Sentenza 4 luglio 2002
Massime • 1
In tema di sottrazione di minori, poiché il principale bene giuridico tutelato dall'art. 574 cod. pen. è la potesta genitoriale, in mancanza di uno specifico provvedimento giudiziario che affidi i figli in via esclusiva a uno dei genitori, è configurabile il delitto di cui all'art. 574 c.p. da parte di uno dei genitori nei confronti dell'altro, sia nel caso di sussistente matrimonio sia nell'ipotesi di famiglia di fatto.
Commentario • 1
- 1. Impedire al genitore di stare con il figlio è reato?Avv. Ilaria Parlato · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: Premessa – 1. La norma di riferimento – 2. Il bene giuridico tutelato, con accenni circa la responsabilità genitoriale – 3. L'elemento oggettivo – 4. Sussistenza del reato anche allorché l'altro genitore non provveda al mantenimento o abbia contatti telefonici con il figlio – 5. Elemento soggettivo – 6. Natura del reato Premessa Impedire al genitore di stare con il proprio figlio, qualora ricorrano tutti i presupposti di legge, può integrare perfino più fattispecie di reato. Fra le suddette fattispecie di reato può subentrare anche quella di “sottrazione di persone incapaci” che qui di seguito si analizza. 1. La norma di riferimento Il reato di sottrazione di persone incapaci, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/07/2002, n. 28863 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28863 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2002 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento