Sentenza 9 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12050 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
1 2 05 0 / 0 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Ogg.: Lavoro LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R. G. 5697/01 SEZIONE LAVORO Cron. N.25932 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.
1.Dott. Vincenzo Trezza -Presidente- -Consigliere- 2.' * Paolino Dell'Anno Ud. 4.04.2003 -Rel. Consigliere- 3.66 Alessandro De Renzis -Consigliere- 4. Maura La Terza 665. Filippo Curcuruto -Consigliere- ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto DA NC OA, elettivamente domiciliata in Roma, Leares Guerre 45 Via Oderiso da Gubbio 214, presso lo studio dell'Avv. Francesca Giambelluca, rappresentato e difeso per procura a margine del ri- corso dall'Avv. Salvatore Saetta Ricorrente 2009
CONTRO
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappre- sentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Fabiani, Pilerio Sapadafo- ra e Umberto Luigi Picciotto, e con loro elettivamente domici- 2 liato in Roma, Via della Frezza n. 17, come da procura in atti Costituito con procura per la cassazione della sentenza n. 372 del Tribunale di Agri- gento del 10.2.2000/18.2.2000 nella causa iscritta al n. 437 R.G. dell'anno 1999. ! Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 4.04.2003 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso, ritualmente depositato, l'PS, proponeva appello avverso la sentenza del RE di Agrigento del 13.1999, con la $ quale era stata accolta la domanda di NO NC, già di- pendente della S.p.A. la TE IM e collettivamente li- cenziato con la procedura di cui all'art. 4 della legge n. 223 del 1991, domanda diretta ad ottenere la corresponsione dell'indennità di mobilità di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991. L'ente previdenziale osservava che erroneamente il RE aveva riconosciuto la prestazione, benché la domanda del lavoratore fosse stata proposta oltre il termine previsto dal combinato di- sposto dell'art. 7- 12° comma- della legge nn. 223 del 1991 e degli artt. 7 e 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935. All'esito il Tribunale di Agrigento, con sentenza n. 372 del 2000, in accoglimento del gravame ed in riforma della decisione di pri- mo grado, rigettava la domanda dello NC, in quanto propo- sta oltre il termine di decadenza di cui all'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935. Il giudice di appello rilevava che il richiamo espresso, operato dall'art. 7- 12° comma- della legge n. 223 del 1991 alla normati- va sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione in- volontaria, avente ad oggetto anche i termini per la presentazione della domanda di prestazione, in relazione anche all'inciso “in quanto applicabile ", consentirebbe di colmare ed integrare la procedura di cui alla legge n. 223 del 1991, non contenente alcu- na disposizione in ordine ai termini di presentazione della do- manda. Contro la sentenza di appello ricorre per cassazione lo NC con due motivi. L'PS si è limitata a costituirsi con procura in questa sede sen- za svolgere alcuna difesa.. MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con il primo motivo lo NC denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
7- comma 12°- e dell'art. 9 della legge n. 223 del 1991, dell'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, dell'art. 14 disp. prel. Cod. Civ., nonché vizio della motivazione (art. 360, n. 3 e n. 5, C.P.C.). Il ricorrente si richiama ad un filone giurisprudenziale, secondo cui la decadenza va ricercata e confrontata all'interno del com- plesso normativo che riconosce il diritto, da cui dovrebbe potersi Mr. nou ricavare in modo chiaro ed inequivocabile che il diritto si estin- Le nou rr. gue in caso compimento dell'atto o del procedimento contem- plato nella norma che prevede quel termine di decadenza per quel diritto specifico. Ciò precisato e richiamato il principio dell'eccezionalità del ter- mine di decadenza, il ricorrente osserva che non è consentito per la fattispecie in esame, relativa all'indennità di mobilità, il ri- chiamo alla disciplina della decadenza prevista dalla disciplina generale sulla disoccupazione involontaria, proprio perché il complesso normativo relativo alla mobilità non prevede alcuna decadenza per la mancata presentazione di specifica domanda. Lo NC aggiunge che le due indennità (quella ordinaria di disoccupazione e quella di mobilità) sono diverse per natura, per durata e misura, come pure diverso è il loro presupposto, quest'ultimo identificandosi per la prima nella verifica della di- soccupazione involontaria da parte dell'PS, per la seconda nell'iscrizione e nella permanenza nelle liste di mobilità. Orbene, ad avviso del ricorrente, solo dalla cancellazione, di- sposta ai sensi della legge n. 223 del 1991, dalle anzidette liste di mobilità consegue la perdita della relativa indennità e non dal decorso del termine previsto dalla disciplina dell'assicurazione obbligatoria sulla disoccupazione involontaria .II. Per un corretto esame della questione prospettata dalle parti- che può riassumersi nell'applicabilità o meno del termine peren- torio, previsto dagli artt. 77 e 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, 5 alla domanda all'ente assicuratore da parte dell'interessato che intenda ottenere l'indennità di mobilità di cui al'art. 7 della legge n. 223 del 1991- è necessario richiamare la normativa comunque interessante la questione stessa. L'art.
4-comma 9- della legge n. 223 del 1991dispone che, rag- giunto l'accordo sindacale ovvero esaurita la procedura difcui ai commi 6, 7 e 8, l'impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente l'elenco dei lavoratori collocati in mobilità va comunicato per iscritto all'Ufficio regionale del lavo- ro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l'impiego e alle associazioni sindacali di categoria. Per il comma 8 dell'art. 7 dell'anzidetta legge, l'indennità di mo- bilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione. Il comma 12 dello stesso articolo dispone, infine, che l'indennità di mobilità è regolata dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, in quanto ap- plicabile, nonché dalle statuizioni di cui all'art. 37 della legge n. 88 del 1989. L'art. 73, primo comma, del R.D.L. n. 1827 del 1935 (convertito nella legge n. 1155 del 1936) dispone che l'indennità di disoccu- pazione è corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro (oppure, in caso di mancato pagamento dell'indennità di mancato preavviso, dall'ottavo gior- 6 no successivo a quello di scadenza del periodo di preavviso pa- gato). L'art. 77, secondo comma, del richiamato R.D.L. n. 1827/1935 prevede che, in caso di ritardata presentazione della domanda, l'indennità sarà corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa. L'art. 129, quinto comma, del medesimo R.D.L. n. 1827/1935 di- spone che il diritto dell'assicurato all'indennità di disoccupazio- ne viene meno quando questi non abbia presentato domanda en- tro sessanta giorni da quello dell'inizio della disoccupazione in- dennizzabile (e quindi entro 68 giorni dal licenziamento). Infine, l'art. 20- ter della legge n. 135 del 1997 statuisce al primo comma che "il diritto all'indennità di mobilità è riconosciuto a coloro, che, pur regolarmente iscritti alle liste di mobilità, abbia- no presentato, oltre i termini previsti, la relativa domanda, a con- dizione che entro il 31 marzo 1992 fossero stati comunque com- piuti dagli stessi tutti gli adempimenti necessari". III. Sull'interpretazione della richiamata normativa, con riferi- mento alla risoluzione della questione in esame, si sono manife- stati nella giurisprudenza di legittimità due orientamenti in con- trasto tra loro. Secondo un primo orientamento, al fine del riconoscimento dell'indennità di mobilità prevista dall'art. 7 della legge n. 223 del 1991, l'assicurato deve manifestare la volontà di avvalersi della tutela previdenziale proponendo domanda formale nei ter- 7 mini previsti dagli artt. 77 e 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, termini applicabili per effetto del richiamo operato dall'art. 7 citato alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro la di- soccupazione involontaria, e quindi entro 68 giorni dalla cessa- zione del rapporto di lavoro (Cass. sentenza n. 11033 del 1998; Cass. sentenza n. 14484 del 1999; Cass. sentenza n. 15479 del 2000; Cass. sentenza n. 15453; Cass. sentenza n. 15244 del 2000). Tale orientamento, in particolare, sostiene che la statuizione, se- condo cui la domanda per la fruizione della indennità di mobilità soggiace al termine di decadenza prevista dall'art. 129 citato, de- riva non dall'applicazione analogica di una norma eccezionale, qual è quella dispone una decadenza, ma dall'applicazione diretta della normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria. Resta, quindi, estraneo alla re- golamentazione della fattispecie l'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale (che pone il divieto di applicazione analogica delle leggi penali e di quelli eccezionali). - Secondo un altro orientamento giurisprudenziale, al quale si ri- chiama il ricorrente, la concessione dell'indennità di mobilità è subordinata al solo collocamento in mobilità e non è condizionata alla presentazione di una domanda, sicché non opera, in riferi- mento alle modalità di erogazione dell'indennità di mobilità, il rinvio disposto dall'art. 7 della legge n. 223 del 1991 alla disci- plina sulla disoccupazione involontaria, "in quanto applicabile", 8 che ai sensi degli arrt. 77 e 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935- condiziona la relativa prestazione ad una formale domanda da presentarsi all'ente assicuratore entro un termine di decadenza 3 (Cass. sentenza n. 3670 del 2000). In particolare quest'ultimo indirizzo contesta l'esistenza di un principio generale secondo cui nell'ambito delle forme di previ- denza e di assistenza gestite dall'PS “le prestazioni non ven- gono riconosciute di ufficio bensì a domanda dell'interessato” e, specificamente, per quanto concerne la procedura di mobilità, l'estraneità dell'istituto al progressivo espletamento delle singole fasi, in quanto dalla legge n. 223 del 1991 risulta che l'PS "ha a sua disposizione, e fin dal primo momento, quanto necessario alla determinazione ed erogazione dell'indennità". Si è, inoltre, ritenuto che l'eccezionalità dell'istituto della deca- denza mal si concilia con i riferimenti normativi "di improbabile certezza, come quello, nella specie, del generico richiamo ex art. citato alla disciplina sulla disoccupazione involontaria, "in quanto applicabile”, evidenziandosi la necessità di una particolare atten- zione “contro una sua applicazione indiscriminata in violazione dei principi generali di diritto positivo" e, altresì, l'opportunità di non legittimare " il concetto di applicazione “diretta" (ammes- sa) in luogo di quella "analogica" (vietata dall'art. 14 delle di- sposizioni sulla legge in generale) della disciplina di rinvio. Sotto quest'ultimo profilo, si è precisato che, a base dell'applicazione c.d. “diretta", deve pur esserci una valutazione di “analogia” tra 9 le ipotesi a confronto che ne permette l'applicabilità, essendo altrettanto chiaro che tale disciplina non può essere invocata, ove le ipotesi medesime non dovessero valutarsi analoghe e quindi estranee all "in quanto applicabile”. Conclusivamente si è affermato che l'art. 7 della legge n. 223/1991 non prevede alcun termine per la presentazione della domanda diretta al conseguimento della prestazione, né prevede alcuna domanda, ed anzi la stessa procedura di mobilità sembra analiticamente dettare i momenti per la conclusiva erogazione dell'indennità stessa agli aventi diritto. IV. Il segnalato contrasto giurisprudenziale è stato risolto con recente decisione delle Sezioni Unite (sentenza n. 17389 del 6 dicembre 2002), che hanno condiviso il primo dei due indirizzi in precedenza esposti. In particolare, tale decisione afferma che l'indennità di mobilità, di cui all'art. 7 della legge n. 223 del 1991, costituisce un trat- tamento di disoccupazione, che ha la sua fonte nella legge, ma non sorge nel lavoratore in via automatica, presupponendo, come tutti i trattamenti previdenziali, la presentazione di una domanda all'PS che non potrebbe altrimenti attivarsi non conoscendo le relative condizioni- entro i termini di decadenza stabiliti dalla normativa in materia di disoccupazione involontaria, applicabile per l'indennità di mobilità in virtù dello specifico richiamo ope- rato nel comma dodicesimo del citato art.
7. Le Sezioni Unite chiariscono che tale normativa deve considerar- 10 si inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova nor- ma istitutiva dell'indennità di mobilità, così come è dimostrato dalla disposizione di cui all'art. 20-ter della legge n. 135 del 1997, che ha introdotto una sanatoria per le domande di conces- sione dell'indennità presentate anteriormente al 31 marzo 1992, per le quali si fosse già avverata la decadenza del relativo diritto. Questo Collegio ritiene di prestare convinta adesione alla solu- zione data dalle Sezioni Unite, atteso che l'indennità di mobilità, pur distinguendosi dalle tipiche prestazioni di disoccupazione sia per le condizioni soggettive e oggettive, sia per il presupposto, sia per la procedura da seguire, rientra pur sempre- unitamente all'indennità ordinaria di disoccupazione- tra gli strumenti intesi a tutelare lo stesso evento protetto, costituito dallo stato di di- soccupazione da licenziamento;
non a caso il comma ottavo del citato art. 7 dispone che l'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione. Dall'evidenziato inserimento, per effetto dello specifico richiamo operato dal dodicesimo comma dell'art. 7 anzidetto, della disci- plina della disoccupazione involontaria in quella dell'indennità di mobilità deriva, pertanto, la necessità di una domanda del lavo- ratore all'PS per la fruizione di tale indennità nel termine di cui agli artt. 73 e 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, più volte ri- cordati. Né l'applicazione degli anzidetti termini può essere esclusa dalla previsione da parte dell'art. 9 della legge n. 223 del 1991 di spe- 11 cifiche ipotesi di cancellazione dalle liste di mobilità e di deca- denza dalla relativa indennità. Invero la stessa norma nulla di- spone circa i tempi e i modi di presentazione della domanda di- retta ad ottenere la prestazione, il che conferma che le modalità di presentazione della domanda e le relative conseguenze sono, per effetto del rinvio operato dal comma dodicesimo dell'art. 7, quelle previste dalla normativa sull'assicurazione contro la di- soccupazione involontaria. V Con il secondo motivo il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 129 del R.D.L. n. 1827 del 1935, nonché contraddittorietà della motivazione in ordine a punto decisivo della controversia (art. 360,n. 3 e n. 5, C.P.C.). Il ricorrente contesta l'impugnata sentenza, deducendone l'erroneità, per non avere dato rilevanza al modello DS22, da cui si sarebbe potuto trarre la prova della tempestività della presen- tazione della domanda di prestazione. La censura non ha pregio e non merita di essere condivisa. Sul punto si osserva che il Tribunale ha proceduto ad esaminare la natura e la funzione del modello DS22, che, in, quanto atto proveniente da datore di lavoro, non avrebbe potuto essere con- siderato equivalente alla domanda del lavoratore per l'erogazione dell'indennità di mobilità. Trattasi nel caso di specie di accertamento in fatto da parte del giudice di merito, non censurabile in sede di legittimità, essendone stata fornita congrua e logica motivazione. 12 VI. In conclusione,il ricorso è destituito di fondamento e va ri- gettato. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di cassa- zione, non avendo l'intimato istituto svolto alcuna difesa.
PQ M
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese del giudizio di le- gittimità. Così deciso in Roma addi 4 aprile 2003 Il Consigliere relatore estensore Il Presidente Vincenzo Eresze Alessandro be reusis GH IE C Depositato in Cancelleria 9 AGO. 2003 E Joggi CANCELLIERE R P ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 *