Sentenza 15 novembre 2007
Massime • 1
In tema di turbative nelle manifestazioni agonistiche, il reato di rissa aggravata (art. 588, comma secondo, cod. pen.) rientra tra quei reati per i quali è consentito dall'art. 8, comma primo ter, L. 13 dicembre 1989, n. 401, il cosiddetto arresto ritardato o in flagranza differita o prolungata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/11/2007, n. 1215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1215 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PAPA Enrico - Presidente - del 15/11/2007
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - N. 01077
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SENSINI Maria Silvia - Consigliere - N. 018756/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZZ TO N. IL 22/03/1985;
avverso ORDINANZA del 08/05/2007 TRIBUNALE di LAMEZIA TERME;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IANNIELLO ANTONIO;
lette le conclusioni del P.G.: rigetto del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
Con ordinanza letta all'udienza dell'8 maggio 2007, il Tribunale di Lamezia Tenne ha convalidato l'arresto in flagranza cd. differita o prolungata - ai sensi della L. 13 dicembre 1989, n. 401, art. 8, comma 1 ter e successive modificazioni e integrazioni - di ZZ
RI, eseguito la mattina alle ore 5.00 della medesima giornata dalla P.G., in relazione ai reati previsti dall'art. 6, comma 1 e dall'art. 6 bis. legge citata, per avere l'arrestato partecipato attivamente in data 6 maggio 2007 ai tafferugli avvenuti presso lo stadio "D'Ippolito" di Lamezia Terme al termine dell'incontro di calcio Vigor Lamezia - Benevento, scavalcando la recinzione posta sul perimetro di gioco e venendo alle mani coi supporters della squadra avversaria.
Avverso tale ordinanza, con la quale il Tribunale aveva altresì disposto il giudizio direttissimo, propone ricorso per cassazione personalmente l'ZZ, deducendo che l'art. 8, comma 1 ter, legge citata consente la cd. flagranza differita solo per i reati indicati al comma 1 bis, tra i quali non rientrano quelli contestati al ricorrente (capo a: art. 6 per avere preso parte a episodi di violenza;
capo b: art. 6 bis, comma 2 per avere superato indebitamente la recinzione del rettangolo di gioco). Chiede pertanto l'annullamento del provvedimento di convalida dell'arresto.
Nelle conclusioni scritte, il P.G. presso questa Corte chiede il rigetto del ricorso, rilevando che sia dalla sommaria imputazione riproducente il verbale di arresto, sia dalla convalida di quest'ultimo si desumerebbe che il fatto addebitato al ricorrente è costituito dalla partecipazione ad una rissa aggravata (art. 588 c.p., comma 2), riconducibile ad una delle ipotesi considerate dall'art. 8, comma 1 bis, quella espressa dalle parole "oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazione sportiva, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p.". Il ricorso è fondato per quanto di ragione.
La L. n. 401 del 1989, art. 8, comma 1 ter, come successivamente modificata ed integrata ripetutamente fino al recente D.L. 8 febbraio 2007, n. 8, convertito con modificazioni nella L. 4 aprile 2007, n.41, consente, alle condizioni ivi indicate, l'arresto in flagranza in occasione di manifestazioni sportive ancorché siano trascorse fino a quarantotto ore dal fatto, quando si tratti dei reati di cui al comma 1 bis, medesimo articolo di legge.
Tale ultima norma menziona oltre ai "reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p.", anche i "reati di cui all'art. 6 bis, comma 1, all'art. 6 ter e all'art. 6, commi 1 e 6 della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al medesimo art. 6, comma 2. L'arresto è inoltre consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dall'art. 6, comma 7". Nel caso in esame le norme invocate nell'ordinanza di convalida sono quelle di cui all'art. 6, comma 1 e all'art. 6 bis della legge. Senonché la norma di cui all'art. 6, comma 1 non può non essere collegata, secondo la lettera e la ratio della legge, al comma sesto del medesimo articolo e riguarda pertanto la violazione del divieto impartito dal Questore di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ipotesi delittuosa non ricorrente nel caso in esame a carico dell'ZZ.
Ma neppure appare ricorrere l'ipotesi di cui all'art. 6 bis, comma 1 della legge, il fatto contestato consistendo nell'avere "partecipato attivamente ai tafferugli avvenuti presso lo stadio D'Ippolito di Lamezia Terme al termine dell'incontro di calcio Vigor Lamezia - Bevenevento, scavalcando la recinzione posta sul perimetro di gioco e venendo alle mani coi supporters della squadra avversaria", fatto semmai riconducibile al secondo comma dell'articolo citato. Nessuna delle due ipotesi criminose indicate nell'ordinanza di convalida dell'arresto di flagranza c.d. prolungata dell'ZZ costituisce pertanto legittimo presupposto dello stesso. La procura generale presso questa Corte deduce peraltro che dagli atti risulterebbe che il ricorrente, nell'occasione indicata, ha partecipato ad una rissa aggravata, fatto di reato da ritenere compreso nella denuncia all'autorità giudiziaria e riconducibile all'ipotesi di "reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazione sportiva per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p.", considerata dall'art. 8, comma 1 bis della legge.
In proposito, si rileva peraltro che dalle sommarie informazioni assunte all'udienza di convalida dell'arresto dell'ZZ e dalla stessa ordinanza di convalida risulta che il ricorrente ha partecipato all'episodio sopra descritto, venendo alle mani con i supporters della squadra avversaria e che l'episodio è stato prontamente interrotto dall'intervento della forza pubblica. Se dagli atti indicati può ritenersi pertanto presente l'indicazione della partecipazione dell'ZZ ad una rissa, punita dall'art. 588 c.p., comma 1 con la pena della multa e che come tale non consente l'arresto obbligatorio o facoltativo ai sensi degli artt. 380 e 381 c.p.p., mancano viceversa, dalla descrizione dei fatti, elementi di sostegno alla deduzione che tale rissa sarebbe stata aggravata dal fatto che alcuno ne abbia riportato una lesione personale, come tale punibile ai sensi dell'art. 588 c.p., comma 2 con la reclusione da tre mesi a cinque anni, così consentendo l'arresto facoltativo ai sensi dell'art. 381 c.p.p.. Sulla base delle considerazioni svolte, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme per il necessario approfondimento in ordine all'eventuale qualificazione della rissa cui ha partecipato nell'occasione indicata il ricorrente nei termini di cui all'art. 588 c.p., comma 2.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Lamezia Terme.
Così deciso in Roma, il 15 novembre 2007.
Depositato in Cancelleria il 11 gennaio 2008