Sentenza 27 aprile 2004
Massime • 1
In tema di disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero, la previsione contenuta nell'art. 14, comma quinto ter, del D.Lgs. n. 286 del 1998, consente al Questore, in caso di violazione dell'ordine di allontanamento, di ordinare nuovamente l'espulsione dello straniero con ordine di allontanamento, laddove sia materialmente impossibile l'accompagnamento coattivo alla frontiera, come nel caso di mancanza di documenti di identificazione. Ne consegue che, in caso di nuova espulsione con ordine di allontanamento, cessa la permanenza del reato anteriormente commesso e, scaduto il nuovo termine assegnato allo straniero per lasciare il territorio dello Stato, inizia la permanenza di un diverso reato.
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LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dall'art. 1, comma 22, lettera m), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 27/04/2004, n. 24148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24148 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 27/04/2004
Dott. MOCALI Piero - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 2022
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 027430/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di RIMINI;
nei confronti di:
1) CE RO, N. IL 14/12/1977;
avverso ORDINANZA del 21/03/2003 TRIBUNALE di RIMINI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI PAOLO;
lette le conclusioni del P.G. Dr. D'AMBROSIO L. (annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata).
OSSERVA
Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale monocratico di Rimini non ha convalidato l'arresto del cittadino ucraino CE YA per il reato di cui all'art. 14, co. 5 quinques, D.L.vo 25.7.1998 n. 286 e successive modifiche.
Ricorre per Cassazione il Procuratore della Repubblica, denunciando violazione della normativa sostanziale e processuale applicabile e manifesta illogicità di motivazione.
Il ricorso è fondato. Infatti, lo straniero fu espulso una prima volta dal Questore - ricorrendo le condizioni di cui al co. 5 bis del citato art. 14 - mediante intimazione a lasciare il territorio dello Stato in data 19.11.2002. Resosi inottemperante, fu più volte arrestato e nuovamente espulso con le medesime modalità. L'addebito qui contestato concerne l'inosservanza dell'ultimo provvedimento espulsivo in data 12.3.2003. Secondo il giudice "a quo", si sarebbe realizzato un unico reato permanente in atto fin dalla prima espulsione, mentre la nuova intimazione a lasciare il territorio dello Stato, in quanto meramente ripetitiva, dovrebbe essere disapplicata, tanto più che nei confronti dello straniero inottemperante all'ordine di espulsione sarebbe consentito solo l'accompagnamento alla frontiera, e non un nuovo invito a varcarla. Se così fosse, attesa la permanenza dell'illecito non si comprende perché il nuovo arresto sia ritenuto illegittimo. Peraltro, il giudice monocratico ha erroneamente interpretato il co. 5 ter dell'art. 14 D.L.vo n. 286/1998, secondo il quale nei confronti dello straniero che non osservi l'ordine di allontanamento "si procede a nuova espulsione con accompagnamento alla frontiera"; infatti, tale modalità di espulsione può essere materialmente impossibile, come avviene di regola quando manchino documenti identificativi e le autorità dei paesi confinanti o di quello di definitiva destinazione non consentano perciò l'espatrio; in tal caso, per espressa previsione dei co. 1 e 5 bis dell'art. 14 citato, previ - se possibili - ulteriori accertamenti sull'identità e trattenimento per un tempo limitato in centro di accoglienza, anche la nuova espulsione potrà essere legittimamente eseguita mediante intimazione data all'interessato, e autonomamente sanzionata in caso di inosservanza (modalità che, fra l'altro, implica minori limitazioni della libertà personale). In definitiva, quindi, la previsione di una "nuova" espulsione implica la contestuale cessazione dell'efficacia della precedente e, conseguentemente, della permanenza del reato anteriormente commesso;
il nuovo provvedimento espulsivo va eseguito, se possibile, mediante accompagnamento forzato, ma nel caso di materiale impossibilità e ricorrendone gli ulteriori presupposti normativi ben può essere legittimamente disposto ai sensi del co. 5 bis dell'art. 14 D.L.vo n. 286/1998, con la conseguenza che,
trascorso il termine assegnato, inizia la permanenza di un diverso reato.
L'ordinanza impugnata va perciò annullata, con rinvio ai soli fini di verifica della legittimità dell'operato della Polizia giudiziaria in occasione dell'arresto, in funzione anche dell'eventuale azione riparatoria da parte dell'interessato ex art. 314 c.p.p., come integrato dalla sentenza 2.4.1999 n. 109 della Corte Costituzionale.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Rimini.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2004.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2004