Sentenza 12 gennaio 2001
Massime • 1
Deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Inail, ove la procura speciale al difensore sia stata rilasciata da un consigliere di amministrazione dell'Istituto per delega del Presidente (cui spetta la rappresentanza dell'Inail ex art. 3 decreto legislativo n. 479 del 1994), senza che l'atto di delega sia allegato agli atti, precludendosi con ciò la possibilità di verifica del potere rappresentativo del soggetto rilasciante la suddetta procura speciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/01/2001, n. 360 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 360 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo TREZZA Presidente
Dott. Francesco A. MAIORANO Consigliere
Dott. Antonio LAMORGESE Cons. relatore
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Consigliere
Dott. Maura LA TERZA Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del consigliere di amministrazione dott. Ruggiero Ferrara, giusta delega presidenziale in data 24 settembre 1998 n. 52, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
SO LU
- intimato -
nonché sul ricorso n. 19103/98 proposto da:
SO LU, elettivamente domiciliato in Roma, via Celimontana n. 38, presso l'avv. Benito Pietro Panariti, che lo rappresenta e difende sia disgiuntamente che congiuntamente all'avv. Giannantonio Danieli, giusta procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente ricorrente incidentale -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL), in persona del presidente avv. Pietro Magno, elettivamente domiciliato in Roma, via IV Novembre n. 144, presso gli avv.ti Antonino Catania e Rita Raspanti, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in calce al ricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1354 del Tribunale di Verona depositata il 15 luglio 1998 (R.G. n. 27/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16 ottobre 2000 dal Relatore Cons. Dr. Antonio Lamorgese;
Uditi gli avv.ti Emilia Favata (per delega avv. Antonino Catania) e Giannantonio Danieli;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità, e in subordine per il rigetto, del ricorso principale, assorbito l'incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Verona, con sentenza depositata il 15 luglio 1998, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal direttore dell'Inail, sede provinciale di Verona/2, avverso la decisione con la quale il Pretore di quella città aveva condannato il predetto istituto previdenziale al pagamento in favore di LU SS dell'indennità giornaliera e di una rendita rispettivamente per l'invalidità temporanea e quella permanente, conseguenti alle lesioni subite dallo stesso nell'incidente stradale dell'8 settembre 1993, avvenuto, secondo l'accertamento giudiziale, in occasione di lavoro.
Disattesi il difetto di legittimazione processuale del direttore della sede provinciale INAIL, eccepito dall'altra parte in base al rilievo della mancanza di delega del presidente dell'Istituto all'atto della proposizione dell'impugnazione, e la nullità della notificazione dell'atto di appello, sostenuta dal SS poiché essa era stata eseguita mediante la consegna di un'unica copia ai suoi due procuratori con la conseguente incertezza "su quale dei due procuratori sia il notificato", il Tribunale ha ritenuto la nullità della procura alle liti dell'appellante, rilevando che, in quanto rilasciata in calce alla copia notificata della sentenza di primo grado, era stata apposta su un atto diverso da quelli elencati in via tassativa nell'art. 83 cod. proc. civ. L'Inail propone ricorso per la cassazione della sentenza, formulando un solo motivo.
L'assicurato resiste con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, cui replica l'Istituto.
Il SS ha anche depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente i due ricorsi, principale e incidentale condizionato, devono essere riuniti, in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
Con l'unico motivo del ricorso principale, l'Istituto denuncia, con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell'art. 83 cod. proc. civ. e vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata ritenuto la nullità della procura alle liti apposta dal rappresentante dell'ente sulla copia notificata della sentenza di primo grado e la conseguente inammissibilità dell'appello. Ma, prima di procedere all'esame di tale doglianza, occorre trattare, essendo pregiudiziale, la eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione formulata dal controricorrente SS. Questi infatti ha dedotto il difetto del potere rappresentativo del consigliere di amministrazione dell'Inail. che ha rilasciato la procura speciale per ricorrere in cassazione, in quanto si è limitato a richiamare la delega ricevuta dal presidente senza produrla nel presente giudizio.
L'eccezione è fondata. Come è riportato nell'intestazione del ricorso per cassazione proposto dall'Inail, la procura speciale ai difensori nominati è stata rilasciata dal consigliere di amministrazione dott. Ruggiero Ferrara, giusta delega presidenziale in data 24 settembre 1998, n.52, la quale però non risulta allegata in atti. Poiché per legge la rappresentanza dell'Istituto spetta al suo presidente (art. 3, comma terzo, decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 479) e poiché non vi è nella specie la possibilità di verificare il potere rappresentativo del soggetto che per l'Inail, in luogo del presidente, ha rilasciato la procura speciale a ricorrere in sede di legittimità, e che integra un presupposto processuale, si deve concludere per l'inammissibilità del ricorso principale (v. per analoghe fattispecie Cass. 10 novembre 1998 n. 11341, Cass. 17 dicembre 1998 n. 12645, Cass. 13 aprile 1999 n. 3643). Restano assorbiti sia l'altra eccezione di inammissibilità del medesimo ricorso prospettata per la mancanza di una specifica richiesta di cassazione della sentenza impugnata sia il ricorso incidentale dichiarato espressamente condizionato. L'Inail, in quanto soccombente, va condannato al pagamento delle spese processuali del presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
dichiara inammissibile il ricorso principale e assorbito quello incidentale condizionato;
condanna l'Inail al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in lire 52.000, oltre a lire 3.000.000=(tremilioni) per onorari. Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2001