Sentenza 10 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di restituzione in termine, condizione ostativa alla restituzione è la coesistenza di tutte le condizioni previste dalla legge, ovvero la conoscenza del procedimento, la rinuncia volontaria a comparire e la rinuncia volontaria ad impugnare, sicchè, in difetto di una sola di esse, il giudice deve accogliere la richiesta. (Fattispecie nella quale risultava solo la prova della conoscenza del procedimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2008, n. 837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 837 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/12/2008
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 01439
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 018668/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN ON, N. IL 01/11/1969;
avverso ALTRO del 13/05/2008 CORTE APPELLO di PERUGIA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
lette le conclusioni del P.G., esprime parere contrario alla concessione del beneficio invocato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In data 20 dicembre 2007, KA SO ha proposto istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale emessa nei suoi confronti dalla Corte di Appello di Perugia il 27 novembre 1998; a sostegno della richiesta, ha rilevato di non avere avuto conoscenza del procedimento e di essere stato notiziato della esistenza della sentenza solo in data 27 novembre 2007 (in occasione della esecuzione della stessa a carico dei coimputati). Il ricorso è meritevole di accoglimento.
Il testo originario dell'art. 175 c.p.p., pur prevedendo due ipotesi di restituzione nel termine per impugnare sentenze contumaciali, è stato oggetto di numerose critiche soprattutto perché non in sintonia con le previsioni comunitarie sul giusto processo. La norma, riferendosi allo "imputato che "provi", faceva inequivocabilmente gravare su tale soggetto il difficile onere - in presenza di notifiche formalmente perfette che non avevano raggiunto lo scopo - di dimostrare l'ignoranza incolpevole della decisione emessa in sua contumacia;
inoltre, il termine, di giorni dieci, per inoltrare l'istanza si presentava troppo breve per organizzare la richiesta. In tale contesto, si inseriscono alcune decisioni della Corte Europea che ha ritenuto il nostro processo in absentia non sufficientemente garantistico (11 settembre 2003 Sejdovic c. Italia, 18 maggio 2004 Somogyi c. Italia, 10 novembre 2004 Sejdovic c. Italia).
La Corte ha invitato lo Stato italiano a rimuovere ogni ostacolo giuridico che possa impedire la restituzione nel termine per interporre impugnazione, o lo svolgimento di un nuovo processo, al condannato in contumacia che non sia stato informato in maniera effettiva del processo a suo carico e che non abbia in modo inequivoco rinunciato a comparire. Il dictum dei Giudici europei è stato trasfuso nel vigente testo dell'art. 175 c.p.p., comma 2, che ha dato più incisività allo strumento restitutorio. La norma vigente prevede una ipotesi di restituzione nel termine per impugnare le sentenze contumaciali quando risulti dagli atti che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e non abbia volontariamente rinunciato a comparire ed a impugnare (sempre che il gravame non sia stato proposto dal suo difensore).
Non spetta, quindi, allo imputato di fornire la prova negativa della reale conoscenza del procedimento e della sentenza pronunciata nel giudizio contumaciale, ma è onere del giudice della richiesta di reperire agli atti la eventuale prova positiva;
compete, inoltre, alla Corte, investita a sensi dell'art. 175 c.p.p., accertare se l'imputato abbia volontariamente rinunciato a comparire o a proporre impugnazione. Nel caso in esame, è certo che l'imputato fosse notiziato del processo pendente nei suoi confronti perché ha conferito al difensore mandato speciale per proporre appello;
tale situazione non è sufficiente per precludere all'imputato di avvalersi del rimedio previsto dall'art. 175 c.p.p. come risulta dal chiaro testo normativo.
La mera conoscenza del procedimento non è causa ostativa alla restituzione nel termine se non è accompagnata dalle altre condizioni impeditive il beneficio, cioè, dalla rinuncia volontaria a comparire e dalla rinuncia, anche essa volontaria, ad impugnare;
qualora faccia difetto uno solo di tali presupposti (come risulta dalla congiuntiva "e" inserita nell'art. 175 c.p.p., comma 2), il richiedente deve essere restituito nel termine.
Dagli atti in visione di questa Corte, non emerge la prova che l'attuale ricorrente fosse edotto della sentenza emessa a suo carico o che si fosse intenzionalmente sottratto alla sua conoscenza;
non risulta, a fortiori, una volontà di rinuncia alla impugnazione. Di conseguenza, sussistono i presupposti soggettivi per l'accoglimento della domanda.
La Corte non ha elementi o argomenti per ritenere che la effettiva consapevolezza, da parte dell'imputato, della esistenza della sentenza, con precisa cognizione dei suoi estremi, sia avvenuta in epoca diversa da quella segnalata nell'atto di ricorso.
P.Q.M.
La Corte ordina a favore di NJ SO la restituzione nel termine per proporre ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Perugia 27.11.1998 nell'ambito del procedimento penale n. 197/2007 RGNR e revoca l'ordine di esecuzione n. 49/1999 emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2009