Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
La dichiarazione di estinzione del processo è bensì subordinata alla eccezione della parte interessata, ma il giudice non è vincolato ad attenersi alle ragioni addotte dalla parte medesima a fondamento della eccezione potendo egli rilevare di ufficio il fatto estintivo non dedotto, ovvero sostituire una causa estintiva valida a quella inidonea dedotta dalla parte.
Commentario • 1
- 1. Circolare del 24/09/2008 n. 56 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e ContenziosoAgenzia delle Entrate · 24 settembre 2008
INDICE 1. Premessa 2. Organo competente all\'irrogazione delle sanzioni 3. Criteri di commisurazione della sanzione 4. Applicabilita\' del principio del favor rei 5. Termini di notificazione del provvedimento di irrogazione della sanzione 6. Riscossione delle sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7. Giurisdizione sulle controversie in materia di sanzioni irrogate dall\'Agenzia delle entrate 7.1. Orientamento della giurisprudenza di legittimita\' 7.2. Orientamento della Corte costituzionale 7.2.1 Effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 8. Individuazione della giurisdizione a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2008 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 19/01/2001, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RA SOMMELLA - Presidente -
Dott. Giovanni Silvio COCO - Consigliere -
Dott. Ugo FAVARA - rel. Consigliere -
Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere -
Dott. Donato CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AN SM IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA BRENTA 2/A, presso lo studio dell'avvocato STOPPANI ISABELLA MARIA, che lo difende unitamente all'avvocato ASCOLI CLAUDIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AM NF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CASSIODORO 19, difeso dall'avvocato ALFIERI ARTURO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
AT NC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OFANTO 18, presso lo studio dell'avvocato GIORGIANNI NC, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 220/97 della Corte d'Appello di ANCONA, emessa il 26/3/97, depositata il 24/05/97; RG.449/94, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/10/00 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito l'Avvocato ISABELLA STOPPONI;
udito l'Avvocato ALFIERI ARTURO;
udito l'Avvocato NC GIORGIANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del 2^ e 3^ motivo, assorbiti gli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata in data 8.10.1993 IS UI conveniva dinanzi il Tribunale di Ancona GL VE e EL AN per sentire dichiarare la prima tenuta a stipulare atto pubblico di vendita, sentire, inoltre, dichiarare risolto il contratto di vendita stipulato tra i convenuti relativo al bene a lui promesso in vendita con loro condanna al risarcimento dei danni. Esponeva in citazione l'istante di avere stipulato con la GL un preliminare di vendita di fondo rustico soggetto, secondo la parte venditrice, a prelazione agraria e, quindi, sotto condizione del mancato esercizio di tale diritto da parte del EL che aveva, però, esercitato il diritto di prelazione nonostante cancellato dall'albo dei coltivatori diretti e socio di una società in nome collettivo. Radicatosi il contraddittorio, si costituivano i convenuti contestando la domanda attorea. In particolare, il EL sosteneva che le parti avevano nell'atto di vendita preventivamente accertato ed accettato la sua condizione di coltivatore diretto.
Nel corso della istruttoria decedeva GL VE, onde il processo veniva riassunto nei confronti di GL RA. Il Tribunale con sentenza del 14.7.94 riteneva ex art. 307 c.p.c. la mancata riassunzione della causa nei termini assegnati dal giudice, non dichiarando però estinto il giudizio, nonché la qualità di coltivatore diretto in capo al EL e, quindi, la legittimità della prelazione esercitata dallo stesso. Respingeva, tuttavia, la domanda attorea condannando il IS al pagamento delle spese. Avverso detta sentenza proponeva appello il IS contestando la decisione dei primi giudici. Resistevano GL RA e EL AN. La Corte d'Appello di Ancona con sentenza del 24.5.97 in parziale accoglimento della impugnazione dichiarava estinto il procedimento per omessa tempestiva notifica dell'atto riassuntivo nel termine indicato dal giudice.
Confermava nel resto la prima sentenza condannando il IS al pagamento delle spese.
Motivava, tra l'altro, la Corte in relazione alla eccepita prescrizione di estinzione del processo che il semplice decorso del termine in attesa della riassunzione della causa determina la estinzione del procedimento di diritto con conseguente impossibilità per le parti convenute di sanare costituendosi un procedimento non più esistente e della estinzione in concreto, ritualmente richiesta. Per quanto attiene alla ritualità della notifica dell'atto riassuntivo la Corte rilevava che, nella specie, nessuno si era recato nell'ufficio postale per ritirare il plico prima della scadenza dei dieci giorni. La notifica si era, pertanto, perfezionata alla scadenza del decimo giorno dal deposito del plico. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il IS affidandolo a cinque, motivi sostenuti da memoria. Hanno resistito con separati controricorsi il GL ed il EL, il primo ha presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione il IS, denunziata la violazione degli artt. 112 e 343 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 3 stesso codice, lamenta che la Corte di Appello abbia dichiarato l'estinzione del giudizio malgrado la stessa non fosse stata dichiarata dal Tribunale, ne' fosse stata chiesta dall'appellante o dagli appellati in via incidentale.
Il motivo va disatteso anche se, ex art. 384 c.p.c. II comma deve essere corretta la sola motivazione in diritto data dai secondi giudici perché irrilevante ai fini della decisione. Nella motivazione della sentenza impugnata la Corte territoriale ha evidenziato che il Tribunale, dopo avere discusso di un conflitto giurisprudenziale relativo agli effetti del deposito nell'ufficio postale della corrispondenza non ritirata dal destinatario ai fini del perfezionamento della notifica ed avere dichiarato che era condivisibile la tesi rigorista, ha voluto decidere nel merito per non pregiudicare la parte con l'accogliere una interpretazione non pacifica in giurisprudenza.
Correttamente la Corte distrettuale ha, però, affermato che il primo giudice, avendo ritenuto estinto il procedimento, avrebbe dovuto dichiarare tale estinzione in dispositivo senza affrontare il merito della controversia, e ciò in quanto la notifica dell'atto riassuntivo si era perfezionata oltre i termini fissati dal giudice vale a dire al decimo giorno dalla giacenza del plico presso l'ufficio postale. Ha, pertanto, la Corte anconitana dichiarato estinto il procedimento per omessa tempestiva notifica nel termine indicato dal giudice.
Dall'esame diretto degli atti che questa Corte può compiere attesa la natura dell'errore denunziato, si deve, tuttavia, ritenere che la pronuncia di estinzione emessa dalla Corte di Ancona debba essere confermata ma per ragioni diverse da quelle poste in rilievo dalla Corte medesima.
Come è pacifico nella giurisprudenza di legittimità la dichiarazione di estinzione del processo è bensì subordinata alla eccezione della parte interessata, ma il giudice non è vincolato ad attenersi alle ragioni addotte dalla parte medesima a fondamento della eccezione potendo egli rilevare di ufficio il fatto estintivo non dedotto, ovvero sostituire una causa estintiva valida a quella inidonea dedotta dalla parte (cfr. Cass. 4317/74) Ora, dal contenuto degli artt. 305-307 c.p.c. si evince che il processo interrotto viene tempestivamente riassunto se nel termine perentorio di sei mesi previsto dalla prima citata norma è presentata da una delle parti ricorso per la fissazione di una nuova udienza, altrimenti si estingue.
Nella specie, dal fascicolo di ufficio del tribunale si desume che il procedimento è stato interrotto alla udienza del 5.5.1992 a seguito di dichiarazione fatta dal procuratore della morte del GL, dichiarazione della quale hanno preso atto gli altri procuratori.
L'atto riassuntivo è stato depositato dal IS in data 24.12.1992, quindi oltre i sei mesi previsti dall'art. 305 c.p.c., pur tenendosi conto della sospensione dei termini durante il periodo feriale.
In tale situazione, il giudizio si era estinto per non essere stato tempestivamente riassunto entro il termine perentorio dei sei mesi, divenendo, in tale modo, irrilevante se il ricorso ed il decreto fossero stati o meno ritualmente notificati nei termini indicati dal giudice, 15 giorni a decorrere dal 15.1.1993, data nella quale la difesa è venuta a conoscenza del provvedimento di fissazione di una nuova udienza da parte dello stesso giudice. Sulla base delle predette considerazioni ed in applicazione della richiamata giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, la declaratoria di estinzione emessa dalla Corte di Appello di Ancona, sia pure per le diverse spiegate ragioni, deve essere confermata ponendosi unicamente in ulteriore evidenza che la pronunzia di "conferma nel resto" da parte dei giudici di seconde cure non riguarda il merito della controversia di cui si era occupato (irritualmente) il Tribunale ma solamente la decisione in punto spese di causa.
La declaratoria di estinzione preclude ovviamente l'esame degli ulteriori motivi a sostegno del ricorso dovendosi ritenere assorbiti dalla decisione, sia pure con motivazione diversa da quella adottata dalla Corte di Ancona, di rigetto del primo motivo.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di cassazione (art. 92 c.p.c.).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara le spese compensate.
Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2001