in sede di conversione hanno efficacia dal giorno suc- cessivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diver- samente". Pertanto, appare evidente che, per effetto di tale norma, la legge di conversione del decreto legge, men- tre esplica "ex tunc" (e cioè fin dal momento dell'en- trata in vigore di quest'ultimo) i propri istituzionali effetti convalidativi delle norme del decreto stesso che non siano state modificate, é dotata rispetto agli emendamenti eventualmente introdotti di una duplice va- lenza, atteso che, da un lato, converte il precedente decreto e, dall'altro, contestualmente introduce nel- l'ordinamento nuove disposizioni, sostitutive о modi- ficative di quelle contenute nel provvedimento con- 7 vertito. Ne consegue che tali nuove disposizioni sostitutivo ° modificativo spiegano il loro effetto, soltanto "ex nunc", e cioè al- di quelle convertite, la scadenza del periodo di "vacatio legis" susseguente alla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (salvo che la stessa legge di conversione non disponga diver- samente al riguardo), rimanendo fino alla scadenza stessa vigenti le norme del decreto nel testo ante- riore all'emendamento. Orbene, poiché nella specie la menzionata legge 534/1995, di conversione con modifiche dell'art.8 del decreto legge 18 ottobre 1995 n.432, nulla ha disposto per il regime previgente, la modifica apportata non può avere effetto retroattivo. Né ha pregio la tesi del ricorrente relativa alla pretesa tardività dell'opposizione, per decadenza del D.L. 9 agosto 1995 n.347 per mancata conversione nei termini di legge, e con esso della disposizione del- l'art.8, disposizione che aveva elevato da venti a qua- ranta giorni il termine previsto dall'art. 641 C. P. C. per proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo. Invero, il decreto ingiuntivo per cui è causa risulta notificato dall'ingiungente in data 7 novembre 1995 e, pertanto, nella piena vigenza del D.L.18 ottobre 1995, n. 432, decreto poi convertito dalla menzionata legge 8 432. Del tutto irrilevante, e non certo deducibile in sede di legittimità, è, infine, il richiamo ai motivi (quali la lentezza degli uffici di cancelleria e del Registro , di cui all'ultima parte della doglianza in esame. Con il terzo motivo, il ricorrente denunzia viola- zione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, lamentando che il giudice di appello non avrebbe tenuto conto, contrariamente a quello di primo grado, della molteplice documentazione prodotta, dalla quale si evinceva la prova sia dell'incarico professio- nale conferito dal resistente al ricorrente, sia del- l'effettività dell'attività professionale svolta dal ricorrente medesimo. Il motivo è in parte inammissibile ed in parte in- fondato. Sotto il primo profilo, certamente, in linea di principio, anche 1'omesso esame di un documento può concretizzare il vizio di motivazione su un punto deci- sivo della controversia previsto dall'art.360 n. 5 C. p. c., quando tale documento sul piano astratto sia idoneo a fornire la prova di un fatto costitutivo, mo dificativo o estintivo del rapporto giuridico in 7 9 contestazione ed è, quindi, tale che, se tenuto presen- te dal giudice, potuto determinare una deci- avrebbe • potere dovere di stabilire se il sione diversa I l - 1'omesso esame sia,documento di cui si lamenta sul piano astratto, tale da indirizzare ad una pro- nuncia diversa (e quindi la decisività dello stesso) da quella adottata dal giudice di merito, compete al- la Corte di cassazione in sede di esame del motivo di ricorso. Peraltro, qualora, con il ricorso per cassa- zione, venga dedotta 1'omessa od insufficiente motiva- zione della sentenza impugnata per l'asserita mancata valutazione di un documento, é necessario, al fine di consentire al giudice di legittimità il controllo della decisività della risultanza non valutata 0) valutata), che il ricorrente pre- insufficientemente ove occorra, mediante integrale trascrizione cisi -- della medesima nel ricorso la risultanza, che egli asserisce decisiva e non valutata o insufficiente- mente valutata, dato che, per il principio di auto- sufficienza del ricorso per cassazione, il control- lo deve essere consentito alla corte di cassazione sul- la base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non é possibile sopperire con indagini integra- tive. Ne consegue che, poiché con la censura predet- ildocumentazione prodotta ed a suo parere decisiva, motivo di censura sul punto é inammissibile, perché privo cel carattere dell'autosufficienza. Sotto il secondo profilo, secondo il costante inse- gnamento di questa Suprema Corte, può dirsi ius recep- tum il principio secondo cui i vizi di motivazione che consentono il sindacato del giudice di legittimità non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove contenuto nella sentenza impu- gnata rispetto a quello preteso dalle parti. In sostan- il vizio logico di motivazione è un rapporto di za, contrasto assoluto, che può consistere o nella mancanza di un nesso di coerenza tra le varie ragioni di cui si compone la motivazione o nell'attribuzione a taluno de- gli elementi emersi nel corso di causa di un significa- to fuori de_ senso comune ○ del tutto inconciliabile con il suo effettivo contenuto. Ne consegue che non può essere considerato vizio logico della motivazione, come in effetti dedotto nella specie, la maggiore о minore rispondenza della rico- struzione del fatto nei suoi vari aspetti, o un miglio- re coordinamento dei dati 01 ancora, un loro collega- mento più opportuno e più appagante, atteso che tutto ciò rimane all'interno delle possibilità di apprezza- mento dei fatti e, non contrastando con la logica o con 11 leggi di razionalità, appartiene al convincimento del giudice senza renderlo viziato ai sensi dell'al- l'art.360 n.5 c. p. c.. Con il quarto motivo, si duole il ricorrente di violazione e falsa applicazione di norme di diritto, nonché di insufficiente motivazione su un punto decisi- vo della controversia, assumendo che, con riferimento all'istituto della gestione di affari, prospettato in via residuale da esso creditore, il giudice di merito era caduto in un macroscopico errore, nell'affermare che la veste di difensore/gestore competeva ad esso av- vocato BE, al quale pertanto era stato negato il compenso per l'attività svolta. Infatti, dovendosi far ricorso al menzionato istituto giuridico, la veste di gestore non poteva che essere rivestita dal rag. LL, il quale aveva dato incarico all'avv. Gensa- bella di compiere prestazioni professionali nell'inte- resse del sig. ES QU. L'avv. BE, per- tanto, era da qualificarsi come "terzo", nei confronti del quale il gestore LL aveva assunto delle ob- bligazioni, che l'interessato era tenuto ad adempiere C.C., posto che il gestore le in forza dell'art.2031 assunte nel di lui nome. aveva Deduce, infine, il ricorrente l'illegittimità della sentenza impugnata, per la mancata ammissione di ri- 12 chieste istruttorie, indispensabili ai fini della deci- sione. Il motivo è inammissibile. Secondo la costante giurisprudenza di questa giuridica Corte Suprema, ove una determinata questione che implichi un accertamento di fatto risulti trattata nella sentenza impugnata in modo diverso da quello che si invoca, il ricorrente che riproponga la questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale preciso termine nel giudizio precedente lo abbia fat- to, onde dar modo alla corte di cassazione di control- lare ex actis la veridicità di tale asserzione e di esaminare nel merito la questione stessa. Rilevato che l'interpretazione della domanda (a ciò attenendo i contenuto della prima parte del motivo) costituisce una quaestio facti, in ordine alla quale il giudice di appello ha ritenuto di affermare che nella specie era l'attuale ricorrente a rivestire la veste di gestore, torna allora perfettamente applicabile, nella specie, il postulato testé menzionato, derivandone, CO- me detto, l'inammissibilità della doglianza. Inammissi- 13 bilità che sussiste, del pari, con riferimento all'ul- tima parte del motivo, non avendo provveduto il ricor- rente a riportare nel ricorso il testo delle prove for- mulate in sede di merito. Non senza considerare, con- clusivamente al riguardo, che dalla sentenza gravata emerge che non fu dato ingresso alle richieste istrut- 80000 torie formulate dagli appellati, avendo i medesimi già 330000 rinunziato alle stesse in primo grado. Siffatta affer- лост 124, 11 4567 41,52 mazione, di per sé decisiva, non risulta impugnata in 18,008057 questa sede. 188,43 In conclusione, il ricorso va respinto, mentre nul- va deliberato in ordine alle spese del giudizio di la legittimità, stante la mancata costituzione degli inti- mati.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 30 aprile 2001. fil consigliere relatore ed estensore fullms Il Presidente se to CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria 5 -……………………….- 5 LUG, 2001 oggi, lì A M IL CANCELLIERE C1 E Giovanni Giambattista 14 14