Sentenza 27 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 27/04/2001, n. 6117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6117 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO E 01 1 7 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZ get SEZIONE SECOND61 VOCALO ONORARI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati. Dott. Mario SPADONE - Presidente R.G.N. 5287/99 Cron. 13313373 Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI Rep. 2234 Dott. Giandonato NAPOLETANO Consigliere Dott. Lucio MAZZIOTTI DI CELSO Consigliere Ud.08/03/01 - Rel. Consigliere Dott. Sergio DEL CORE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE SENTENZA dal Sig. per diritti L3000. sul ricorso proposto da: ATX 2001 IL CANCELLIERE IA NG RT, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BAFILE 2, presso lo studio dell'avvocato 134 1000 SIRGIOVANNI G., difeso dall'avvocato COLELLA GIUSEPPE, CANCELLERIA giusta delega in atti;
- ricorrente 00674530
contro
OS IO, elettivamente domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, difeso dall'avvocato ARGENIO GIUSEPPE, giusta delega in atti;
2001 - controricorrente avversO la sentenza n. 9/98 del Giudice di pace di 430 -1- AVELLINO, depositata il 17/01/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/01 dal Consigliere Dott. Sergio DEL CORE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso l'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sette atti di citazione, notificati in data 1° febbraio 1997, 1'Avv. Antonio RO, assumendo di aver intimato altrettanti precetti di pagamento alle Ferrovie dello Stato S.p.A. per conto di AN BE ME, lo citava davanti al Giudice di pace di Avellino onde sentirlo condannare al pagamento degli onorari spettantigli per l'opera professionale svolta entro il limite, per ciascuna causa, di 2.000.000. Il convenuto, costituitosi, eccepiva la nullità degli atti introduttivi, negando altresì di aver conferito l'incarico all'attore. Disposta la riunione dei procedimenti per ragioni di connessione, il giudice adito condannava il ME al pagamento in favore dell'attore della complessiva somma di lire 3.400.000, oltre interessi e spese di lite. Ribadita la propria competenza per valore, rientrandovi ogni causa singolarmente considerata;
precisato che, dato il loro valore, le cause andavano decise secondo equità (art. 113 comma 2 c.p.c.); respinta l'eccezione di nullità dei libelli introduttivi, osservava il giudice, quanto al merito, che il conferimento e l'avvenuto espletamento dell'incarico erano stati provati, rispettivamente, dalla procura rilasciata, anche per la fase esecutiva, in calce al ricorso introduttivo della lite innanzi al Pretore di Napoli - conclusasi con la sentenza in forza della quale l'attore aveva in seguito intimato i precetti di pagamento- e dalle copie degli atti di precetto, tutti ritualmente notificati alla società debitrice. Di fronte a tali inoppugnabili dati documentali, a nulla valevano le generiche contestazioni del convenuto, né l'addebito circa l'infruttuosità delle procedure intraprese, essendo l'obbligazione del professionista di mezzi e non di risultato. N Avverso tale decisione il ME ha proposto ricorso per cassazione. Resiste il RO con controricorso illustrato da memoria. Motivi della decisione testualmente, sollecita la cassazione Il ricorrente così, "L'a quo non terrà conto delle tante dell'impugnata sentenza: deduzioni-eccezioni-istanze-richieste anche istruttorie del ME, con il rigetto di quelle avversarie, di cui chiede la cancellazione delle espressioni sconvenienti ed offensive specie di quelle a pag.2 n.2 e 3 (...). La motivazione non esiste sui punti semplici e decisivi prospettanti la vessatorietà, malafede e colpa grave del RO, che, pur di infastidire o impaurire il ME, inonda costui di lettere e atti incommentabili (...) ne dovevano rendere inammissibili le domande. L'a quo non fonda la sentenza sull'evidenza documentale: in proposito si richiama il prefato ricorso per cassazione sotto il n.4065/97 con cui v'è connessione. Il RO esaurisce e/o abbandona il mandato col primo dei dieci precetti alle FF.SS., perché contro le FF.SS. non farà mai seguire tempestivamente la richiesta del pignoramento;
e, per i successivi precetti poteva solo agire in proprio quale "attributario" delle spese, mai in nome e per conto dell'ignaro ME". Tale essendo la sua formulazione, il ricorso, oltre che poco perspicuo, è manifestamente inammissibile per violazione patente dell'art. 366 n. 4 c.p.c., in quanto difetta di una adeguata esposizione dei motivi, accompagnata dall'indicazione delle norme sulle quali questi si fondano. La doglianza relativa alla omessa considerazione di deduzioni, eccezioni, istanze istruttorie e documenti di cui non viene specificato nulla, 3 è del tutto generica, talché non può autonomamente fondare l'idoneità del ricorso necessaria a consentire di per sé, in modo diretto e senza sussidio di diversa fonte, la immediata, pronta e compiuta identificazione delle censure proposte (cfr. Cass. nn. 3805/1999, 2341/1995, 5133/1994, 8421/1993, 2325/1991,4062/1987, 112/1986, 495/1985, 781/1983). Analogamente, le restanti doglianze (inesistenza della motivazione su punti decisivi, inadempimento del mandato, infondatezza della pretesa) si traducono in affermazioni apodittiche e scarsamente intelligibili anche perché non seguite da alcuna specificazione dei punti decisivi asseritamente negletti e dei dati dai quali sarebbero comprovate le altre deduzioni. Conseguentemente - anche a voler prescindere dal richiamato principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la cui applicazione determinerebbe già di per se stesso, nel caso di specie, l'inammissibilità M della presente impugnazione - questa Corte non è in grado né di discernere l'obiettivo significato delle doglianze né di valutarne la fondatezza. Risulta in altri termini totalmente ignorato il disposto dell'art. 366 n. 4 c.p.c, dal quale si richiede, come più volte sottolineato da questa Corte, che i motivi posti a fondamento dell'invocata cassazione della decisione impugnata abbiano i caratteri della specificità, della completezza, della riferibilità alla decisione stessa. Ciò comporta, tra l'altro, l'esposizione di argomentazioni chiare ed esaurienti ad illustrazione delle violazioni di norme o dei vizi motivatori dedotti. Sicché risulta inammissibile, giusta l'espressa previsione della citata norma, il ricorso nei cui motivi non vengano indicate le norme di legge violate e le ragioni per le quali si ritengono violate;
o non risultino precisati i punti decisivi non affrontati dalla motivazione, vale a dire quelle circostanze obiettive acquisite alla causa che, se prese in considerazione, avrebbero con certezza condotto ad una decisione diversa da quella adottata;
ovvero si operino rinvii ad atti difensivi o a risultanze dei gradi di merito, dei quali è preclusa la diretta lettura alla Corte di legittimità. Nella specie, peraltro, non può certamente parlarsi di motivazione inesistente o apparente, ovvero del tutto priva di razionalità e coerenza, giacché dalla sentenza impugnata risultano chiaramente enucleabili i motivi atti a giustificare la conclusione cui il Giudice di pace è pervenuto nel definire la controversia (cfr. Cass. Sez.un. n.716/1999). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente alle spese di questo grado del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire ?400 oltre a lire 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, 1'8 marzo 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Mario Spadone Dott. Sergio Del Core Jeepis del love hoooo IL CANCELLIERE C1 280000 Valeria Neri 27 APR. 2001 Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2. Iscritto a ruglo ik. Art. n...b/1516