Sentenza 15 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/02/2002, n. 2228 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2228 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2002 |
Testo completo
E N A L IO L Z E A D R T 9 IS . T G R . E 'A N R L 7 A L 6 EPUBBLICA ITALIANA E D 9 D 1 - E IN0 22 28/02 I 5 T - S N 3 N E E E S S E G " I G A E LA CORTE S L Oggetto SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 21634/99 Presidente Dott. Donato PLENTEDA Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron.5405 Consigliere - Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Sergio DI AMATO Ud. 19/11/2001 Dott. Onofrio FITTIPALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CAVEZZO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAGLIARI 40, presso l'avvocato SILVIA CANALI, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO BORSARI giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SI TR;
intimata avverso la sentenza n. 53/99 del Giudice di pace di 2001 MIRANDOLA, depositata il 04/08/99; 2353 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 udienza del 19/11/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo;
l'assorbimento nel resto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 12.5.1999 RI CO propo- neva ricorso avversO il verbale di contestazione del- 1'infrazione di cui all'art. 142 comma 8 C.d.S. Assumeva la ricorrente l'illegittimità del procedi- mento di accertamento dell'infrazione contestatale, ri- levata con apparecchiatura automatica. Veniva espletata la necessaria istruttoria e al termine previa precisazione delle conclusioni e discus- sione la causa veniva trattenuta in decisione dal Giu- dice di Pace di Mirandola. Con sentenza in data 4.8.1999 il Giudice di Pace accoglieva l'opposizione e annullava il verbale di con- testazione. Per la casazione della sentenza del Giudice di Pace propone ricorso fondato su tre motivi il Comune di Ca- vezzo. Non svolge attività difensiva RI CO. Motivi della decisione 2 Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 23 L. 689/1981 non essendo competente a decidere la soggetta materia il giudice di pace bensì il pretore ora tribunale. Il motivo è fondato e va pertanto accolto. Invero questa Corte suprema ha già più volte preci- sato che ai procedimenti di opposizione a sanzione am- ministrativa in tema di violazione del codice della strada la competenza a decidere appartiene al pretore, ora tribunale in composizione monocratica, a seguito dell'abrogazione ad opera del D.L. n 432/95, convertito in L. 534/95, del terzo comma dell'art. 7 c.p.c. nel testo modificato dall'art. 7 L. 274/94 che attribuiva al giudice di pace competenza con il limite di £ 30.000.000 per le cause di opposizione alle ordinanze ingiunzioni che non comportassero l'irrogazione di san- zioni accessorie. (Cass. civ. sez. I 25.1.2000 n 799; Cass. civ. sez. I 12.4.2000 n 4638) A tale giurisprudenza si deve dare continuità, no- nostante che, dopo la pronunzia della impugnata senten- za, sia entrato in vigore il D.lgs 30.12.1999 n 507 che con l'art. 98 ha nuovamente attribuito al giudice di pace la competenza a giudicare in ordine all'opposizio- ne alle sanzioni amministrative. 3 Infatti trova applicazione nel caso in esame il di- sposto dell'art. 5 c.p.c., la cui mancata applicazione comporterebbe il rinvio della causa a giudice che al- l'atto della pronunzia cassata era incompetente. Il primo motivo va quindi accolto. Con il secondo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa applicazione di norme proces- suali per non avere il giudice di pace adempiuto al- l'obbligo di dare lettura del dispositivo, come stabi- lito dall'art. 23 comma 7 della L. 689/1981, mentre con il terzo motivo lamenta vizi, della procedura di accer- tamento dell'infrazione. Entrambi i motivi testè riassunti vanno dichiarati assorbiti posto che il giudice di rinvio dovrà procede- re al rinnovo dell'intero giudizio. Pertanto l'impugnata sentenza, in accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri, va cassata con rin- vio al Tribunale di Modena in composizione monocratica, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e rinvia al Tribunale di Modena, anche per le spese del giudizio di legitti- mità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- 4 la prima sezione civile in data 19 novembre 2001. Il Presidente Il Consigliere estensore Donato Plenteda Mario Adamo Mary Man SAZIONE ILCANCELLIERE Andrea Rianahi Alleria 15 FEB 2002. ANCELLIERE E N A IO L Z L A E R D T 9 IS " T. 7 G 1 E R 3 R 'A . L N A L D 7 E 6 D E 9 -1 T I N S -5 E N 3 S E "E S E I G A G E L