Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20622
CASS
Sentenza 4 giugno 2026

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  • Accolto
    Estinzione del reato per remissione di querela

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accertando che la remissione della querela da parte della persona offesa e l'accettazione da parte dell'imputato sono avvenute regolarmente. Pertanto, il reato di truffa è estinto ai sensi degli artt. 152 e 155 c.p. La remissione intervenuta nel corso del giudizio di cassazione determina l'estinzione del reato e la caducazione delle statuizioni civili.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 20622
    Data del deposito : 4 giugno 2026

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