Sentenza 15 gennaio 2001
Commentari • 5
- 1. Interpello del 30/09/2021 n. 637 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi contribuenti e InternazionaleAgenzia delle Entrate · 30 settembre 2021
genzia ntrate Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale Risposta n. 637/2021 OGGETTO: Articoli 7-bis e 2, primo comma, DPR n. 633 del 26 Ottobre 1972 (cessione di beni autonoma in Italia); Articolo 40, primo comma, DPR n. 131 del 26 Aprile 1986 (Registrazione atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti ad imposta sul valore aggiunto). Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO La Società ALFA (d'ora in avanti anche l'Istante" o la "Società") è una società avente sede legale in un Paese X al di fuori dell'UE, appartenente al Gruppo BETA che si occupa della distribuzione dei prodotti del Gruppo a …
Leggi di più… - 2. Interpello del 06/08/2021 n. 536 - Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Grandi ContribuentiAgenzia delle Entrate · 6 agosto 2021
genzia Entrate Divisione Contribuenti Direzione Centrale Grandi contribuenti Risposta n. 536/2021 OGGETTO: Trattamento ai fini IVA della cessione di marchi registrati presso l'UIBM effettuata nell'ambito della cessione di un complesso aziendale situato in Svizzera Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, e' stato esposto il seguente QUESITO L'istante ALFA è una società di diritto svizzero registrata presso l'Ufficio della Camera di Commercio del Cantone di Ginevra. La Società fa parte del Gruppo BETA, che opera nel settore della bellezza, dei prodotti cosmetici e per la cura della pelle e profumi. Nell'ambito di un processo di riorganizzazione del Gruppo BETA, la società …
Leggi di più… - 3. Linee guida per i trattamenti di dati personali nell'ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali - 29 novembre 2007 [1468981]Garante Privacy · 29 novembre 2007
[doc. web n. 1468981] [doc. web n. 1519230 ] [cfr. Avviso consultazione pubblica e Comunicato stampa ] [v. Provv. 24 luglio 2008 ] Linee guida per i trattamenti di dati personali nell´ambito delle sperimentazioni cliniche di medicinali - 29 novembre 2007 G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007 Registro delle deliberazioni Deliberazione n. 62 del 29 novembre 2007 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti, e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Considerato che …
Leggi di più… - 4. Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso paesi terzi - 9 giugno 2005 [1151949]Garante Privacy · 9 giugno 2005
[doc. web n. 1151949] [ doc. web n. 1214121 ] Trasferimento dei dati personali all´estero - Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso paesi terzi - 9 giugno 2005 (G.U. n. 171 del 25 luglio 2005) Registro delle deliberazioni n. 12 del 9 giugno 2005 IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del Prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vice-presidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale; Visto l´art. 25, paragrafi 1 e 2, della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del …
Leggi di più… - 5. Autorizzazione al trasferimento verso Paesi senza adeguato livello di protezione - 10 aprile 2002 [1065361]Garante Privacy · 10 aprile 2002
[doc. web. n. 1065361] Autorizzazione al trasferimento verso Paesi senza adeguato livello di protezione - 10 aprile 2002 Sulla base di quanto stabilito dalla Commissione europea, i Garante, preso atto dell´inadeguatezza del livello di protezione dei dati personali garantito da alcuni Paesi non appartenenti all´Unione europea, ha autorizzato, con effetto dal 3 aprile 2002, il trasferimento dei dati dall´Italia verso responsabili del trattamento residenti in tali Paesi, qualora il titolare del trattamento fornisca, anche attraverso clausole contrattuali tipo già stabilite a livello europeo, garanzie sufficienti per la tutela della vita privata, dei dirittti e delle libertà …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 15/01/2001, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
4 O 7 L 3 L . N O B , 1 9 E 9 E E R N CO A G C UPREMA DI CASSAZIONE A LA B 4 97/ 0 1 I D SEZIONE TERZA CIVITE Composta dagli Ill.mi Sid i M istati: Oggetto Somministrazione di energia Presidente Dott. Vito GIUSTINIANI elettrica. Restituzione di quote-prezzo. Dott. Giovanni Silvio COCO Consigliere R.G.N. 21569/98 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Dott. Antonio SEGRETO Consigliere Cron.10735 -Rel. Consigliere Dott. Alberto TALEVI Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 02/02/01 ORD INANZA sul ricorso proposto da: ENEL S.P.A., con sede in Roma, in persona dell'Ing. Danilo Severini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CASSIODORO 19, presso lo studio dell'avvocato LUIGI JANARI, che la difende anche disgiuntamente insieme all'avvocato REGINALDO LECCE, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
MADIA FIORE;
intimato avverso la sentenza n. 1573/97 del Giudice di pace di CATANZARO, emessa il 31/07/97 e depositata il 29/10/97 (R.G. 714/97); 2001 udita la relazione della causa svolta nella camera di 53 1 consiglio TALEVI;
lette le Generale dichiari di legge. il 02/02/01 dal Consigliere Dott. Alberto conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Dott. Antonio MARTONE che ha chiesto si l'estinzione del processo con le conseguenze 2 ORDINANZA Rilevato che l'ENEL s.p.a. proponeva ricorso per cassazione contro la sentenza 31.7 - 29.10.97 nei confronti di Madia Fiore;
rilevato che detto ricorrente ENEL s.p.a. ha depositato atto di rinuncia al ricorso;
ritenuto che
detta rinuncia deve considerarsi rituale;
ritenuto che
non si deve provvedere sulle spese in quanto la controparte non ha svolto attività processuale;
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo per rinuncia al ricorso;
nulla per le spese. Così deciso a Roma il 2.2.2001. IL PRESIDENTE Milofients wi CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista Depositata in Cancelleria - 4 APR. 2001 Oggi, li IL CANCELLIERC Giovanni, GiambattistaTh O 4 E T L 7 ? R ) L 3 y z . O E O i C b * N B C , E 1 A E 9 P 9 N I 1 O - I D 1 Z 1 E - A 1 R C I 2 T S . D I L G U I E 3 R G E A E D 6 N 4 E . . T T T N S T I E ( R S E A 3