Sentenza 23 luglio 1999
Massime • 1
Nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ciò che rileva ai fini della liquidazione del danno è l'identificazione dell'effettivo valore del suolo illegittimamente sottratto al proprietario, del valore cioè che di fatto esso avrebbe avuto in una libera contrattazione, tenuto conto di tutte le circostanze che, sul piano commerciale, risultano rilevanti per la relativa valutazione, sicché la qualificazione dell'area occupata, come edificatoria o agricola, condotta sulla base dei relativi criteri legali, non assume rilevanza diretta, a differenza di quanto avviene nei giudizi di opposizione alla stima, nei quali operano le prescrizioni dell'art. 5 bis, comma terzo, legge 8 agosto 1992, n. 359, per la qualificazione del suolo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 23/07/1999, n. 7967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7967 |
| Data del deposito : | 23 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Rosario DE MUSIS - Presidente -
Dott. Giammarco CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. Ugo VITRONE - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - Consigliere -
Dott. Antonio GISOTTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI SILIUS, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso l'avvocato GIOVANNI OZZO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato OVIDIO MARRAS, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
LA ON, LA DO, LA MP, LA MA PI, elettivamente domiciliati in ROMA LUNGOTEVERE MELLINI 7, presso l'avvocato E. ZICAVO, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE ONNIS, giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrenti -
avverso la sentenza n. 17/97 della Corte d'Appello di CAGLIARI, depositata il 18/01/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/02/99 dal Consigliere Dott. Antonio GISOTTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Ozzo, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 6/12/1974 il Presidente della Regione Sarda disponeva l'occupazione di urgenza di un terreno di proprietà di AL AN, EN, AO, MA PI e RE, ubicato in Silius (CA), riportato in catasto al fl. 25, mappale 545, dell'estensione di Ha. 0.75.70.
L'occupazione veniva eseguita in data 8/7/1975, dopo la scadenza del termine di mesi tre dall'emanazione del decreto, previsto dall'art. 20 della L. n.865/1971- AL AN, EN, AO, MA PI e RE, deducendo l'illegittimità dell'occupazione e l'irreversibile destinazione del bene alla realizzazione dell'opera pubblica (campo sportivo), convenivano il Comune di Silius dinanzi al Tribunale di Cagliari per sentirlo condannare al risarcimento dei danni.
Con sentenza del 15/3/1977 il Tribunale adito, accogliendo la domanda, dichiarava l'illegittimità dell'occupazione e condannava il Comune convenuto al risarcimento, in favore degli attori, dei danni, da liquidarsi in separato giudizio..
Con successiva sentenza del 17/2/1994 il Tribunale di Cagliari, dinanzi al quale i AL avevano promosso giudizio per la liquidazione del danno, condannava il Comune di Silius al pagamento in favore degli attori della somma di L.37.850.000, oltre rivalutazione ed interessi.
Avverso la sentenza proponeva appello il Comune, lamentando che era stato ritenuto edificabile e non meramente agricolo il terreno oggetto dell'occupazione e che il valore del suolo, determinato in L.
5.000 al mq. era eccessivo, anche con riferimento al ritenuto valore edificatorio del suolo occupato.
Con sentenza dell'8/11/1996-18/1/1997 la Corte di Appello di Cagliari rigettava il gravame. Rilevava la corte di merito che il consulente tecnico aveva accertato che già all'epoca dell'occupazione il fondo in questione aveva tutti gli elementi ed i requisiti adatti a configurare con certezza la possibilità di un uso edificatorio, anche se il "mappale" in cui era inserito era posto dal Programma di Fabbricazione in zona classificata come agricola. In ordine alla seconda parte del primo motivo di appello, con cui il Comune lamentava che il tribunale aveva determinato in L.
5.000 al mq. il valore del suolo, ancorché ritenuto edificatorio, la corte territoriale osservava che la doglianza era inammissibile, perché non sorretta da una correlativa conclusione di merito. Tuttavia esaminava nel merito la censura e la riteneva infondata alla stregua delle risultanze istruttorie (consulenza tecnica e prove testimoniali espletate).
Quanto al secondo motivo, con cui il Comune censurava i criteri seguiti per il calcolo della rivalutazione e degli interessi, la corte di merito rilevava che nelle conclusioni mancava una richiesta di modifica della sentenza in ordine alla relativa statuizione, per cui riteneva inammissibile la censura.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Silius sulla base di tre motivi.
Hanno resistito con controricorso LA AN, EN, AO e MA PI, in proprio e quali eredi di AL RE, che hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art.5 bis della legge 8/8/1992 n.359, come modificato dall'art. 3 comma 65 della legge 23/12/1996 n.662, in relazione all'art. 60, lo comma n.3 c.p.c. Deduce che la norma citata, entrata in vigore dopo la decisione e prima del deposito della sentenza) è applicatile al caso in esame, non definito con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della stessa norma.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia "violazione del terzo comma dell'art. 5 bis L.359/1992, in relazione all'art. 360, 1^ comma n. 3 C.P.C. - comunque. omessa , insufficiente e illogica motivazione e omessa indagine (art. 360, 1^ co. n.3 c.p.c)". Lamenta che la corte di merito abbia confermato il carattere edificatorio dell'area solo sulla base della naturale vocazione edificatoria dell'area rilevata dal consulente tecnico, ed invoca l'applicabilità dell'art. 5 bis f comma 3 della legge n.359/1992, che al fine della valutazione dell'edificabilità delle aree presuppone "le possibilità legali ed effettive di edificazione esistenti al momento dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio". Deduce che la corte di Cagliari ha omesso di considerare che l'area è inclusa nel Programma di fabbricazione in zona "agricola", sicché la valutazione è fondata su erronei presupposti di fatto. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione degli artt. 342 e 112 c.p.c. - omessa o insufficiente motivazione (art.360, 1^ comma n.5 c.p.c.). Lamenta che la Corte di Appello di
Cagliari abbia ritenuto inammissibili alcune censure mosse con l'atto di appello, in particolare quella attinente alla valutazione economica dell'area e quella concernente il criterio seguito per il calcolo della rivalutazione e degli interessi, perché non sorrette da specifiche conclusioni di merito, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia.
Deve esaminarsi con priorità, in ordine logico, il secondo motivo, che attiene alla qualificazione del suolo.
La censura è infondata sia sotto il profilo della violazione dell'art. 5 bis, comma 3 della legge n. 359/1992, sia sotto il profilo del difetto di motivazione.
Sotto il primo profilo, deve osservarsi che è principio affermato da questa corte e condiviso dal collegio, che nelle controversie aventi ad oggetto il risarcimento del danno da occupazione appropriativa, ciò che rileva ai fini della liquidazione del danno è l'identificazione dell'effettivo valore del suolo illegittimamente sottratto al proprietario, del valore cioè che esso di fatto avrebbe avuto in una libera contrattazione, tenuto conto di tutte le circostanze che, sul piano commerciale, risultano rilevanti per la relativa valutazione, sicché la qualificazione dell'area occupata, come edificatoria o agricola, condotta sulla base dei relativi criteri legali, non assume rilevanza diretta, a differenza di quanto avviene nei giudizi di opposizione alla stima, nei quali operano le prescrizioni dell'art. 5 bis, comma terzo, legge 8 agosto 1992 n. 359, per la qualificazione del suolo. (cfr. Cass. Sez. I,
27/08/1997 n. 8075; V. pure sent.za n. 5451/1993). Sotto il secondo profilo, la corte di merito ha correttamente esaminato tutti gli elementi e i requisiti posti in evidenza dal C.T.U., idonei a configurare con certezza la possibilità di un uso edificatorio dell'area al momento dell'occupazione, nonostante la sua ubicazione in zona classificata come agricola dal Programma di Fabbricazione, ed ha condiviso la valutazione dello stesso C.T.U. La sentenza è, pertanto, congruamente e logicamente motivata in ordine alla ritenuta edificabilità dell'area.
Confermata la natura edificatoria del suolo è conseguentemente, la determinazione del valore venale dello stesso, ai fini della valutazione del danno deve applicarsi lo jus superveniens. Infatti, l'art. 3, comma 65 della legge 23/12/1966 n.662, entrata in vigore dopo la data della decisione, prevede espressamente che le disposizioni di cui al suddetto comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato. Ai fini dell'applicabilità dello ius superveniens, sulla questione non si è formato il giudicato, proprio perché il ricorrente muove censure circa i criteri di determinazione dell'ammontare del risarcimento e chiede, altresì, l'applicazione della nuova normativa.
Invero, i controricorrenti sostengono che si è formato il giudicato interno sui punti dei quali il ricorrente chiede la decisione di questa corte, posto che questi nell'atto di appello aveva chiesto genericamente la "assoluzione dalla domanda" ed in subordine "di ridurre adeguatamente la condanna con esclusivo riferimento al valore agricolo dell'area occupata". L'obiezione è infondata, perché nel processo di appello era stata contestata proprio la liquidazione del danno operata dal tribunale, peraltro, anche con uno specifico motivo in ordine alla valutazione del suolo, non solo in relazione alla qualificazione edificatoria attribuita ad esso ma anche con riferimento al valore attribuito allo stesso come suolo edificatorio, ancorché nelle conclusioni l'appellante si fosse limitato a chiedere la riduzione del quantum "con esclusivo riferimento al valore agricolo dell'area". Nessun giudicato interno autonomo si era, pertanto, formato sulle statuizioni della sentenza del tribunale.
Il motivo, va pertanto, accolto e la relativa statuizione della sentenza va cassata.
I dubbi sulla legittimità della nuova disciplina, in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione, prospettati dai resistentì, che ritengono ingiustificato sotto il profilo morale e della giustizia distributiva, una decurtazione ope legis del ristoro da fatto illecito, appaiono non influenti in questa sede, in cui si impone l'annullamento della sentenza impugnata, per un riesame che si conformi ai nuovi criteri, mentre potranno assumere rilevanza in fase di rinvio, quando la concreta applicazione della legge sopraggiunta consentirà di apprezzare la congruità o meno del risarcimento (cfr. Cass. 21 ottobre 1993, n. 10415; 13 agosto 1993, n. 8682; 24/1/1997 n. 4595). Il terzo motivo è infondato per quanto riguarda le censure mosse in ordine alla valutazione del suolo. Infatti, la corte di merito, pur dichiarando erroneamente inammissibile il motivo di appello perché non sorretto da conclusioni di merito - invero, la censura era ammissibile, perché il motivo era specifico, ed era evidente la richiesta dell'appellante di ottenere l'accertamento dell'effettivo valore del bene al momento della sua irreversibile destinazione - l'ha esaminato nel merito rigettandolo perché infondato.
La censura, con cui il ricorrente contesta la valutazione delle risultanze istruttorie operata dalla stessa corte, è inammissibile per la parte in cui tende ad ottenere una non consentita nuova valutazione, nel merito, delle stesse risultanze, ed infondato nella residua parte, in cui denuncia pretesi vizi logici e giuridici della motivazione, che appare invece congrua e corretta sotto il profilo logico e giuridico.
Quanto, infine, alla censura con cui il ricorrente lamenta che la corte di merito abbia ritenuto inammissibile il motivo di appello con cui contestava i criteri seguiti per il calcolo della rivalutazione e degli interessi, deve rilevarsi l'estrema genericità della stessa, non specificando il ricorrente in quali termini abbia contestato tali criteri e non risultando dalla sentenza impugnata ne' i criteri seguiti dal tribunale ne' le ragioni della doglianza ritenuta inammissibile dalla corte di merito. La censura è, pertanto inammissibile.
In definitiva, va accolto il primo motivo del ricorso, con rinvio alla Corte di Appello di Sassari, anche per le spese del giudizio di cassazione. Il giudice di rinvio dovrà rideterminare il risarcimento per cui è causa - ferma la valutazione del valore venale del bene già eseguita dalla Corte di Appello - ai sensi dell'invocato jus superveniens.
Vanno, invece, rigettati gli altri motivi.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e rigetta gli altri due. Cassa e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, dinanzi alla Corte di Appello di Sassari. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della 1^ Sezione Civile, il 24 febbraio 1999. Depositato in Cancelleria il 23 luglio 1999