CASS
Sentenza 4 giugno 2026
Sentenza 4 giugno 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/06/2026, n. 20622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20622 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RT IP, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2025 emessa dalla Corte di appello di Catania parte civile (non ricorrente): OR IM, nato a [...] il [...] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per remissione di querela;
lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. Carmelo Lombardo, che ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonio Impellizzeri, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 24/09/2025 la Corte di appello di Catania, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 13/01/2025 con la Penale Sent. Sez. 2 Num. 20622 Anno 2026 Presidente: LT ER Relatore: TA AB Data Udienza: 31/03/2026 2 quale il Tribunale di Enna aveva condannato IP RT alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 640, comma 1, cod. pen. nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, che dopo la pronuncia di secondo grado la persona offesa aveva rimesso la querela e l'imputato aveva accettato la remissione sicché il reato di truffa si era estinto. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il reato per cui si procede (truffa) è procedibile a querela, giusto il disposto dell'art. 640, ultimo comma, cod. pen., non essendo stata contestata (neppure in fatto) alcuna delle aggravanti per effetto delle quali lo stesso è procedibile ex officio. Con dichiarazione resa a verbale alla PG il 03/11/2025 la persona offesa e parte civile, OR IM, ha dichiarato di rimettere la querela da lui sporta il 09/11/2020 che ha dato origine al presente procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo, con dichiarazione resa a verbale il 09/11/2025, ha accettato tale remissione. Posto dunque che tanto la remissione della querela quanto l’accettazione della stessa sono regolarmente avvenute nel rispetto delle forme previste dagli artt. 339, 340 c.p.p., il reato per cui si procede è da ritenersi estinto giusto il disposto degli artt. 152, 155 c.p. Va altresì rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01). E' altresì pacifico che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina altresì la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto (Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, [...], Rv. 288997 - 01). Le spese del procedimento devono invece essere poste a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., non essendo intervenuto tra le parti un diverso accordo al riguardo. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB TA ER LT
udita la relazione svolta dal Consigliere Fabio Mostarda;
lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza per essere il reato estinto per remissione di querela;
lette le conclusioni del difensore della parte civile costituita, Avv. Carmelo Lombardo, che ha chiesto di dichiarare l'estinzione del reato per remissione di querela;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Antonio Impellizzeri, che ha chiesto l'annullamento del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 24/09/2025 la Corte di appello di Catania, decidendo sull'appello dell'imputato, ha confermato la sentenza del 13/01/2025 con la Penale Sent. Sez. 2 Num. 20622 Anno 2026 Presidente: LT ER Relatore: TA AB Data Udienza: 31/03/2026 2 quale il Tribunale di Enna aveva condannato IP RT alla pena di giustizia per il reato di cui all'art. 640, comma 1, cod. pen. nonché al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile. 2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il suo difensore, deducendo, con un unico motivo, che dopo la pronuncia di secondo grado la persona offesa aveva rimesso la querela e l'imputato aveva accettato la remissione sicché il reato di truffa si era estinto. 3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza la presenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta nei termini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. Il reato per cui si procede (truffa) è procedibile a querela, giusto il disposto dell'art. 640, ultimo comma, cod. pen., non essendo stata contestata (neppure in fatto) alcuna delle aggravanti per effetto delle quali lo stesso è procedibile ex officio. Con dichiarazione resa a verbale alla PG il 03/11/2025 la persona offesa e parte civile, OR IM, ha dichiarato di rimettere la querela da lui sporta il 09/11/2020 che ha dato origine al presente procedimento penale a carico dell'odierno ricorrente. Quest'ultimo, con dichiarazione resa a verbale il 09/11/2025, ha accettato tale remissione. Posto dunque che tanto la remissione della querela quanto l’accettazione della stessa sono regolarmente avvenute nel rispetto delle forme previste dagli artt. 339, 340 c.p.p., il reato per cui si procede è da ritenersi estinto giusto il disposto degli artt. 152, 155 c.p. Va altresì rilevato che la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 – 01). E' altresì pacifico che la remissione di querela, intervenuta nel corso del giudizio di cassazione, determina altresì la caducazione delle statuizioni civili correlate al reato estinto (Sez. 2, n. 41441 del 25/11/2025, [...], Rv. 288997 - 01). Le spese del procedimento devono invece essere poste a carico del querelato, ai sensi dell’art. 340 c.p.p., non essendo intervenuto tra le parti un diverso accordo al riguardo. 3
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 31/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente AB TA ER LT