CASS
Sentenza 1 marzo 2023
Sentenza 1 marzo 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 01/03/2023, n. 8785 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8785 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: RA CE nato a [...] il [...] RA AN nato a [...] il [...] RA EL nato a [...] il [...] TA CE nato a [...] il [...] AC LA nato a [...] il [...] VI AR nato a [...] il [...] NI IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8785 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/11/2022 Letta la requisitoria del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato la dichiarazione di ricusazione presentata dagli imputati LE GO, GI GO, NC GO, RI NO, LA VA, e ET ET nell'ambito del processo penale n.6273/19 R.G. App. a carico di SA RO + 14 nei confronti del Presidente dott. Claudia Picciotti e del Consigliere dott. Massimiliano De Simone, in qualità di componenti del collegio di appello di detto processo. La dichiarazione di ricusazione si fondava sul fatto di avere i suddetti magistrati già espresso valutazioni in altro processo sull'attendibilità di collaboratori (EL MU e MI US) rilevanti anche ai fini del processo a carico dei summenzionati imputati. 2. Avverso detto provvedimento i suddetti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione i difensori lamentano violazione dell'art. 37, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, individuando come prova (non considerata dai giudici territoriali) del "pregiudizio" la circostanza che la Corte territoriale - composta, per due terzi, dai giudici ricusati - ha rigettato la richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. di rinnovazione dell'esame del collaboratore di giustizia US, le cui dichiarazioni sarebbero state oggetto di valutazione e utilizzazione nel procedimento pregiudicante. 2.2. Con il secondo motivo i difensori rilevano che, nel caso in cui la Corte di cassazione dovesse ritenere infondata la richiesta di ricusazione in forza del principio secondo cui la valutazione di attendibilità di un dichiarante non pregiudicherebbe l'imparzialità di una nuova valutazione della medesima fonte, si porrebbe questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 36 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a valutare l'attendibilità della chiamata in reità svolta nei confronti dell'imputato del giudice che abbia già incidentalmente valutato 1 la medesima chiamata, svolta dalla medesima fonte, in altro procedimento nel quale il chiamato non rivestiva la qualifica di imputato. 3. Propone, altresì, ricorso per cassazione IL AN, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 41, comma 3, 127 e 178, lett. c) cod. proc. pen. Osserva il difensore che, come è dato rilevare dalla rubrica delle imputazioni per cui è intervenuta condanna in primo grado, AN risponde del delitto di impiego di denaro di provenienza illecita ex art.648-ter cod. pen. in concorso con gli imputati nel cui interesse è stata proposta l'istanza di ricusazione e che anche per AN è pendente il giudizio di appello avverso la citata sentenza di condanna nel medesimo procedimento n. 6273/2019 R.G.App. Rileva che la ricusazione si fonda sul fatto che i Giudici avrebbero valutato positivamente l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che chiamano in reità i AT GO per riciclaggio di denaro proveniente da un clan mafioso, che l'imputazione a carico di AN assume per l'appunto avere costituito la provvista di origine illecita successivamente impiegata in attività economiche con il suo concorso. Sicchè non può esservi dubbio che il tema introdotto nella procedura incidentale sia estensibile al ricorrente e che egli avesse un sicuro interesse alla partecipazione alla camera di consiglio volta alla verifica della imparzialità del Collegio giudicante. Ciò posto, la difesa deduce nullità del provvedimento impugnato, ai sensi delle suddette norme, per non avere la Corte di appello consentito al ricorrente di esercitare la facoltà di intervento, assistenza e rappresentanza riconosciutegli dall'art. 41 attraverso il richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. e in particolare per non avergli consentito di partecipare al contraddittorio camerale, non essendogli stato notificato l'avviso di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di ricusazione dei coimputati e non essendo stato ritenuto parte della procedura o comunque persona interessata. 4. I difensori dei ricorrenti LE GO, GI GO, NC GO, RI NO, LA VA e ET ET presentano, tramite i propri rispettivi difensori, motivi nuovi in cui insistono sulle valutazioni incidentali pregiudicanti dei Giudici ricusati e si associano ai motivi del ricorso di IL AN. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va accolto, in via pregiudiziale ed assorbente, il ricorso di IL AN, alle cui considerazioni si sono, altresì, associati gli altri ricorrenti con i motivi nuovi dai medesimi proposti. Invero, le parti processuali, che pure non hanno proposto dichiarazione di ricusazione, hanno diritto di intervenire alla relativa udienza camerale di discussione, fissata per iniziativa di altra parte, perché hanno comunque interesse alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di effettiva terzietà del giudice ricusato (si veda per tutte Sez. 1, n. 8212 del 20/01/2010, Giambra, Rv. 246625). Evidenzia detta pronuncia come la natura personalissima della ricusazione sia attributo della sua scaturigine e del contenuto tematico introdotto, ma processualmente scolori e degradi poi - esaurita la sua funzione propositiva - rispetto all'interesse, di necessità e di ragione più ampio i alla verifica della dubitata imparzialità del giudice, valore di rango costituzionale e dunque prevalente. Anche le Sezioni Unite, adite per stabilire se gli atti compiuti dal giudice poi astenutosi o ricusato possano essere utilizzati, hanno affermato, sia pure incidentalmente che le norme sulla astensione e ricusazione tendono a dare attuazione ai principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice e ad assicurare il giusto processo e che, pertanto, le relative questioni sollevate da una parte hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti coimputati (Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010, dep. 2011, Digiacomantonio e altri;
e in ultimo Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Gerbino). Ne deriva che l'ordinanza impugnata, emessa in violazione del contraddittorio, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, che previa instaurazione del contraddittorio con tutti gli aventi diritto, dovrà procedere alla rinnovazione della trattazione dell'istanza di ricusazione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2022. o
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 8785 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 08/11/2022 Letta la requisitoria del dott. Pietro Molino, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di appello di Napoli ha rigettato la dichiarazione di ricusazione presentata dagli imputati LE GO, GI GO, NC GO, RI NO, LA VA, e ET ET nell'ambito del processo penale n.6273/19 R.G. App. a carico di SA RO + 14 nei confronti del Presidente dott. Claudia Picciotti e del Consigliere dott. Massimiliano De Simone, in qualità di componenti del collegio di appello di detto processo. La dichiarazione di ricusazione si fondava sul fatto di avere i suddetti magistrati già espresso valutazioni in altro processo sull'attendibilità di collaboratori (EL MU e MI US) rilevanti anche ai fini del processo a carico dei summenzionati imputati. 2. Avverso detto provvedimento i suddetti, tramite i rispettivi difensori di fiducia, propongono ricorso per cassazione. 2.1. Con il primo motivo di impugnazione i difensori lamentano violazione dell'art. 37, lett. b), cod. proc. pen. e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, individuando come prova (non considerata dai giudici territoriali) del "pregiudizio" la circostanza che la Corte territoriale - composta, per due terzi, dai giudici ricusati - ha rigettato la richiesta formulata dalla difesa ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen. di rinnovazione dell'esame del collaboratore di giustizia US, le cui dichiarazioni sarebbero state oggetto di valutazione e utilizzazione nel procedimento pregiudicante. 2.2. Con il secondo motivo i difensori rilevano che, nel caso in cui la Corte di cassazione dovesse ritenere infondata la richiesta di ricusazione in forza del principio secondo cui la valutazione di attendibilità di un dichiarante non pregiudicherebbe l'imparzialità di una nuova valutazione della medesima fonte, si porrebbe questione di legittimità costituzionale in relazione all'art. 36 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità a valutare l'attendibilità della chiamata in reità svolta nei confronti dell'imputato del giudice che abbia già incidentalmente valutato 1 la medesima chiamata, svolta dalla medesima fonte, in altro procedimento nel quale il chiamato non rivestiva la qualifica di imputato. 3. Propone, altresì, ricorso per cassazione IL AN, tramite il proprio difensore di fiducia, deducendo violazione dell'art. 41, comma 3, 127 e 178, lett. c) cod. proc. pen. Osserva il difensore che, come è dato rilevare dalla rubrica delle imputazioni per cui è intervenuta condanna in primo grado, AN risponde del delitto di impiego di denaro di provenienza illecita ex art.648-ter cod. pen. in concorso con gli imputati nel cui interesse è stata proposta l'istanza di ricusazione e che anche per AN è pendente il giudizio di appello avverso la citata sentenza di condanna nel medesimo procedimento n. 6273/2019 R.G.App. Rileva che la ricusazione si fonda sul fatto che i Giudici avrebbero valutato positivamente l'attendibilità delle dichiarazioni di collaboratori di giustizia che chiamano in reità i AT GO per riciclaggio di denaro proveniente da un clan mafioso, che l'imputazione a carico di AN assume per l'appunto avere costituito la provvista di origine illecita successivamente impiegata in attività economiche con il suo concorso. Sicchè non può esservi dubbio che il tema introdotto nella procedura incidentale sia estensibile al ricorrente e che egli avesse un sicuro interesse alla partecipazione alla camera di consiglio volta alla verifica della imparzialità del Collegio giudicante. Ciò posto, la difesa deduce nullità del provvedimento impugnato, ai sensi delle suddette norme, per non avere la Corte di appello consentito al ricorrente di esercitare la facoltà di intervento, assistenza e rappresentanza riconosciutegli dall'art. 41 attraverso il richiamo all'art. 127 cod. proc. pen. e in particolare per non avergli consentito di partecipare al contraddittorio camerale, non essendogli stato notificato l'avviso di fissazione della camera di consiglio per la decisione sulla richiesta di ricusazione dei coimputati e non essendo stato ritenuto parte della procedura o comunque persona interessata. 4. I difensori dei ricorrenti LE GO, GI GO, NC GO, RI NO, LA VA e ET ET presentano, tramite i propri rispettivi difensori, motivi nuovi in cui insistono sulle valutazioni incidentali pregiudicanti dei Giudici ricusati e si associano ai motivi del ricorso di IL AN. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va accolto, in via pregiudiziale ed assorbente, il ricorso di IL AN, alle cui considerazioni si sono, altresì, associati gli altri ricorrenti con i motivi nuovi dai medesimi proposti. Invero, le parti processuali, che pure non hanno proposto dichiarazione di ricusazione, hanno diritto di intervenire alla relativa udienza camerale di discussione, fissata per iniziativa di altra parte, perché hanno comunque interesse alla verifica, in effettivo contraddittorio, della condizione di imparzialità e di effettiva terzietà del giudice ricusato (si veda per tutte Sez. 1, n. 8212 del 20/01/2010, Giambra, Rv. 246625). Evidenzia detta pronuncia come la natura personalissima della ricusazione sia attributo della sua scaturigine e del contenuto tematico introdotto, ma processualmente scolori e degradi poi - esaurita la sua funzione propositiva - rispetto all'interesse, di necessità e di ragione più ampio i alla verifica della dubitata imparzialità del giudice, valore di rango costituzionale e dunque prevalente. Anche le Sezioni Unite, adite per stabilire se gli atti compiuti dal giudice poi astenutosi o ricusato possano essere utilizzati, hanno affermato, sia pure incidentalmente che le norme sulla astensione e ricusazione tendono a dare attuazione ai principi costituzionali di imparzialità e terzietà del giudice e ad assicurare il giusto processo e che, pertanto, le relative questioni sollevate da una parte hanno natura oggettiva e sono estensibili a tutti coimputati (Sez. U, n. 13626 del 16/12/2010, dep. 2011, Digiacomantonio e altri;
e in ultimo Sez. U, n. 37207 del 16/07/2020, Gerbino). Ne deriva che l'ordinanza impugnata, emessa in violazione del contraddittorio, va annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Napoli, che previa instaurazione del contraddittorio con tutti gli aventi diritto, dovrà procedere alla rinnovazione della trattazione dell'istanza di ricusazione.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Napoli per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, 1'8 novembre 2022. o