Sentenza 2 luglio 1998
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità della domanda di liberazione anticipata, lo stato detentivo del condannato deve sussistere solo inizialmente, e cioè all'atto della presentazione della domanda, non richiedendosi che esso permanga al momento della decisione. (Fattispecie nella quale il condannato aveva ottenuto l'affidamento in prova al servizio sociale nelle more della decisione sull'istanza di liberazione anticipata e il tribunale di sorveglianza aveva ritenuto quest'ultima inammissibile, per sopravvenuta carenza di interesse; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha censurato l'operato del giudice di merito, sottolineando la configurabilità di un concreto interesse del condannato al conseguimento della liberazione anticipata, incidente sulla durata del periodo di affidamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/07/1998, n. 3944 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3944 |
| Data del deposito : | 2 luglio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di Consiglio
Dott. Renato Teresi Presidente del 2.7.1998
1. Dott. Fazzioli Edoardo Consigliere SENTENZA
2. " RO IO " N. 3944
3. " AR Vincenzo " REGISTRO GENERALE
4. " IR IL " N. 7096/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ON AT AN, nato a [...] il [...]
avverso l'ordinanza (16.12.1997) del Tribunale di Sorveglianza di Lecce.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere, dott. V. AR, udito il Pubblico Ministero che ha concluso per il rigetto. Osserva
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibile l'istanza di liberazione anticipata proposta da ON AT AN: per essere stato il richiedente ammesso alla misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, con la conseguente inapplicabilità del beneficio "che presuppone lo stato di detenzione dell'istante".
Avverso la predetta decisione (16.12.1997) proponeva ricorso per cassazione il condannato, che eccepiva l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità della motivazione.
Esponeva, tra l'altro, che il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 54 O.P., mancando anche di valutare il dato essenziale che, all'epoca della presentazione dell'istanza di liberazione anticipata, era in vinculis.
2. Premesso che l'attualità dello stato di detenzione del condannato, in conformità alla ratio dell'istituto - che, attraverso la prevista detrazione di pena, si prefigge il fine di favorire il suo più rapido ed efficace reinserimento nel contesto sociale (Cass., Sez. Un., 18.6.1991, Argenti e 18.6.1991, Sacchetti, Foro it. 1992, II, 24; Sez. I, 25.3.1997, D'Orte rv. 207696) - costituisce il presupposto per l'ammissibilità della domanda di liberazione anticipata, questo Collegio, conformemente ad un consolidato indirizzo di giurisprudenza di legittimità, considera essenziale e sufficiente, in ragione del necessario collegamento tra osservazione - trattamento - partecipazione all'opera rieducativa e il riconoscimento premiale, solo l'iniziale "status detentionis" al momento della domanda, e non anche la permanente alterabilità dello stesso al momento della decisione. E infatti, a fronte di un'originaria condizione detentiva in carcere - in ordine alla quale sussiste la pienezza trattamentale e di osservazione trattamentale e di osservazione indispensabile per una cognizione di merito - questo Collegio ritiene che la concessione dell'affidamento in prova al servizio sociale, in un momento successivo alla presentazione della domanda di liberazione anticipata, e nelle more della decisione di questa, non fa venir meno l'interesse concreto del condannato all'ottenimento del beneficio della liberazione anticipata, posto che la durata dell'affidamento è uguale a quella della residua pena espianda, ai sensi dell'art. 47, co. 1^ O.P., sicché l'eventuale riduzione di questa si riflette sulla misura alternativa (cfr. Sez. I, 17.3.1994, Biallo, rv. 197171). Alla stregua delle predette considerazioni deve ritenersi fondato il gravame del ON, così che l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio allo stesso giudice, perché valuti se l'interessato abbia o meno già maturato in suo favore, al momento della concessione del beneficio alternativo dell'affidamento in prova al servizio sociale, un periodo di pena detentiva carceraria utile ai fini della richiesta liberazione anticipata.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia al Tribunale di Lecce per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 2 luglio 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 1998