Sentenza 13 maggio 2014
Massime • 1
In tema di tutela penale delle acque dall'inquinamento, la rottura della condotta di adduzione di liquami inquinanti all'impianto di depurazione per effetto dell'azione dannosa dei reflui sversati, in ragione della loro qualità e delle loro caratteristiche, non integra gli estremi del caso fortuito o della forza maggiore, trattandosi di un accadimento che, sebbene eccezionale, può essere in concreto previsto con l'ordinaria diligenza ed evitato con la manutenzione e l'adeguamento degli impianti. (Fattispecie relativa al reato previsto dall'art. 137, comma primo, del D.Lgs. n. 152 del 2006).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 13/05/2014, n. 24333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24333 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 13/05/2014
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - SENTENZA
Dott. RAMACCI Luca - rel. Consigliere - N. 1290
Dott. GENTILI Andrea - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ANDRONIO Alessandro M. - Consigliere - N. 52934/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SO AN N. IL 02/01/1960;
SO TT N. IL 30/01/1954;
avverso la sentenza n. 207/2009 TRIBUNALE di VICENZA, del 12/10/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCA RAMACCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, l'avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) in sost. avv. (Ndr: testo originale non comprensibile);
udito il difensore avv. (Ndr: testo originale non comprensibile) in sost. avv. Lago.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Vicenza, con sentenza del 12.10.2012 ha riconosciuto la responsabilità penale di SO IO e SO RI, che ha condannato alla pena dell'ammenda, per la contravvenzione di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 137, comma 1 perché, nelle rispettive qualità di amministratori e legali rappresentanti della "SO PA e C. s.n.c." e della "SO s.r.l.", senza essere in possesso delle prescritte autorizzazioni, effettuavano lo scarico di acque reflue industriali provenienti dall'attività di caseificio con recapito nella fognatura bianca ed in acque superficiali (in Monteviale, accertato il 3.3.2008). Avverso tale pronuncia i predetti propongono congiuntamente appello, convertito in ricorso per cassazione.
2. Con un primo motivo di impugnazione lamentano che il Tribunale sarebbe pervenuto all'affermazione di responsabilità, escludendo peraltro la sussistenza del caso fortuito, sulla base di un'errata interpretazione delle risultanze probatorie e, segnatamente, delle dichiarazioni testimoniali e delle produzioni documentali.
3. Con un secondo motivo di impugnazione rilevano, invece, la eccessività della pena, considerata la modesta entità del fatto e la pronta riparazione dell'impianto e dell'importo liquidato in favore della parte civile costituita per il danno subito e le spese sostenute nel grado di giudizio.
Entrambi insistono, pertanto, per l'accoglimento dell'impugnazione. In data 2.5.2014 il difensore degli imputati ha depositato memoria con la quale, oltre a ribadire quanto già dedotto con l'impugnazione, fa rilevare l'intervenuta prescrizione del reato. CONSIDERATO IN DIRITTO
4. L'impugnazione è inammissibile.
Occorre preliminarmente osservare che la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che il Collegio condivide, ha chiaramente precisato che qualora un provvedimento giurisdizionale sia impugnato con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente stabilito, il giudice che riceve l'atto di gravame deve limitarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 568 c.p.p., comma 5, alla verifica dell'oggettiva impugnabilità del provvedimento e dell'esistenza della volontà di impugnare, intesa come proposito di sottoporre l'atto impugnato a sindacato giurisdizionale e, conseguentemente, trasmettere gli atti al giudice competente astenendosi dall'esame dei motivi al fine di verificare, in concreto, la possibilità della conversione (Sez. 1 n. 33782, 2 agosto 2013; Sez. 5 n. 21581, 25 maggio 2009; Sez. 3 n. 19980, 12 maggio 2009; Sez. 3 n. 2469, 17 gennaio 2008; Sez. 4 n. 5291, 10 febbraio 2004; Sez. 5 n. 27644, 26 giugno 2003; Sez. 4 n. 17374, 14 aprile 2003; Sez. 2 n. 14826, 28 marzo 2003; Sez. 2 n. 12828, 19 marzo 2003; Sez. 3 n. 17474, 9 maggio 2002 SS. UU. n. 45371, 20 dicembre 2001). Ciò è avvenuto nel caso in esame, conformemente al richiamato principio.
Si è peraltro affermato che l'istituto della conversione della impugnazione previsto dall'art. 568 c.p.p., comma 5, ispirato al principio di conservazione degli atti, determina unicamente l'automatico trasferimento del procedimento dinanzi al giudice competente in ordine alla impugnazione secondo le norme processuali e non comporta una deroga alle regole proprie del giudizio di impugnazione correttamente qualificato. Pertanto, l'atto convertito deve avere i requisiti di sostanza e forma stabiliti ai fini della impugnazione che avrebbe dovuto essere proposta (Sez. 1 n. 2846, 9 luglio 1999, V. anche ex pl. Sez. 3 n. 26905, 16 giugno 2004; Sez. 4 n. 5291, 10 febbraio 2004).
6. Date tali premesse, deve rilevarsi che l'impugnazione proposta non supera comunque la soglia dell'ammissibilità in ragione dei suoi contenuti, difettando di quei requisiti di sostanza e forma richiesti per il ricorso in cassazione e dei quali si è detto in precedenza.
7. In particolare, per ciò che concerne il primo motivo di impugnazione, deve rilevarsi che lo stesso, nel prospettare l'erronea valutazione, da parte del giudice, delle risultanze dell'istruzione dibattimentale, risulta articolato interamente con richiami ad atti del procedimento non accessibili a questo giudice di legittimità, proponendo, di fatto, una nuova ed alternativa lettura del compendio probatorio pure preclusa in questa sede.
Tale evenienza determina, di per sè, l'inammissibilità del motivo di ricorso.
Va comunque rilevato che, in ogni caso, la motivazione del provvedimento impugnato risulta del tutto scevra da cedimenti logici o manifeste contraddizioni che consentano, nei limiti del giudizio di legittimità, di censurare il percorso argomentativo seguito dal Tribunale per giustificare la condanna.
Il giudice del merito ha infatti posto in rilevo gli esiti di un accertamento svolto dal personale dell'ARPAV per la presenza di chiari segni di inquinamento di un corso d'acqua superficiale (il torrente Battibò) rappresentati dalla colorazione biancastra e dall'odore di "grasso irrancidito" e documentati con fotografie acquisite agli atti.
Individuata l'origine del fenomeno nello stabilimento degli imputati, il successivo sopralluogo evidenziava la presenza di due scarichi non autorizzati e gli esiti dello stesso sono stati puntualmente analizzati dal Tribunale, considerando le dichiarazioni rese dai verbalizzanti e da un dipendente dell'azienda controllata, nonché i contenuti della documentazione prodotta.
Il Tribunale non manca inoltre di considerare, in modo altrettanto puntuale, la questione sollevata dalla difesa e concernente la possibile sussistenza, con riferimento ad uno dei due scarichi, del caso fortuito, perché lo sversamento di reflui non depurati nella condotta delle acque meteoriche sarebbe stato determinato dalla rottura delle tubazioni conducenti all'impianto di depurazione, conseguente all'eccessivo calore dei reflui immessi. Osserva a tale proposito il giudice del merito - considerando anche i lavori di adeguamento, successivamente effettuati mediante sostituzione delle tubature in PVC con altre, più resistenti, in gres ceramicato, precedute da una vasca in acciaio per il preventivo raffreddamento - che l'evento verificatosi era comunque conseguenza della mancata considerazione, da parte dei prevenuti, delle temperature dei reflui scaricati.
Si tratta di argomentazioni del tutto logiche e giuridicamente corrette.
8. Invero, il caso fortuito è rappresentato da un avvenimento non previsto e non prevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione di un soggetto, cosicché in nessun modo, neppure a titolo di colpa, lo stesso possa essere ricondotto all'attività psichica del soggetto medesimo.
Va a tale proposito ricordato che, con riferimento a fenomeni di inquinamento addebitabili ad inconvenienti di natura tecnica, la giurisprudenza di questa Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 45 cod. pen. con riferimento alla rottura di un tubo (Sez. 3 n.
11410, 7 ottobre 1999; Sez. 3 n. 5863 del 10 maggio 1999; Sez. 3 n. 6954, 9 Iugliol996), al guasto ad una pompa che determini il cattivo funzionamento di impianti di depurazione (Sez. 3 n. 7497, 12 luglio 1991), alla rottura di una guarnizione o alla mancanza di energia (Sez. 3 n. 3954, 12 aprile 1995), alla bruciatura di una resistenza (Sez. 5 n. 9134, 11 settembre 1991), alla corrosione di canalette di adduzione dei reflui conseguente all'acidità dei reflui medesimi (Sez. 3 n. 1814, 12 febbraio 1998), all'intasamento di un depuratore per la presenza di scorie all'interno (Sez. 3 n. 10153, 26 settembre 1998) ed al piegamento di un tubo destinato ad immettere nell'impianto sostanze atte all'abbattimento dei valori di determinati inquinanti (Sez. 3 n. 1054, 14 gennaio 2003). L'insussistenza del caso fortuito è stata ritenuta anche qualora il guasto si sia verificato su impianto che in precedenza non aveva mai manifestato inconvenienti tecnici (Sez. 3 n. 5050, 24 aprile 1987). Tali principi, formulati sotto la vigenza delle disposizioni in materia di inquinamento idrico che hanno preceduto quelle ora contemplate dal D.Lgs. n. 152 del 2006, sono tuttora validi e vanno pienamente condivisi.
9. Può pertanto nuovamente affermarsi il principio, secondo il quale, il caso fortuito e la forza maggiore hanno, quale, fondamento, la eccezionaiità del fatto e la imprevedibilità dello stesso e, in materia di inquinamento idrico, tali evenienze non sono ravvisabili nel verificarsi della rottura di un a condotta che determini la fuoriuscita dei reflui, trattandosi di accadimento che, sebbene eccezionale, ben può, in concreto, essere previsto ed evitato. 10. Nella fattispecie, la prevedibilità dell'evento era evidente, ben conoscendo gli imputati le caratteristiche dei reflui scaricati, come osservato dal Tribunale ed essendo costoro evidentemente venuti meno ad elementari regole di prudenza e diligenza.
Va infine rilevato che, come emerge dalla sentenza impugnata, il Tribunale risulta aver accertato, all'esito dell'istruzione dibattimentale, attraverso l'esame delle produzioni documentali e, segnatamente, dei contenuti dei titoli abilitativi prodotti, che gli scarichi oggetto dell'imputazione non potevano ritenersi debitamente autorizzati.
11. La sentenza impugnata risulta, pertanto, immune da censure ed altrettanto deve dirsi per ciò che concerne la quantificazione della pena, oggetto di doglianza nel secondo motivo di impugnazione. Il giudice ha infatti richiamato i criteri direttivi di cui all'art. 133 cod. pen. e, posta in evidenza l'entità del fenomeno riscontrato, ha determinato la sanzione previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione in considerazione della pronta rimessione in pristino dello scarico. Tali argomentazioni risultano del tutto sufficienti a giustificare il corretto esercizio del potere discrezionale di determinazione della pena e dei criteri di valutazione fissati dall'art. 133 cod. pen., non essendo richiesto al giudice di procedere ad una analitica valutazione di ogni singolo elemento esaminato, ben potendo assolvere adeguatamente all'obbligo di motivazione limitandosi anche ad indicarne solo alcuni o quello ritenuto prevalente (v. Sez. 2 n. 12749 26 marzo 2008). 12. Del tutto generica risulta infine, la doglianza in ordine al riconosciuto diritto al risarcimento del danno (quantificato in Euro 800,00) ed alla rifusione delle spese in favore della costituita parte civile (quantificate in Euro 1.800,00, oltre ad accessori di legge), essendosi limitati i ricorrenti a lamentare l'eccessività degli importi liquidati richiamando le medesime ragioni illustrate in punto di determinazione della pena, senza null'altro aggiungere. 13. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile e alla declaratoria di inammissibilità - non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (Corte Cost.
7-13 giugno 2000, n. 186) - consegue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativamente fissata, di Euro 1.000,00, nonché alla rifusione delle spese sostenute nel giudizio in favore della parte civile.
L'inammissibilità del ricorso per cassazione per manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e, pertanto, preclude la possibilità di dichiarare le cause di non punibilità di cui all'art. 129 cod. proc. pen., ivi compresa la prescrizione intervenuta nelle more del procedimento di legittimità (cfr., da ultimo, Sez. 2 n. 28848, 8 luglio 2013).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ciascun ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende, nonché della somma di Euro 1.500,00 oltre ad accessori di legge in favore della parte civile. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2014.
Depositato in Cancelleria il 10 giugno 2014