Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3944
CASS
Sentenza 2 luglio 1998

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Ai fini dell'ammissibilità della domanda di liberazione anticipata, lo stato detentivo del condannato deve sussistere solo inizialmente, e cioè all'atto della presentazione della domanda, non richiedendosi che esso permanga al momento della decisione. (Fattispecie nella quale il condannato aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale nelle more della decisione sull'istanza di liberazione anticipata e il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto quest'ultima inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha censurato l'operato del giudice di merito, sottolineando la configurabilità di un concreto interesse del condannato al conseguimento della liberazione anticipata, incidente sulla durata del periodo di affidamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3944
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3944
    Data del deposito : 2 luglio 1998

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