Sentenza 14 marzo 2008
Massime • 1
Il conducente di un velocipede che impegna un'isola pedonale qualora intercetti un pedone deve interrompere la marcia al fine di consentire il suo attraversamento, non essendo sufficiente ad escludere la sua responsabilità in caso di impatto con lo stesso il fatto di aver ripetutamente azionato la segnalazione acustica.
Commentario • 1
- 1. Anche il ciclista deve rispettare le norme sulla circolazioneNicola De Rossi · https://www.bloggiuridico.it/ · 12 agosto 2017
Nessuna differenza tra il velocipede (ciclista) e l'automobile, entrambi sono soggetti al Codice della Strada Investimenti di ciclisti da parte di automezzi sono all'ordine del giorno, spesso dall'epilogo tragico, derivanti sovente dalla conformazione di una viabilità, quella italiana, concepita per i veicoli a motore. Il fatto che il ciclista abbia quasi sempre la peggio ha contribuito a radicare l'idea che i velocipedi (coloro che usano la bicicletta per spostarsi) siano esonerati da precisi obblighi comportamentali e debbano ritenersi maggiormente tutelati in quanto “parte debole” in caso di urto con mezzi a motore. In realtà, le cose stanno ben diversamente posto che il Codice della …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/03/2008, n. 20594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20594 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NOVARESE Francesco - Presidente - del 14/03/2008
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere - SENTENZA
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - N. 571
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 007381/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TO RI DR, N. IL 11/09/1973;
avverso SENTENZA del 11/11/2004 GIUDICE DI PACE di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore generale in persona del Dott. GALASSO Aurelio, che ha chiesto alla Corte di dichiarare inammissibile il ricorso. MOTTVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza dell'11 novembre 2004 il Giudice di Pace di Milano dichiarava BE OR AD colpevole del reato di cui all'art. 590 cod. pen. commesso in danno di TI PP, condannandola per l'effetto a pena ritenuta di giustizia. L'imputata era stata tratta a giudizio con l'accusa che il 5 aprile 2002, in Milano, percorrendo alla guida della propria bicicletta il Corso Vittorio Emanuele II (strada riservata ai soli pedoni), per colpa generica e specifica, e segnatamente per avere violato il D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 182, comma 4, che impone ai ciclisti di condurre a mano il veicolo quando le condizioni della circolazione li rendano di intralcio e/o di pericolo per la circolazione, aveva investito PP TI, facendolo cadere a terra e procurandogli lesioni giudicate guaribili in 25 giorni. In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che la responsabilità dell'imputata nella causazione dell'incidente risultava chiara e incontrovertibile, perché, pur essendo emerso che, al momento dell'impatto, ella era sostanzialmente ferma e che, accortasi del sopraggiungere del TI, il quale attraversava la strada trasversalmente da destra verso sinistra, senza guardare la bici, aveva ripetutamente scampanellato, aveva tuttavia omesso di adottare le ulteriori cautele imposte al guidatore di un veicolo, tra cui quella di interrompere la marcia in tempo utile a consentire al pedone di attraversare.
1.2 Avverso detta pronuncia ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore, BE OR AD, chiedendone l'annullamento per inosservanza o erronea applicazione della legge penale, mancanza e manifesta illogicità della motivazione per avere il giudice di merito affermato la sussistenza del nesso eziologico tra la sua condotta e l'evento, in spregio alle risultanze della compiuta istruttoria, dalla quale era emerso che era invece stato il TI ad investirla mentre ella era ferma in sella alla bicicletta, tanto vero che entrambi erano poi caduti sulla sinistra. In tale contesto il giudice di merito avrebbe dovuto assolverla con formula piena o, quanto meno, i sensi dell'art. 530 c.p.p., comma 2. 2.1 Le doglianze sono destituite di ogni fondamento. Alla ricostruzione della dinamica dell'incidente e alla affermazione della responsabilità della prevenuta, sia pure in concorso di colpa con la parte offesa, il giudice di merito è invero pervenuto all'esito di un'analisi completa ed esaustiva di tutti gli elementi di fatto emersi dalla compiuta istruttoria nonché sulla base di una corretta esegesi degli obblighi comportamentali imposti dal D.Lgs. n.285 del 1992, art. 182, comma 4, ai ciclisti che intercettino pedoni.
Segnatamente il decidente, evidenziato che l'imputata aveva sicuramente azionato la segnalazione acustica, ha escluso che siffatto comportamento esaurisse l'ambito delle cautele richieste dalle norme di comune prudenza e da quelle specifiche inerenti alla disciplina della circolazione dei veicoli, rilevando come la prevenuta, avvedutasi dell'intenzione del pedone di proseguire nella marcia, avrebbe dovuto attendere che lo stesso completasse l'attraversamento della sede stradale.
A fronte di tale apparato motivazionale le censure esposte in ricorso, volte a sostenere l'esclusiva responsabilità del pedone nella causazione dell'incidente, si risolvono nella prospettazione di una diversa lettura del contesto probatorio, preclusa in questa sede di legittimità: non è superfluo in proposito ricordare che la Cassazione non è giudice delle prove, ne' deve sovrapporre la propria valutazione a quella che delle stesse hanno fatto i giudici di merito, ma deve stabilire - nell'ambito di un controllo da condurre direttamente sul testo del provvedimento impugnato - se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano dato esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, se nell'interpretazione del materiale istruttorio abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, in modo da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (confl. Cass. Sez. Un. 29 gennaio 1996, n. 930; Cass. Sez. 1, 4 novembre 1999, n. 12496). Sotto altro, concorrente profilo, va poi esplicitato che la decisione adottata dal giudice a quo poggia su una corretta esegesi del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 182, comma 4, che, al fine di prevenire incidenti, impone ai ciclisti, "quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni", una completa assimilazione a questi: non par dubbio infatti che la localizzazione del sinistro in un'isola pedonale integrava le particolari condizioni di circolazione previsti dalla norma cautelare innanzi menzionata.
Ne deriva che i motivi, in quanto volti a introdurre censure precluse in sede di legittimità o manifestamente infondati, sono inammissibili.
Alla pronuncia segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché l'irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 616 cod. proc. pen., nella misura ritenuta equa di Euro 1.000,00, non esulando profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 marzo 2008. Depositato in Cancelleria il 22 maggio 2008