Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2002, n. 28863
CASS
Sentenza 4 luglio 2002

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Massime1

In tema di sottrazione di minori, poiché il principale bene giuridico tutelato dall'art. 574 cod. pen. è la potesta genitoriale, in mancanza di uno specifico provvedimento giudiziario che affidi i figli in via esclusiva a uno dei genitori, è configurabile il delitto di cui all'art. 574 c.p. da parte di uno dei genitori nei confronti dell'altro, sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell'ipotesi di famiglia di fatto.

Commentario1

  • 1Impedire al genitore di stare con il figlio è reato?
    Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: Premessa – 1. La norma di riferimento – 2. Il bene giuridico tutelato, con accenni circa la responsabilità genitoriale – 3. L'elemento oggettivo – 4. Sussistenza del reato anche allorché l'altro genitore non provveda al mantenimento o abbia contatti telefonici con il figlio – 5. Elemento soggettivo – 6. Natura del reato Premessa Impedire al genitore di stare con il proprio figlio, qualora ricorrano tutti i presupposti di legge, può integrare perfino più fattispecie di reato. Fra le suddette fattispecie di reato può subentrare anche quella di “sottrazione di persone incapaci” che qui di seguito si analizza. 1. La norma di riferimento Il reato di sottrazione di persone incapaci, …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2002, n. 28863
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28863
Data del deposito : 4 luglio 2002

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