CASS
Sentenza 10 agosto 2023
Sentenza 10 agosto 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/08/2023, n. 24455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24455 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 14137/2020 R.G. proposto da C.I.A.T. – CONSORZIO INTERREGIONALE AUTOTRASPORTATORI TARANTO, in persona del legale rappresentante p.t. Pompeo Felice Vecchione, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Carlucci, con domicilio in Roma, piazza Cavour, presso la Cancelleria civile della Corte di cassazione;
– ricorrente – contro ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata – avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 1383/20, depositata il 13 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023 dal Civile Sent. Sez. 1 Num. 24455 Anno 2023 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 10/08/2023 2 Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria SOLDI, che ha concluso chiedendo l'acco- glimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 13 febbraio 2020, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dal C.I.A.T. – Consorzio Interregionale Autotrasporta- tori Taranto avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria della ILVA S.p.a., avente ad oggetto l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 141.824,68, oltre interessi, già ammesso al passivo in via chirografa- ria, a titolo di corrispettivo per servizi di autotrasporto resi nell'anno 2014. A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto escluso che la mancata contestazione del credito da parte dei Commissari straordinari com- portasse la nullità del provvedimento adottato dal Giudice delegato, osser- vando che nel giudizio di opposizione, dovendosi procedere al riesame dell'in- tero rapporto, l'opponente deve fornire ex novo la prova del suo credito e il tribunale la piena motivazione dell'eventuale esclusione, indipendentemente dalle ragioni addotte dal Giudice delegato. Premesso inoltre che gli elementi costitutivi della prededuzione consi- stono nella gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impresa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un con- tratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella necessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tutti ai fini del riconoscimento della prededuzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'or- dine delle cause legittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-ter del predetto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente. 3 Ha ritenuto irrilevante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter cit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degl'impianti produttivi dell'ILVA. Ciò posto, e ritenuto che nel ciclo di produzione dell'acciaio deve consi- derarsi essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma, mentre risulta necessaria ogni prestazione che consente il funzio- namento di tale apparato, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva prodotto la documentazione relativa al credito azionato, necessaria per la di- mostrazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al passivo del credito in prededuzione. 2. Avverso il predetto decreto il Consorzio ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, è stato da quest'ultima rimesso alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria del 12 aprile 2022, in quanto avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto proposte in altre controversie riguardanti l'amministrazione straordinaria dell'ILVA. Per la decisione del ricorso, questa Corte ha peraltro proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 8, comma ottavo, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l'applicazione delle dispo- sizioni di cui all'art. 221, comma ottavo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con- vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'art. 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del d.l. 28 ot- tobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento di primo grado e/o del decreto impugnato, per violazione 4 dell'art. 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 24, secondo comma, Cost., rilevando che, sebbene il giudizio avesse ad oggetto una questione squisitamente giuridica, la trattazione si è svolta interamente dinanzi al Giu- dice relatore, anziché dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che esso opponente è stato privato della possibilità di discutere oralmente la causa dinanzi al Collegio, nell'ambito del quale il Giudice relatore ha peraltro assunto anche la presidenza. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità del procedimento di primo grado e del decreto impugnato, per violazione e la falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 111-bis, primo comma, della legge fall., osservando che, nell'escludere la prededucibilità del credito, il Tribunale non ha tenuto conto del giudicato endoprocedimentale formatosi per effetto del progetto di stato passivo, nel quale i Commissari straordinari avevano riconosciuto l'avvenuta maturazione del credito in epoca anteriore all'apertura della procedura e la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, e del decreto del 25 marzo 2015, con cui il Giudice delegato aveva autorizzato il pagamento di una parte della somma richiesta. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del decreto impu- gnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 e dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, ribadendo che, come riconosciuto dal Giudice delegato, il credito è maturato in epoca anteriore all'apertura della procedura e deriva dall'esecuzione di prestazioni necessarie per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività ed alla consistenza patrimoniale dell'impresa. Premesso che il riconoscimento della prededuzione trova giustificazione nella connessione dei servizi di tra- sporto con il ciclo produttivo dell'impianto siderurgico, nell'ambito del quale le varie fasi di lavorazione costituiscono un unicum industriale, sostiene che il decreto impugnato si pone in contrasto con l'interpretazione autentica dello art. 3, comma 1-ter fornita dall'art. 8, comma 1-bis cit. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la nullità del decreto impu- gnato, per violazione dell'art. 99, decimo comma, della legge fall., insistendo sull'inaccettabilità dell'interpretazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 fornita dal Tribunale, in quanto fondata su valutazioni astratte ed 5 inconciliabili con la complessità e l'unitarietà del centro siderurgico di Taranto e con l'essenzialità dei servizi di autotrasporto per la funzionalità dei relativi impianti. 5. Il primo motivo, riguardante l'omessa fissazione dell'udienza di discus- sione dinanzi al Collegio, è infondato. Ai sensi dell'art. 99 della legge fall., nel testo riformulato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la trattazione dei procedimenti di impugnazione pre- visti dall'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può infatti svolgersi dinanzi al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma terzo, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione (che può essere disposta anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la defor- malizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma undicesimo, della legge fall., puramente eventuale e facoltativa) non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito previsto per le impugnazioni dello stato passivo fallimentare (cfr. Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553; 13/06/2016, n. 12116; 10/02/2022, n. 4392). 5.1. Quanto poi alla mancata partecipazione alla decisione del Presidente del Tribunale, sostituito dal Giudice relatore, il quale ha assunto anche le funzioni di Presidente del Collegio, la stessa, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione, si risolve in una mera irregolarità di carattere interno, che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (cfr. Cass., Sez. III, 26/04/2022, n. 12982; Cass., Sez. lav., 25/01/2017, n. 1912): il vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., è ravvi- sabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all'ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni di cui all'art. 174 cod. proc. civ. ed all'art. 79 disp. att. cod. proc. civ. o quelle dell'ordinamento giudiziario 6 (cfr. Cass., Sez. lav., 7/04/2006, n. 8174; 12/11/2001, n. 14006; Cass., Sez. II, 1/07/2004, n. 12012). 6. E' altresì infondato il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione del giudicato endoprocedimentale asseritamente formatosi per effetto del progetto di stato passivo predisposto dai Commissari straordinari e del de- creto di autorizzazione del pagamento parziale del credito insinuato al pas- sivo. In tema di verificazione del passivo, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 93 e ss. della legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti allegati, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito al passivo, per il solo fatto che non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), spettando al giudice delegato il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni e di applicare i principi in tema di verifica- zione dei fatti e delle prove (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12973; 6/08/ 2015, n. 16554; Cass., Sez. VI, 8/08/2017, n. 19734): il parere favorevole espresso dal curatore in ordine all'ammissione di un credito al passivo ed al riconoscimento di eventuali cause di prelazione, nell'ambito del progetto di stato passivo predisposto ai sensi dell'art. 95 della legge fall., non riveste pertanto carattere vincolante per il giudice delegato, il quale, nel formare lo stato passivo ai sensi dell'art. 96, può anche decidere in senso diverso (cfr. Cass., Sez. I, 14/01/2016, n. 535). La mancata contestazione del credito in sede di verificazione non determina poi alcuna preclusione nel giudizio di op- posizione allo stato passivo, la cui natura impugnatoria non comporta l'appli- cabilità del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., non essendo l'opposizione assimilabile ad un appello, in quanto avente ad oggetto il riesame, a cogni- zione piena, del risultato della cognizione sommaria svoltasi nella precedente fase, con la conseguenza che, ferma restando l'immutabilità del thema dispu- tandum e l'esclusione della proponibilità di domande riconvenzionali, il cura- tore può proporre anche eccezioni nuove, cioè non sollevate in sede di veri- fica, anche nel caso in cui le relative questioni siano state già esaminate dal 7 giudice delegato (cfr. Cass., Sez. VI, 4/12/2020, n. 27902; Cass., Sez. I, 6/10/2020, n. 21490; 31/07/2017, n. 19003). In tale giudizio, l'operatività del principio di non contestazione è infine subordinata, analogamente a quanto accade nel giudizio ordinario di cognizione, all'avvenuta costituzione del curatore, il quale nulla abbia obiettato in ordine ai fatti allegati dall'oppo- nente, ed opera comunque esclusivamente in riferimento alla ricostruzione dei fatti, senza estendersi alla valutazione degli stessi, rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, ed all'individuazione ed all'interpretazione della disciplina legale, in ordine alla quale trova applicazione il principio jura novit curia (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19481; 9/05/2022, n. 14589; Cass., Sez. VI, 17/07/2020, n. 15339). Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve escludersi che nel caso in esame la mancata con- testazione della prededucibilità del credito, nella fase di verificazione, impo- nesse di ammettere il credito al passivo in prededuzione, anziché in via chi- rografaria, trattandosi di una questione che poteva essere rilevata anche d'uf- ficio dal Giudice delegato, indipendentemente dalla proposizione di un'appo- sita eccezione da parte dei Commissari straordinari. Il mancato riconosci- mento della prededucibilità del credito da parte del Giudice delegato esclu- deva inoltre l'operatività di qualsiasi preclusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nell'ambito del quale il Tribunale fallimentare era tenuto a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, in applicazione delle norme che disciplinano la fattispecie, non trovando tale accertamento ostacolo nel principio di non contestazione, nella specie peraltro neppure operante, per effetto della mancata costituzione in giudizio dei Commissari. Nessuna pre- clusione era infine ricollegabile al provvedimento emesso il 25 marzo 2015, con cui il Giudice delegato aveva autorizzato il pagamento di una parte della somma richiesta con l'istanza d'insinuazione, non essendo stato dedotto che tale pagamento avesse avuto luogo sulla base di un piano di riparto appro- vato, e dovendosi pertanto qualificare l'importo liquidato come un acconto che, in quanto privo del carattere di stabilità, non precludeva, in sede di ri- parto, la verifica dell'eventuale percezione da parte del creditore di un im- porto superiore a quello ad esso attribuibile sulla base delle regole del con- 8 corso, con il conseguente obbligo di restituire l'eccedenza alla procedura, in base alla disciplina generale dell'indebito (cfr. Cass., Sez. I, 10/03/2015, n. 4741). 7. Sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi con- giuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto l'individuazione dei pre- supposti necessari per il riconoscimento della prededuzione. Com'è noto, infatti, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, convertito con mo- dificazioni dalla legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prede- duzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni ese- guite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministra- zione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, convertito con modi- ficazioni dalla legge n. 231 del 2012: come già precisato da questa Corte, si tratta di una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, in quanto dettata in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., e volta ad introdurre una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati cre- ditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, al fine di tutelare le piccole e medie imprese che hanno reso prestazioni in favore di quest'ultima nel periodo anteriore alla dichiarazione dell'insolvenza, in tal modo consentendo la prosecuzione dell'attività produttiva (cfr. Cass., Sez. I, 20/02/2020, n. 4341). Conformemente a tale principio, si è ritenuto che l'indagine finalizzata al riconoscimento della prededuzione postuli innan- zitutto la ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso, la quale, pur nell'ambito di un ciclo integrato come quello dell'ILVA, caratteriz- zato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco (il cd. Coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per la realizzazione della ghisa liquida, induce a ritenere plausibile la limitazione del requisito dell'essenzialità al solo impianto destinato alla pro- duzione del cd. primo acciaio, e cioè diretto alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Precisato infatti che il concetto di essenzialità ri- manda, in ultima analisi, all'indispensabilità dell'impianto per la produzione di 9 quel che prima non è dato (nella specie, quindi, della bramma d'acciaio, che costituisce la materia principale di una produzione di acciaieria), si è osser- vato che la previsione di tale limitazione trova giustificazione proprio nel ca- rattere integrale ed integrato del ciclo di produzione dell'ILVA, e si è pertanto esclusa l'arbitrarietà della scelta compiuta dal legislatore, in quanto volta ad individuare un punto di equilibrio, nell'ambito di un bilanciamento degl'inte- ressi sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale, in modo tale da consentire la prosecuzione di un'attività produttiva ritenuta di primaria rilevanza (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21156). In riferimento ai crediti vantati dalle imprese di autotrasporto, è stata peraltro richiamata la norma interpretativa di cui all'art.
8. comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017, rilevandosi che la stessa, nel collegare la prededuzione di tali crediti alla ne- cessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella co- pulativa «e», avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi «rientrano» e «consentono»: si è pertanto affermato che, ai fini del riconoscimento della prededuzione in favore delle imprese in questione, viene in considerazione anche e soltanto il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, ritenendosi pertanto irrilevante l'individuazione del sin- golo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e della tipologia di fasi in cui la produzione si esplica (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21151). Non può pertanto condividersi il decreto impugnato, il quale, pur richia- mando l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, ha ritenuto applicabili ai crediti fatti valere dalle imprese di autotrasporto i medesimi principi enunciati in riferimento agli altri crediti, subordinando il riconoscimento della prededu- zione alla verifica della funzionalità della prestazione alla prosecuzione dell'at- tività produttiva degli impianti produttivi essenziali dell'ILVA, intesi come quelli destinati alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Non merita consenso, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui 10 la norma interpretativa dettata dall'art. 8, comma 1-bis, cit. «sta soltanto a significare che, qualora quanto trasportato sia necessario al risanamento am- bientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attua- zione degl'interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.P.C.m. 14 marzo 2014, anche il credito del trasportatore debba essere "ve- stito" di prededuzione». In tal modo, infatti, la norma in esame risulta prati- camente svuotata di qualsiasi contenuto, venendole attribuita una portata meramente confermativa della regola desumibile dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, senza tenere conto della sua ratio, consistente nel chia- rire che il beneficio previsto dalla norma interpretata si estende ai crediti de- rivanti dalle prestazioni rese dalle imprese di autotrasporto necessarie a ga- rantire la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell'ILVA, oltre alla conti- nuità di quelli c.d. essenziali. 8. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Milano, che prov- vederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudi- zio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Mi- lano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 27/04/2023
– ricorrente – contro ILVA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata – avverso il decreto del Tribunale di Milano n. 1383/20, depositata il 13 febbraio 2020. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 27 aprile 2023 dal Civile Sent. Sez. 1 Num. 24455 Anno 2023 Presidente: GENOVESE FRANCESCO ANTONIO Relatore: MERCOLINO GUIDO Data pubblicazione: 10/08/2023 2 Consigliere Guido Mercolino;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Anna Maria SOLDI, che ha concluso chiedendo l'acco- glimento del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con decreto del 13 febbraio 2020, il Tribunale di Milano ha rigettato l'opposizione proposta dal C.I.A.T. – Consorzio Interregionale Autotrasporta- tori Taranto avverso lo stato passivo dell'amministrazione straordinaria della ILVA S.p.a., avente ad oggetto l'ammissione al passivo in prededuzione, ai sensi dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, di un credito di Euro 141.824,68, oltre interessi, già ammesso al passivo in via chirografa- ria, a titolo di corrispettivo per servizi di autotrasporto resi nell'anno 2014. A fondamento della decisione, il Tribunale ha innanzitutto escluso che la mancata contestazione del credito da parte dei Commissari straordinari com- portasse la nullità del provvedimento adottato dal Giudice delegato, osser- vando che nel giudizio di opposizione, dovendosi procedere al riesame dell'in- tero rapporto, l'opponente deve fornire ex novo la prova del suo credito e il tribunale la piena motivazione dell'eventuale esclusione, indipendentemente dalle ragioni addotte dal Giudice delegato. Premesso inoltre che gli elementi costitutivi della prededuzione consi- stono nella gestione da parte della debitrice di uno stabilimento industriale d'interesse strategico nazionale, nel possesso della qualità di piccola o media impresa da parte della creditrice, nella riconducibilità del credito ad un con- tratto stipulato prima dell'apertura dell'amministrazione straordinaria e nella necessarietà della prestazione per il risanamento ambientale, la sicurezza e la continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali della debitrice, e precisato che tali elementi debbono concorrere tutti ai fini del riconoscimento della prededuzione, il Tribunale ha affermato che, in quanto funzionale al conseguimento delle finalità della procedura di ristrutturazione industriale prevista dal d.l. n. 347 del 2003, ed avente come effetto l'alterazione dell'or- dine delle cause legittime di prelazione, l'art. 3, comma 1-ter del predetto decreto costituisce una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente. 3 Ha ritenuto irrilevante, in contrario, il disposto dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, osservando che lo stesso, nel fornire l'interpretazione autentica dell'art. 3, comma 1-ter cit., si è limitato a riconoscere la prededucibilità dei crediti delle imprese di autotrasporto che consentono le attività ivi previste e la funzionalità degl'impianti produttivi dell'ILVA. Ciò posto, e ritenuto che nel ciclo di produzione dell'acciaio deve consi- derarsi essenziale tutto l'apparato che conduce dalla materia prima alla bramma, mentre risulta necessaria ogni prestazione che consente il funzio- namento di tale apparato, il Tribunale ha rilevato che il ricorrente non aveva prodotto la documentazione relativa al credito azionato, necessaria per la di- mostrazione della sussistenza dei requisiti per l'ammissione al passivo del credito in prededuzione. 2. Avverso il predetto decreto il Consorzio ha proposto ricorso per cassa- zione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. L'intimata non ha svolto attività difensiva. Il ricorso, avviato alla trattazione in camera di consiglio dinanzi alla Sesta Sezione civile, è stato da quest'ultima rimesso alla pubblica udienza della Prima Sezione civile, con ordinanza interlocutoria del 12 aprile 2022, in quanto avente ad oggetto le medesime questioni di fatto e di diritto proposte in altre controversie riguardanti l'amministrazione straordinaria dell'ILVA. Per la decisione del ricorso, questa Corte ha peraltro proceduto in camera di consiglio, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, ai sensi dell'art. 8, comma ottavo, del d.l. 29 dicembre 2022, n. 198, che ha prorogato fino alla data del 30 giugno 2023 l'applicazione delle dispo- sizioni di cui all'art. 221, comma ottavo, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, con- vertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e di cui all'art. 23, commi 8-bis, primo, secondo, terzo e quarto periodo, e 9-bis, del d.l. 28 ot- tobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo d'impugnazione, il ricorrente denuncia la nullità del procedimento di primo grado e/o del decreto impugnato, per violazione 4 dell'art. 99 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e dell'art. 24, secondo comma, Cost., rilevando che, sebbene il giudizio avesse ad oggetto una questione squisitamente giuridica, la trattazione si è svolta interamente dinanzi al Giu- dice relatore, anziché dinanzi al Tribunale in composizione collegiale, con la conseguenza che esso opponente è stato privato della possibilità di discutere oralmente la causa dinanzi al Collegio, nell'ambito del quale il Giudice relatore ha peraltro assunto anche la presidenza. 2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità del procedimento di primo grado e del decreto impugnato, per violazione e la falsa applicazione degli artt. 95, 96 e 111-bis, primo comma, della legge fall., osservando che, nell'escludere la prededucibilità del credito, il Tribunale non ha tenuto conto del giudicato endoprocedimentale formatosi per effetto del progetto di stato passivo, nel quale i Commissari straordinari avevano riconosciuto l'avvenuta maturazione del credito in epoca anteriore all'apertura della procedura e la sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, e del decreto del 25 marzo 2015, con cui il Giudice delegato aveva autorizzato il pagamento di una parte della somma richiesta. 3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la nullità del decreto impu- gnato per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 e dell'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, ribadendo che, come riconosciuto dal Giudice delegato, il credito è maturato in epoca anteriore all'apertura della procedura e deriva dall'esecuzione di prestazioni necessarie per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività ed alla consistenza patrimoniale dell'impresa. Premesso che il riconoscimento della prededuzione trova giustificazione nella connessione dei servizi di tra- sporto con il ciclo produttivo dell'impianto siderurgico, nell'ambito del quale le varie fasi di lavorazione costituiscono un unicum industriale, sostiene che il decreto impugnato si pone in contrasto con l'interpretazione autentica dello art. 3, comma 1-ter fornita dall'art. 8, comma 1-bis cit. 4. Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la nullità del decreto impu- gnato, per violazione dell'art. 99, decimo comma, della legge fall., insistendo sull'inaccettabilità dell'interpretazione dell'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 fornita dal Tribunale, in quanto fondata su valutazioni astratte ed 5 inconciliabili con la complessità e l'unitarietà del centro siderurgico di Taranto e con l'essenzialità dei servizi di autotrasporto per la funzionalità dei relativi impianti. 5. Il primo motivo, riguardante l'omessa fissazione dell'udienza di discus- sione dinanzi al Collegio, è infondato. Ai sensi dell'art. 99 della legge fall., nel testo riformulato dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, la trattazione dei procedimenti di impugnazione pre- visti dall'art. 98, ivi compreso quello di opposizione allo stato passivo, può infatti svolgersi dinanzi al collegio o ad uno dei suoi componenti, delegato dal presidente ai sensi del comma terzo, e, ove si sia optato per questa seconda modalità, l'investitura del collegio per la decisione (che può essere disposta anche in via breve da parte del giudice designato, in coerenza con la defor- malizzazione tipica del nuovo rito speciale, ispirata ad esigenze di celerità, e senza la concessione dei termini previsti dall'art. 99, comma undicesimo, della legge fall., puramente eventuale e facoltativa) non è disciplinata dalle norme del codice di procedura civile, che riguardano il rito ordinario e non sono applicabili, neppure per ragioni logico-sistematiche, allo speciale rito previsto per le impugnazioni dello stato passivo fallimentare (cfr. Cass., Sez. I, 11/02/2022, n. 4553; 13/06/2016, n. 12116; 10/02/2022, n. 4392). 5.1. Quanto poi alla mancata partecipazione alla decisione del Presidente del Tribunale, sostituito dal Giudice relatore, il quale ha assunto anche le funzioni di Presidente del Collegio, la stessa, pur in mancanza di un formale provvedimento di sostituzione, si risolve in una mera irregolarità di carattere interno, che, in difetto di una espressa sanzione di nullità, non incide sulla validità degli atti, né è causa di nullità del giudizio o della sentenza (cfr. Cass., Sez. III, 26/04/2022, n. 12982; Cass., Sez. lav., 25/01/2017, n. 1912): il vizio di costituzione del giudice, ai sensi dell'art. 158 cod. proc. civ., è ravvi- sabile unicamente quando gli atti giudiziari siano posti in essere da persone estranee all'ufficio e non investite della funzione esercitata, mentre non è riscontrabile quando si verifichi una sostituzione tra giudici di pari funzione e pari competenza appartenenti al medesimo ufficio giudiziario, anche se non siano state osservate al riguardo le disposizioni di cui all'art. 174 cod. proc. civ. ed all'art. 79 disp. att. cod. proc. civ. o quelle dell'ordinamento giudiziario 6 (cfr. Cass., Sez. lav., 7/04/2006, n. 8174; 12/11/2001, n. 14006; Cass., Sez. II, 1/07/2004, n. 12012). 6. E' altresì infondato il secondo motivo, avente ad oggetto la violazione del giudicato endoprocedimentale asseritamente formatosi per effetto del progetto di stato passivo predisposto dai Commissari straordinari e del de- creto di autorizzazione del pagamento parziale del credito insinuato al pas- sivo. In tema di verificazione del passivo, questa Corte ha infatti affermato ripetutamente, in riferimento alla disciplina dettata dagli artt. 93 e ss. della legge fall., nel testo modificato dal d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, che il principio di non contestazione, che pure ha rilievo rispetto alla disciplina previgente quale tecnica di semplificazione della prova dei fatti allegati, non comporta affatto l'automatica ammissione del credito al passivo, per il solo fatto che non sia stato contestato dal curatore (o dai creditori eventualmente presenti in sede di verifica), spettando al giudice delegato il potere di sollevare, in via ufficiosa, ogni sorta di eccezioni e di applicare i principi in tema di verifica- zione dei fatti e delle prove (cfr. Cass., Sez. I, 24/05/2018, n. 12973; 6/08/ 2015, n. 16554; Cass., Sez. VI, 8/08/2017, n. 19734): il parere favorevole espresso dal curatore in ordine all'ammissione di un credito al passivo ed al riconoscimento di eventuali cause di prelazione, nell'ambito del progetto di stato passivo predisposto ai sensi dell'art. 95 della legge fall., non riveste pertanto carattere vincolante per il giudice delegato, il quale, nel formare lo stato passivo ai sensi dell'art. 96, può anche decidere in senso diverso (cfr. Cass., Sez. I, 14/01/2016, n. 535). La mancata contestazione del credito in sede di verificazione non determina poi alcuna preclusione nel giudizio di op- posizione allo stato passivo, la cui natura impugnatoria non comporta l'appli- cabilità del divieto di cui all'art. 345 cod. proc. civ., non essendo l'opposizione assimilabile ad un appello, in quanto avente ad oggetto il riesame, a cogni- zione piena, del risultato della cognizione sommaria svoltasi nella precedente fase, con la conseguenza che, ferma restando l'immutabilità del thema dispu- tandum e l'esclusione della proponibilità di domande riconvenzionali, il cura- tore può proporre anche eccezioni nuove, cioè non sollevate in sede di veri- fica, anche nel caso in cui le relative questioni siano state già esaminate dal 7 giudice delegato (cfr. Cass., Sez. VI, 4/12/2020, n. 27902; Cass., Sez. I, 6/10/2020, n. 21490; 31/07/2017, n. 19003). In tale giudizio, l'operatività del principio di non contestazione è infine subordinata, analogamente a quanto accade nel giudizio ordinario di cognizione, all'avvenuta costituzione del curatore, il quale nulla abbia obiettato in ordine ai fatti allegati dall'oppo- nente, ed opera comunque esclusivamente in riferimento alla ricostruzione dei fatti, senza estendersi alla valutazione degli stessi, rimessa al prudente apprezzamento del tribunale, ed all'individuazione ed all'interpretazione della disciplina legale, in ordine alla quale trova applicazione il principio jura novit curia (cfr. Cass., Sez. I, 16/06/2022, n. 19481; 9/05/2022, n. 14589; Cass., Sez. VI, 17/07/2020, n. 15339). Alla stregua di tali principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire anche in questa sede, deve escludersi che nel caso in esame la mancata con- testazione della prededucibilità del credito, nella fase di verificazione, impo- nesse di ammettere il credito al passivo in prededuzione, anziché in via chi- rografaria, trattandosi di una questione che poteva essere rilevata anche d'uf- ficio dal Giudice delegato, indipendentemente dalla proposizione di un'appo- sita eccezione da parte dei Commissari straordinari. Il mancato riconosci- mento della prededucibilità del credito da parte del Giudice delegato esclu- deva inoltre l'operatività di qualsiasi preclusione nel giudizio di opposizione allo stato passivo, nell'ambito del quale il Tribunale fallimentare era tenuto a verificare la sussistenza dei relativi presupposti, in applicazione delle norme che disciplinano la fattispecie, non trovando tale accertamento ostacolo nel principio di non contestazione, nella specie peraltro neppure operante, per effetto della mancata costituzione in giudizio dei Commissari. Nessuna pre- clusione era infine ricollegabile al provvedimento emesso il 25 marzo 2015, con cui il Giudice delegato aveva autorizzato il pagamento di una parte della somma richiesta con l'istanza d'insinuazione, non essendo stato dedotto che tale pagamento avesse avuto luogo sulla base di un piano di riparto appro- vato, e dovendosi pertanto qualificare l'importo liquidato come un acconto che, in quanto privo del carattere di stabilità, non precludeva, in sede di ri- parto, la verifica dell'eventuale percezione da parte del creditore di un im- porto superiore a quello ad esso attribuibile sulla base delle regole del con- 8 corso, con il conseguente obbligo di restituire l'eccedenza alla procedura, in base alla disciplina generale dell'indebito (cfr. Cass., Sez. I, 10/03/2015, n. 4741). 7. Sono invece fondati il terzo ed il quarto motivo, da esaminarsi con- giuntamente, in quanto aventi entrambi ad oggetto l'individuazione dei pre- supposti necessari per il riconoscimento della prededuzione. Com'è noto, infatti, in tema di amministrazione straordinaria delle grandi imprese, l'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, convertito con mo- dificazioni dalla legge n. 39 del 2004, prevede una specifica ipotesi di prede- duzione in favore di determinati creditori e per particolari prestazioni ese- guite, applicabile qualora la debitrice, ammessa alla procedura di amministra- zione straordinaria, gestisca almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, da individuarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 1 del d.l. n. 207 del 2012, convertito con modi- ficazioni dalla legge n. 231 del 2012: come già precisato da questa Corte, si tratta di una norma eccezionale, da interpretarsi restrittivamente, in quanto dettata in deroga al principio generale di cui all'art. 2740 cod. civ., e volta ad introdurre una specifica ipotesi di prededuzione in favore di determinati cre- ditori e per particolari prestazioni collegate al contesto produttivo dell'ILVA, al fine di tutelare le piccole e medie imprese che hanno reso prestazioni in favore di quest'ultima nel periodo anteriore alla dichiarazione dell'insolvenza, in tal modo consentendo la prosecuzione dell'attività produttiva (cfr. Cass., Sez. I, 20/02/2020, n. 4341). Conformemente a tale principio, si è ritenuto che l'indagine finalizzata al riconoscimento della prededuzione postuli innan- zitutto la ricostruzione del ciclo produttivo dell'acciaio propriamente inteso, la quale, pur nell'ambito di un ciclo integrato come quello dell'ILVA, caratteriz- zato da un sistema meccanico che utilizza le materie prime prodotte in loco (il cd. Coke) o raffinate mediante processo di agglomerazione, convogliandole in altoforno per la realizzazione della ghisa liquida, induce a ritenere plausibile la limitazione del requisito dell'essenzialità al solo impianto destinato alla pro- duzione del cd. primo acciaio, e cioè diretto alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Precisato infatti che il concetto di essenzialità ri- manda, in ultima analisi, all'indispensabilità dell'impianto per la produzione di 9 quel che prima non è dato (nella specie, quindi, della bramma d'acciaio, che costituisce la materia principale di una produzione di acciaieria), si è osser- vato che la previsione di tale limitazione trova giustificazione proprio nel ca- rattere integrale ed integrato del ciclo di produzione dell'ILVA, e si è pertanto esclusa l'arbitrarietà della scelta compiuta dal legislatore, in quanto volta ad individuare un punto di equilibrio, nell'ambito di un bilanciamento degl'inte- ressi sottesi al mantenimento di impianti di interesse strategico nazionale, in modo tale da consentire la prosecuzione di un'attività produttiva ritenuta di primaria rilevanza (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21156). In riferimento ai crediti vantati dalle imprese di autotrasporto, è stata peraltro richiamata la norma interpretativa di cui all'art.
8. comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 123 del 2017, rilevandosi che la stessa, nel collegare la prededuzione di tali crediti alla ne- cessità di consentire «la funzionalità degli impianti produttivi dell'ILVA», ha aggiunto alla proposizione relativa alle attività già considerate dall'originario art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003 una proposizione nuova, da intendere secondo il nesso di coordinazione insito nell'uso della particella co- pulativa «e», avente eguale funzione sintattica evidenziata dal sottinteso dei verbi «rientrano» e «consentono»: si è pertanto affermato che, ai fini del riconoscimento della prededuzione in favore delle imprese in questione, viene in considerazione anche e soltanto il nesso tra la prestazione di autotrasporto e la situazione produttiva dell'ILVA in quanto tale, perché ritenuta di interesse strategico nazionale, ritenendosi pertanto irrilevante l'individuazione del sin- golo stabilimento nel quale l'attività produttiva è svolta e della tipologia di fasi in cui la produzione si esplica (cfr. Cass., Sez. I, 4/07/2022, n. 21151). Non può pertanto condividersi il decreto impugnato, il quale, pur richia- mando l'art. 8, comma 1-bis, del d.l. n. 91 del 2017, ha ritenuto applicabili ai crediti fatti valere dalle imprese di autotrasporto i medesimi principi enunciati in riferimento agli altri crediti, subordinando il riconoscimento della prededu- zione alla verifica della funzionalità della prestazione alla prosecuzione dell'at- tività produttiva degli impianti produttivi essenziali dell'ILVA, intesi come quelli destinati alla trasformazione della materia prima in bramma d'acciaio. Non merita consenso, in particolare, l'affermazione del Tribunale secondo cui 10 la norma interpretativa dettata dall'art. 8, comma 1-bis, cit. «sta soltanto a significare che, qualora quanto trasportato sia necessario al risanamento am- bientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degl'impianti produttivi essenziali o si riferisca al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attua- zione degl'interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute di cui al d.P.C.m. 14 marzo 2014, anche il credito del trasportatore debba essere "ve- stito" di prededuzione». In tal modo, infatti, la norma in esame risulta prati- camente svuotata di qualsiasi contenuto, venendole attribuita una portata meramente confermativa della regola desumibile dall'art. 3, comma 1-ter, del d.l. n. 347 del 2003, senza tenere conto della sua ratio, consistente nel chia- rire che il beneficio previsto dalla norma interpretata si estende ai crediti de- rivanti dalle prestazioni rese dalle imprese di autotrasporto necessarie a ga- rantire la funzionalità in sé degli impianti produttivi dell'ILVA, oltre alla conti- nuità di quelli c.d. essenziali. 8. Il decreto impugnato va pertanto cassato, nei limiti segnati dai motivi accolti, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Milano, che prov- vederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudi- zio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il terzo e il quarto motivo di ricorso, rigetta gli altri motivi, cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti, e rinvia al Tribunale di Mi- lano, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 27/04/2023