Sentenza 9 aprile 2003
Massime • 1
La scelta dell'imprenditore di cessare l'attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991, applicabili alla fattispecie in esame per effetto dell'art. 24 della stessa legge, ed in particolare l'obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, hanno la sola funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell'attività dissimuli la cessione dell'azienda o la ripresa dell'attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede giudiziaria tutte quelle censure con le quali, senza contestare specifiche violazioni delle prescrizioni dettate dal citato art. 4, e senza fornire la prova di maliziose elusioni dei poteri di controllo delle organizzazioni sindacali e delle procedure previste, si finisce per investire l'autorità giudiziaria di una non consentita indagine sulle ragioni di cessazione dell'attività.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5516 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. LUPI Fernando - rel. Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CELENTANO Attilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN OS, LI RG, LD MA, IN EL e RA EL elettivamente domiciliati in Roma, via Flaminia 109 presso l'avv. Armando Roccella che li rappresenta e difende unitamente all'avv. Biagio Bertolone giusta procura in calce;
- ricorrenti -
contro
AURA s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore Dr. Federico Mazza, elettivamente domiciliata in Roma alla via Luigi Lilio n. 65, presso l'avv. Paolo de Berardinis, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Zambrano giusta procura a margine;
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte di Appello di Genova n. 641 del 7.9.2001 reg. gen. n. 138/01, dep. il 13/9/2001;
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 novembre 2002 dal Relatore Cons. Dott. Fernando Lupi;
Udito l'avv. Pietro Zambano;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 13.9.2001 la Corte di Appello di Genova, decidendo sull'appello proposto dai lavoratori in epigrafe nei confronti dell'Aura s.r.l. in liquidazione, avverso sentenza del Tribunale della medesima città, rigettava l'appello e con esso l'impugnativa del licenziamento collettivo per cessazione dell'attività. Osservava in motivazione che l'applicazione della procedura prevista dall'art. 4 della legge n. 223 del 1991 all'ipotesi di cessazione dell'attività dell'impresa è prevista dall'art. 24 della stessa legge;
che la comunicazione dei motivi della cessazione dell'attività era contenuta nella lettera del 20.1.1999 ed era costituito dalla impossibilità dei soci di coprire le perdite e ricostituire il capitale, situazione che, a sensi dell'art. 2448 c.c., determina l'obbligo di porre in liquidazione la società.
Rilevava, inoltre che la cessazione dell'attività è una facoltà che costituisce esplicazione della libertà di impresa, sicché i motivi di tale scelta non potevano essere in ogni caso sindacati in sede giudiziale. Osservava, quindi, che la ragione della procedura imposta dall'art. 4 è soltanto di consentire al sindacato la verifica della effettività della cessazione della attività ed evitare intenti frodatori. Irrilevanti, invece, erano le cause del dissesto e la possibilità di prosecuzione della attività. Nè aveva rilievo per la stessa ragione l'intenzione della società di vendere il terreno su cui sorge lo stabilimento a terzi, non essendo possibile sindacare la scelta di cessare l'attività. Propongono ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi i lavoratori, resiste con controricorso la società in liquidazione. MOTIVI DELLA DECISIONE
La sentenza impugnata si fonda su un principio e due corollari. La scelta dell'imprenditore di cessare l'attività costituisce una facoltà il cui esercizio è insindacabile. La funzione della procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991 è rivolta, nel caso di cessazione, solo al controllo sindacale sulla effettività della scelta. Non sussistono rimedi alternativi alla risoluzione dei rapporti conseguenti alla scelta in quanto la prospettazione di essi equivale a sindacare la scelta di cessare l'attività.
I motivi di ricorso non investono il principio, peraltro fondato sulla norma costituzionale di cui all'art. 41, ma lamentano carenze della procedura, in contrasto con i corollari che logicamente derivano dal principio, e si appalesano perciò infondati. Con il primo e terzo motivo, infatti, richiamando giurisprudenza di legittimità relativa a licenziamenti collettivi per riduzione di personale, e non per cessazione dell'attività, e denunziando la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 24 della legge n. 223, i ricorrenti affermano che l'art.4 imporrebbe all'imprenditore di esplicitare le ragioni effettive che hanno determinato la scelta, ragioni che nella specie non sarebbero state indicate, riguardando quelle esplicitate solo le conseguenze di bilancio e non le cause sostanziali, attinenti alla conduzione aziendale, che aveva determinato quella situazione di bilancio. Denunziano anche la violazione del principio dell'onere probatorio per avere addossato al sindacato la prova delle diverse ragioni che fondavano la scelta. Con il secondo motivo si censura per contraddittorietà la motivazione della sentenza per avere dapprima affermato che la comunicazione deve contenere le linee guida per il confronto sindacale ed avere poi limitato l'esame alle ragioni prossime del licenziamento. Con il quarto motivo, denunciando il vizio di motivazione, lamentano che la Corte territoriale non abbia esaminato le ragioni produttive che secondo i ricorrenti consentivano la prosecuzione della attività e quelle gestionali che avevano determinato la situazione di bilancio, ed indagato sulla vera ragione della cessazione, costituita dalla vendita del suolo su cui sorge lo stabilimento.
Tutte le censure si incentrano su questioni non rilevanti quando il licenziamento collettivo è motivato dalla scelta dell'imprenditore di cessare l'attività. La non censurata insindacabilità in sede giudiziale della scelta comporta che la procedura di cui all'art. 4 nella fattispecie ha la sola funzione di verifica della effettività della scelta, in quanto l'imprenditore con la simulazione di essa, al fine di una ripresa dell'attività altrove o sotto diversa denominazione, ovvero ancora in vista della cessione dell'azienda, con il licenziamento collettivo potrebbe eludere i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto di lavoro. Prospettare da parte del lavoratore quindi, che oltre alla ragione di cessazione della attività palesata con la comunicazione, ve ne siano altre è questione fuori tema e priva di ogni decisivita, in quanto rafforza l'accertamento della effettività della scelta e della legittimità del recesso. Consegue che è anche irrilevante stabilire chi abbia l'onere di provare la sussistenza, di ragioni ulteriori della cessazione dell'attività.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle spese del giudizio di Cassazione, che liquida in euro 33,00, oltre euro 1500,00 di onorario di avvocato.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 9 aprile 2003