Sentenza 14 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/01/2004, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. D'ALONZO Michele - Consigliere -
Dott. GIANCOLA Maria Cristina - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TECNOFIN SRL, in persona del legale rappresentante GIANPAOLO MILANO, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difesa dall'avvocato CLAUDIO TONIOLO VIALE D'ALVIANO 43 VICENZA (avviso ex art. 135 d.a. C.p.c.), giusto mandato in calce;
- ricorrente -
contro
MINISTERO FINANZE;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 05988/00 proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
e contro
TECNOFIN SRL;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1989/96 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 18/12/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/03 dal Consigliere Dott. Maria Cristina GIANCOLA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. MACCARO Vincenzo che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;
inammissibile il ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 10/12/1994 la S.r.l. FI adiva il Tribunale di Venezia chiedendo la condanna del Ministero delle Finanze alla restituzione della somma percepita dall'Erario, per gli anni dal 1986 al 1992, a titolo di tassa annuale di concessione governativa sulle società, oltre rivalutazione ed interessi. Assumeva che si trattava di pagamenti indebiti, in quanto incompatibili con la normativa comunitaria ( Direttiva CEE n. 335 del 17/07/1969). Il Tribunale adito, respinte le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dal Ministero convenuto, o condannava, in accoglimento della domanda attorea, a rifondere alla società attrice la complessiva somma di L. 19.500.000, oltre agli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
La pronuncia veniva impugnata in via principale dal Ministero delle Finanze ed in via incidentale dalla società FI. Con sentenza dell'12/11-18/12/1998 la Corte di Appello di Venezia, in accoglimento, per quanto di ragione, di entrambi gli appelli, riduceva la somma restituenda a L. 14.000.000 ed anticipava la decorrenza dei relativi interessi, individuandola in quella di costituzione in mora dell'amministrazione. Per quanto ancora rileva in questa sede la Corte riteneva:
- quanto alla richiesta di rimettere la causa in istruttoria (cfr. verbale dell'udienza collegiale).. che non potesse essere accolta, perché tardiva. E ciò anche a volerla considerare alla luce della sopraggiunta sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, ..., dato cha detta pronuncia - lungi dal determinare nuove situazioni prima non rilevabili - ha solo ridotto il campo delle possibili interpretazioni, nel senso che ha dato cittadinanza, nell'ordinamento, alla previsione legislativa (già esistente) di un termine decadenziale, riguardo al quale era stata sollevata la questione;
- che a) la richiesta di rimborso di cui si discute si riferisce agli anni dal 1986 al 1982; b) che dall'esame delle risultanze processuali (cfr i documenti ritualmente prodotti) emerge chiaramente che la società appellata non ha provato di avere presentato alcuna richiesta di rimborso, valida ai fini che qui interessano - anteriore alla citazione notificata il 10 dicembre 1994 - con riferimento agli anni dal 1986 al 1988, mancando agli atti la prova dell'avvenuta ricezione della stessa...
Avverso questa sentenza la società FI ha proposto ricorso per Cassazione, fondato su due motivi.
Il Ministero delle Finanze ha resistito con controricorso, chiedendo il rigetto del ricorso principale, e proposto ricorso incidentale sulla base di un unico articolato motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere preliminarmente disposta ai sensi dell'art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi principale ed incidentale proposti avverso la medesima sentenza.
Con il primo motivo di ricorso la società FI deduce violazione del principio di effettività del diritto comunitario. Violazione di legge - art. 3 e 21 Costituzione in riferimento agli artt. 101 e 295 c.p.c.. Lamenta che la Corte d'appello, all'udienza di discussione del 12 novembre 1998, non abbia accolto l'istanza di rimessione della causa in istruttoria per consentirle di adeguare la propria linea difensiva e di formulare nuove conclusioni in relazione alla sentenza resa dalla Corte di giustizia CEE, nella causa 260/96, in data 15 settembre 1998, e quindi dopo la precisazione delle conclusioni, avvenuta all'udienza del 10 giugno 1996. Assume che in tal modo si è anche determinata un'ingiusta disparità di trattamento rispetto alla situazione di altre società che in diversi processi pendenti dinanzi alla medesima Corte e sospesi a seguito della rimessione alla Corte di giustizia, avvenuta con ordinanza del 18 aprile 1996, della questione interpretativa risolta con la suddetta pronuncia, avrebbero potuto, invece, predisporre adeguata attività difensiva nella fase di riassunzione.
La censura è inammissibile.
Con essa infatti si deduce genericamente la violazione del principio di effettività del diritto di difesa e dei principi costituzionali di uguaglianza e di libertà di manifestazione del pensiero, non già censurando le ragioni esposte nella sentenza a fondamento del diniego di riapertura dell'istruttoria, ma riconducendo la prospettata lesione da un canto a disparità di trattamento con situazioni, asseritamene più favorevoli, estranee al processo e quindi non comparabili ed apprezzabili ai dedotti fini, e, dall'altro, alle riferite limitazioni della difesa tecnica, peraltro non accompagnate dalla concreta, specifica esposizione del contenuto che tale difesa avrebbe potuto assumere, oltre che smentite dall'incontroverso assoggettamento del giudizio d'appello al vecchio rito, e pertanto al relativo termine di deposito della comparsa conclusionale, nella specie scaduto dopo la pubblicazione della sentenza interpretativa della Corte di giustizia.
In subordine la società FI deduce violazione di legge - art. 13 DPR 641/1972/ Art. 2966 Codice Civile - Carente e contraddittoria motivazione. Censura l'esclusione dal rimborso degli importi versati per gli anni dal 1986 al 1988, sostenendo che al fine di escludere la decadenza del relativo diritto avrebbe dovuto ritenersi sufficiente l'invio dell'istanza di rimborso a mezzo del servizio postale, che al contribuente non può essere addossato l'onere di provare l'intervenuto ricevimento dell'istanza stessa da parte dell'amministrazione e che nella specie non erano mai state contestate ne' la ricezione dell'istanza ne' la relativa spedizione a mezzo raccomandata.
Il motivo non ha pregio.
I giudici d'appello, infatti, risultano essersi attenuti al principio già espresso da questa Corte (Cass. N. 11463 del 2001; Cass., n. 11362/2001) secondo il quale "In relazione alla richiesta di rimborso della tassa di concessione governativa per l'iscrizione annuale nel registro delle imprese corrisposta in applicazione di norme incompatibili con il diritto comunitario, l'atto impeditivo della decadenza di cui all'art. 13, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 641, prevede il termine di tre anni decorrenti dal giorno del pagamento, non ha carattere ricettizio, identificandosi - come espressamente confermato dall'art. 11, secondo e terzo comma, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 - con la presentazione della relativa istanza. Ne consegue che, in caso di avvalimento del servizio postale, il momento della presentazione della richiesta di rimborso coincide con quello della spedizione, purché il contribuente fornisca, con ogni mezzo, la prova della ricezione". D'altra parte il fatto che sia stata ritenuta non fornita la prova della ricezione costituisce un accertamento di fatto non censurabile in questa sede, se non per vizi di motivazione, che non appaiono prospettati anche in riferimento a tale specifico profilo. Conclusivamente il ricorso principale deve essere disatteso. Con il ricorso incidentale il Ministero delle Finanze deduce violazione dello "jus superveniens" di cui all'art. 11, legge n. 448 del 1998. L'amministrazione ricorrente espone che con l'art. 11 della legge 23/12/1998 n. 448 (misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo;
rimborso della tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese) si è stabilito che la tassa per l'iscrizione dell'atto costitutivo è fissata per gli anni 1985- 1992 in L. 500.000 per ogni tipo di società ed inoltre che per gli stessi anni è dovuta per l'iscrizione di altri atti societari una tassa variabile secondo il tipo di società, in misura forfetaria annuale.
Infatti, nel terzo comma dello stesso articolo si dispone che sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi al tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della legge (1 gennaio 1999) e quindi, per effetto del D.M. 10/12/1998, al tasso del 2, 50%, con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
La ricorrente, invocando l'operatività dello "ius superveniens" di cui all'art. 11 della legge n. 448 del 1998, assume quindi che dall'importo riconosciuto a titolo di rimborso dalla sentenza impugnata deve essere detratta la somma di L. 500.000, dovuta per l'iscrizione dell'atto costitutivo dalla normativa sopravvenuta e che gli interessi devono essere contenuti nella misura del 2,50 %. Di conseguenza conclude per la cassazione "in parte qua" della sentenza impugnata, con ogni conseguente pronuncia anche sulle spese di giudizio.
Il ricorso incidentale è infondato.
È noto che la Corte di Giustizia CEE, con sentenza 10/09/2002 nei procedimenti riuniti C-216/99 e C-222/99, ha dichiarato, tra l'altro, che :"1) L'art. 10 della direttiva del Consiglio 17 luglio 1969, 69/335/CEE, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, deve essere interpretato nel senso che esso vieta, fatte salve le disposizioni derogatorie dell'art. 12 della stessa direttiva, le tasse retroattive dovute per l'iscrizione di atti societari nel registro delle imprese, qualora non costituiscano diritti di conferimento autorizzati da detta direttiva. L'art. 12, n. l, lett. e), della direttiva 69/335 deve essere interpretato nel senso che tali tasse retroattive non costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati da retta disposizione qualora le iscrizione nel registro delle imprese per le quali esse vengono riscosse abbiano già dato luogo alla percezione di tributi che le predette tasse retroattive si considerano aver sostituito, ma che non vengono restituiti a coloro che li hanno versati. Al di fuori di queste circostanze, perché tali tasse retroattive costituiscono diritti di carattere remunerativo autorizzati dall'art. 12, n.
1. lette), della direttiva 69/335, i loro importi, che possono essere diversi a seconda della forma giuridica della società, devono essere calcolati in base al solo costo delle formalità in parola, fermo restando che possono anche coprire spese generate da operazioni minori effettuate gratuitamente, e devono eventualmente tenere conto di altri diritti versati parallelamente e intesi anch'essi a retribuire lo stesso servizio fornito. Per calcolare tali importi uno Stato membro può prendere in considerazione l'insieme dei costi connessi alle operazioni di registrazione, compresa la quota delle spese generali loro imputabile. Inoltre uno Stato membro ha facoltà di prevedere diritti forfettari e di stabilirne gli importi per un periodo indeterminato, qualora si assicuri, ad intervalli regolari, che tali importi continuano a non superare il costo medio delle operazioni di cui trattasi;
2)...;3)...".
Nel caso di specie viene richiesta dall'Amministrazione finanziaria la detrazione dalle tasse da essa indebitamente percepite, e di cui la società chiede il rimborso, della somma corrispondente alla tassa d'iscrizione dell'atto costitutivo. Poiché il rimborso preteso dalla società e ad essa accordato risulta attenere soltanto alla tassa annuale e non anche a quella d'iscrizione, deve essere disattesa la richiesta di deduzione, totalmente estranea alle domande formulate nelle fasi di merito.
Per quanto concerne la misura degli interessi, la 10/09/2002, ha dichiarato, tra l'altro, che "Il diritto comunitario osta a che uno Stato membro adotti norme che subordinano la restituzione di un tributo dichiarato incompatibile con il diritto comunitario da una sentenza della Corte, o la cui incompatibilità derivi da una sentenza del genere, a condizioni riguardanti specificamente detto tributo e che sono meno favorevoli di quelle che si applicherebbero, in mancanza di tali norme, alla restituzione del tributo di cui trattasi".
Le modalità di calcolo degli interessi previsti dall'art. 11, comma 3, della legge n. 448 del 1998, che riguardano specificamente le tasse di concessione riscosse per l'iscrizione nel registro delle imprese e il versamento annuale per la conservazione negli anni successivi, sono meno favorevoli di quelle di diritto interno, applicabili alla restituzione degli altri debiti tributari, compreso il rimborso delle altre tasse di concessione della stessa natura. Conseguentemente il terzo comma del menzionato art. 11 della legge n. 448 del 1998 deve essere disapplicato, privilegiando le norme che disciplinano la restituzione delle altre tasse di concessione della stessa natura.
Pertanto si devono respingere sia il ricorso principale della società FI che il ricorso dell'Amministrazione finanziaria con compensazione, per giusti motivi, delle spese di questo grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi principale ed incidentale e li rigetta entrambi. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 1 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004