Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5516
CASS
Sentenza 9 aprile 2003

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La scelta dell'imprenditore di cessare l'attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, applicabili alla fattispecie in esame per effetto dell'art. 24 della stessa legge, ed in particolare l'obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, hanno la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell'attività dissimuli la cessione dell'azienda o la ripresa dell'attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dal citato art. 4, e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure previste, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di una non consentita indagine sulle ragioni di cessazione dell'attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5516
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5516
    Data del deposito : 9 aprile 2003

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