Sentenza 5 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5083 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro 0.1 5083 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rosario DE MISS Presi te R.G.N. 10224/97 Cron. 10847 Dott. Guglie SCIARE Consigliere - Rel. Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Rep. Consigliere Ud. 21/12/00 Dott. Pietro CUOCO Dott. Attilio CELENTANO Consigliere ha pronunciato la seguente 74 SE N TENZA sul ricorso proposto da: INPS- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in unile persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati GIGANTE GIUSEPPE, CERIONI VINCENZO, giusta delega in atti;
G ricorrente -
contro
BE AN;
intimato 2000 avversO la sentenza n. 459/97 del Tribunale di 5625 ROSSANO, depositata il 08/05/97 R.G.N. 1747/96; A -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/12/00 dal Consigliere Dott. Vincenzo MILEO;
udito l'Avvocato CERIONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. Thrille -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Rossano in funzione di giudice del lavoro, AL AN, premesso di essere iscritta negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli di detto Comune e di avere esperito invano la procedura amministrativa volta liquidazione dellaad ottenere dall'INPS la indennità di maternità per il parto avvenuto il 5 ottobre 1992, proponeva domanda per la condanna dell'Istituto alla erogazione in proprio favore del beneficio richiesto. Resistente il convenuto, che formulava varie eccezioni in via nel merito,preliminare ei dello status di IL deduceva la insussistenza lavoratrice agricola della interessata, in difetto di un valido rapporto di lavoro subordinato, nonché la cancellazione della stessa dagli elenchi dei lavoratori agricoli, il giudice adito accoglieva la domanda con sentenza n. 3946/96, la quale, all'esito dell'appello del soccombente, veniva confermata dal Tribunale del luogo con decisione dell'8 maggio 1997, previo rigetto delle riproposte eccezioni di prescrizione e di decadenza. Ritenevano i giudici di merito che la AL della iscrizione negli possedeva il requisito 3 elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni di pertinenza, e che tale elemento fosse idoneo, per legge, ai fini della erogazione della prestazione previdenziale richiesta, in difetto di prova, da fornirsi dall'Istituto, circa l'asserita insussistenza di un valido rapporto di lavoro ed in assenza di obiettivi verbali ispettivi. Ricorrendo, d'altronde, la presunzione di legittimità che assiste la iscrizione negli elenchi nominativi menzionati, ed in difetto di elementi contrari, fondata poteva qualificarsi la richiesta della AL. Avverso tale sentenza 1'INPS ha proposto IL ricorso per cassazione ancorandolo ad un solo motivo;
la interessata è rimasta intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo di impugnazione il ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione del disposto di cui agli artt. 3 e 4 D.L. 9.4.46, n. 212, e dell'art. 15 legge 30.12.71, n. 1204, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civile. Deduce che il Tribunale ha errato nell'accogliere la pretesa attrice sulla base della semplice iscrizione negli elenchi nominativi dei braccianti agricoli per gli anni di pertinenza, in quanto, posto che il diritto alla indennità nasce direttamente dalla legge allorché si verifichino le condizioni dalla stessa previste in capo al soggetto richiedente, detto requisito non appare sufficiente per ottenere le erogazioni indennitarie, ma occorre l'acquisizione in concreto della qualità di lavoratrice agricola e tale status ricorre qualora l'attività presupposta, subordinata ed a titolo oneroso, sia durata per almeno 51 giornate lavorative annuali. La prova al riguardo Uniles deve essere fornita dall'interessata e non dall'Istituto, ai sensi dell'art. 2617 c.c., mentre sull'Ente erogatore incombe l'obbligo di fornire la prova contraria, nella specie assolto con la produzione in giudizio del rapporto negativo redatto dagli ispettori del lavoro in sede di verifica. Il motivo è fondato. Nelle more del presente giudizio è intervenuta la sentenza delle Sezioni Unite n. 1133/2000, la quale, allo scopo di sanare il contrasto di giurisprudenza verificatosi in subiecta materia alla stregua di contrapposte decisioni precedenti 5 circa la valenza dei richiamati elenchi nominativi a fini indennitari, all'esito di approfondita motivazione che non si reputa opportuno riportare integralmente in questa sede, ha enunciato il seguente principio di diritto: "Con riferimento ai lavoratori a tempo determinato nel settore agricolo, il diritto dei medesimi alle prestazioni previdenziali, al momento del verificarsi dell'evento protetto, è condizionato, sul piano sostanziale, alla ricorrenza di una complessa fattispecie, costituita dallo svolgimento di una attività di lavoro Unile subordinato a titolo oneroso per un numero minimo anno preso in ciascundi giornate in considerazione, che risulti dalla iscrizione dei lavoratori negli elenchi nominativi di cui al R.D. 24 settembre 1940 n.. 1949 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dal possesso del cd. certificato sostitutivo (il quale, a norma dell'art. 4 D.L. Lgt. 9 aprile 1946, n. 212, può essere rilasciato a chi lo richiede nelle more della formazione degli elenchi). Pertanto, sul piano processuale, colui che agisce in giudizio per ottenere le suddette prestazioni ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che iscrizione negli elenchi accerti la suddetta possesso del certificato nominativi о il sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita la dall'ente previdenziale, anche mediante produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza della predetta iscrizione (anche perché quest'ultima, al pari dei verbali ispettivi ed alla stregua di ogni altra While attività di indagine compiuta dalla pubblica amministrazione, ha efficacia di prova fino a querela di falso soltanto della provenienza dell'atto dal pubblico funzionario e della veridicità degli accertamenti compiuti, ma non del contenuto di tali accertamenti, qualora questi siano basati su dichiarazioni rese da terzi 01 addirittura, dall'interessato), ma deve perveniręt alla decisione della controversia mediante la comparazione ed il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa". 7 Al contrario, e malgrado la precedente giurisprudenza di legittimità si fosse orientata prevalentemente nel medesimo senso, il Tribunale non ha proceduto ad alcun raffronto valutativo degli elementi di prova offerti dalle rispettive parti, prendendo a base della propria decisione unicamente i menzionati elenchi, e non prendendo in alcuna considerazione né l'assunto dell'Istituto concernente la tesi della avvenuta cancellazione della AL da tali elenchi, né le risultanze negative del rapporto ispettivo agli atti, afferenti alla insussistenza del rapporto leo lavorativo della predetta nei termini e secondo le modalità richiesti dalla legge. Ne consegue che la sentenza impugnata appare inficiata dalle violazioni di legge e dai vizi di motivazione denunciati;
sicché, in accoglimento del ricorso, la stessa va cassata, imponendosi per quanto detto un nuovo esame, demandato ad altro giudice designato come da dispositivo, il quale approfondirà l'indagine comparativa secondo il richiamato principio di diritto e provvederà anche alla statuizione in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
8 La Corte: Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Catanzaro. Roma 21 dicembre 2000. обе MarisДорил Cons. extensor:Il Presidente: Il Cons. estensore: U meen مععيل IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancellería · 5 APR. 2001 Oggi, CA IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA E R P U 3 0 3 1 A I 5 S . D S . T , A R N O T A L , ' L 3 L A O L 7 S - E B E 8 P I D - S D 1 I I S 1 N A N T G E E S O S G O I A P G A D E M I E L O , T A O T A D I R L T R E I L S T I E D G N D E E O S R E 9