Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 1
In tema di delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti il termine ritenuta non deve essere collegato con il materiale esborso delle somme dovute al dipendente, ma al diritto sorto a seguito di una prestazione di lavoro che si presume retribuita. Le difficoltà aziendali non incidono sul rapporto di diritto pubblico instaurato con la previdenza sociale, come non incidono su analoghi rapporti di tipo tributario, con la conseguenza che il datore di lavoro deve ugualmente versare all'ente i relativi importi entro i termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1997, n. 1883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1883 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIOLETTI Giovanni Presidente del 17/12/1997
1. Dott. ACCATTATIS Vincenzo Consigliere SENTENZA
2. " IM AF " N. 3449
3. " ON PI " REGISTRO GENERALE
4. " UA UD " N. 38735/96
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.M presso la Pretura di Reggio Emilia in processo con imputato NS RG, n. a Reggio Emilia il
4.5.46;
avverso la sentenza 4.6.96 del Pretore di Reggio Emilia;
Udita, in pubblica udienza, la relazione del Consigliere Dott.
Vincenzo Accattatis;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio;
Udito il difensore, avv. Dino Luigi Felisetti, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. L'IMPUTAZIONE. NS RG era imputato del reato di cui all'art. 2, primo comma, legge n. 638/83 perché, "essendo rappresentante della ditta s.r.l. KTC System, non versava all'INPS le ritenute previdenziali dei dipendenti";
2. LA DECISIONE DEL PRETORE. Il Pretore ha assolto il NS
dal reato ascrittogli con la formula "perché il fatto non sussiste",
in quanto, a suo giudizio, il mancato pagamento della retribuzione ai dipendenti non farebbe sorgere l'obbligo di versamento delle ritenute previdenziali all'INPS, secondo quanto affermato anche dalla Corte di cassazione (la Corte di cassazione ha espresso questo orientamento in sentenza 18 aprile - 29 maggio 1997, n. 5005 - Sez. III, ricorrente
P.G.
contro
CR).
3. IL RICORSO. Il P.M. ha impugnato la sentenza per dedurre violazione di legge in quanto la "ritenuta" di cui tratta la norma in esame sorge - come affermato dalla Sez. III della Corte di cassazione in sentenza n. 2359 del 16.11.94, P.M.
contro
NA - in base al rapporto di lavoro retribuito, del tutto prescindendo dall'effettivo pagamento delle somme dovute al dipendente.
4. ESIGENZA DI UN'APPROFONDITA ELABORAZIONE. La questione merita una approfondita analisi - tenuto conto dell'ovvia esigenza di certezza del diritto (art. 65 R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 ) - dato che in materia, all'interno della III Sezione della Corte di cassazione, esiste contrasto giurisprudenziale.
Non si ritiene ancora opportuno utilizzare lo strumento della rimessione del ricorso alla Sezioni Unite, ex art. 616 c.p.p., non solo perché occorre che alle Sezioni Unire pervengano questioni già
preliminarmente ed ampiamente elaborate dalla singole sezioni (solo in questo modo, infatti, le Sezioni Unite sono in grado di "fare il punto" nel modo più approfondito possibile), ma anche perché è
auspicabile che l'insorto contrasto all'interno della III Sezione sia risolto in termini di ulteriori e più approfondite analisi giuridiche.
5. LA SOLUZIONE A GIUTIZIO DI QUESTA CORTE CORRETTA. L'art. 1
della legge in esame stabilisce, in modo incondizionato, che i datori di lavoro devono versare le somme dovute alle gestioni previdenziali ed assistenziali in precisi termini. L'art. 2 non condiziona il versamento al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti. Secondo la sentenza CR la norma in questione parla di "ritenute" e di
"trattamenti" previdenziali ed assistenziali, sicché necessariamente si riferisce a retribuzioni effettivamente versate. In altri termini,
il concetto di "ritenuta" presuppone l'avvenuto pagamento della retribuzione al dipendente. "L'obbligo verso l'INPS - si legge in sentenza - è collegato strettamente alle retribuzioni... ".
"L'obbligo del datore di lavoro verso il dipendente non è meno grave dell'obbligo verso l'INPS, sicché eventuali difficoltà
economiche nei suo adempimento" non possono essere subito seguite da sanzioni penali. "Allorché il datore di lavoro sarà in grado di onorare il suo dovere della retribuzione, dovrà corrispondere all'INPS le ritenute da operare su queste retribuzioni".
La sentenza NA esprime, invece, l'orientamento espresso dai ricorrente non solo in base alla lettera della legge - che esprime un obbligo incondizionato da assolvere in precisi termini -, ma anche perché "diversamente il datore di lavoro che corrisponda la retribuzione sarebbe punito per l'omissione" mentre non lo sarebbe il datore di lavoro che neanche ottempera a tale suo "dovere fondamentale". Il termine "ritenuta" non deve essere collegato il
"con il materiale esborso delle somme dovute al dipendente, quale retribuzione, ma al diritto, insorto a seguito di una prestazione di lavoro" che si presume retribuita. "Ne deriva che il datore di lavoro deve egualmente versare all'ente i relativi importi entro i termini"
dalla legge fissati, anche quando, pur essendovi tenuto, non corrisponda la retribuzione. La legge, in altri termini, del tutto prescinde dall'effettivo versamento della retribuzione ed in effetti la legge ne prescinde del tutto e l'interprete - occorre aggiungere -
non può introdurre una vistosa esimente dalla legge non prevista ed anzi in contrasto con la logica e con la storia dell'istituto. Come
dire che i dubbi che possono nascere dalla interpretazione letterale devono essere risolti in termini di interpretazione logica, storica e sistematica (art. 12 delle preleggi).
6. L'INTERPRETAZIONE LOGICA, STORICA E SISTEMATICA.
L'interpretazione logica, storica e sistematica ci dice che gli aspetti privatistici sottostanti non possono forzare i termini di quel rapporto speciale trilatero che sempre si configura in materia di previdenza sociale. La previdenza sociale instaura rapporti di diritto pubblico che hanno come presupposti privatistici giuridicamente rilevanti solo quegli elementi espressamente richiamati dalla legge (affinché le finalità pubbliche dalla legge perseguite non siano più o meno facilmente eluse). Ai fini della sussistenza del reato omissivo in questione deve ovviamente esistere un rapporto di lavoro che la legge presuppone retribuito. Le
difficoltà aziendali eco. non incidono sul rapporto di diritto pubblico, come non incidono su analoghi rapporti di tipo tributario
(il più ovvio riferimento è all'art. 2, commi 2 e 3, legge n.
516/82). Come dire che - a giudizio di questa Corte -
l'interpretazione corretta della legge è quella espressa dalla Corte
di cassazione in sentenza NA e non quella espressa in sentenza
CR.
7. L'ART. 1 DELLA LEGGE IN ESAME E L ART. 2 DELLA LEGGE N.
516/82. A questo punto è bene sottolineare che il richiamo al diritto pubblico tributario non è fuor di luogo perché il collegamento è nell'art. 1 della legge in esame: I datori di lavoro - recita il primo comma dell'art.
1 -... versano... l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenziali... ".
Se in materia previdenziale dovesse valere l'orientamento espresso dalla sentenza NA, dovrebbe valere anche, ovviamente, con riferimento al reato di cui all'art. 2, secondo e terzo comma, legge n. 516/82; mentre non vale, come da costante giurisprudenza della
Corte di cassazione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Pretura
Di Reggio Emilia.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 1997.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 1998