Sentenza 19 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/07/2002, n. 10604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10604 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2002 |
Testo completo
E N O I 6 8 Z 9 A 1 R / 5 4 T ee 66911 / . S 6 I N 2 G . E .R A B R I .P L R D A L Á D L A PUBBLICA E T - ITALIANA . D E U B T I IB A S N T N E A R E 1 S I IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S T 3 E R I 1 A LA CORTE SUPREM1 0 604/0 2 E . T N A M SE IONE QUINTA CHILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio Glauco EBNER Presidente R.G.N.20747/1999 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Cron. 28208 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere Dott. Antonino DI BLASI Rel. Consigliere Rep. Ud. 10/04/2002 Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere ha pronunciato la seguente: Oggetto: Tributi Procedimento - SENTENZA TermineAppello - scadenza in giorno sul ricorso proposto da: festivo Proroga a quello feriale AMMINISTRAZIONE DELLE FINANZE in persona del Ministro immediatamente successivo. pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei E N O I Portoghesi n. 12, presso gli Uffici dell'Avvocatura Z E A L S I S A V Generale dello Stato che la rappresenta e difende per C I I C D A E legge;
M E N b g R P U O I S ricorrente P E T R M O
contro
C A . . C LA STAMP S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, - intimata avversO la sentenza n.228/39/98 della Commissione Sez. n.39, del 16-12- Tributaria Regionale di Napoli 4 8 14 1998, depositata il 17-06-1999. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10-04-2002 dal Relatore Cons. Antonino Di Blasi;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Dott. Cafiero Dario che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto 9-06-1989 la società La Stamp s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore signor Guglielmo Aldo, impugnava il provvedimento dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Avellino con cui era stato negato il chiesto beneficio dell'esenzione decennale. L'adita Commissione Tributaria di primo grado di Avellino, con decisione n.63 del 18-02-1995 accoglieva il ricorso. L'appello dell'Ufficio veniva dichiarato inammissibile dalla Commissione Tributaria Regionale nella considerazione della relativa tardività. Con atto notificato il 2-11-1999, affidato ad un mezzo, il Ministero delle Finanze ha chiesto la cassazione della sentenza di appello. L'intimata società non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico mezzo 1'Amministrazione censura l'impugnata sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt.39 del DPR n. 636/1973 e 155 comma 4° C.p.C.. L'infrazione normativa viene ricollegata al fatto che i giudici di appello hanno considerato tardivo l'appello proposto il primo giorno non festivo successivo a quello di scadenza del termine per proporre appello, malgrado dalle citate disposizioni si deduca inequivocamente che se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. La doglianza è fondata. In effetti, nel caso, data la pacifica circostanza che la sentenza di primo grado era stata notificata all'Ufficio in data 8-07-1995, app: tenuto conto della sospensione feriale dei termini dall'1-08-1995 al 15-09-1995, e del fatto che il 22-10-1995 era festivo perché domenica, il termine di sessanta giorni previsto dall'art.325 C.p.c. veniva а scadenza il 23 ottobre 1995. Ciò posto, e tenuto conto che l'appello dell'Ufficio risulta pacificamente proposto proprio in data 23-10- 1995, è a ritenersi che 1'impugnazione sia stata tempestivamente proposta. L'operato della Commissione Tributaria Regionale configura, quindi, il denunciato vizio e giustifica la cassazione dell'impugnata decisione. Il giudice del rinvio, che si designa in altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, deciderà adeguandosi al disposto delle citate norme ed richiamato condiviso principio secondo cuial allorquando il termine viene a scadenza in giorno festivo, esso è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo. La medesima C.T.R. pronuncerà anche sulle spese.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa l'impugnata decisione e rinvia, anche per le spese, ad altra Commissione Tributaria Regionale della Sezione della Campania. Così deciso in Roma il 10 Aprile 2002. Il Presidente Dott. Ebner Vittorio Glauco Il Consigliere Relatore Estensore Dott. Antonino pt Blasi IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista P LZRIA 19 LUG. 2002