Sentenza 10 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/01/2004, n. 214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 214 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DI NC, elettivamente domiciliata in ROMA C.SO VITTORIO EMANUELE II 326, presso lo studio dell'avvocato RENATO SCOGNAMIGLIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
ROSATI AUTO S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21, presso lo studio dell'avvocato VINCENZO GRECO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 9459/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 27/03/00 R.G.N. 57039/94;
udito l'Avvocato PORCELLI per delega SCOGNAMIGLIO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo che la Corte di Cassazione, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge, (conclusioni confermate anche dal Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCO PIVETTI). SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ritenuto che con sentenza del 27 marzo 2000 il Tribunale di Roma confermava la decisione pretorile di rigetto della domanda proposta da AN IL contro la s.r.l. OS auto, asserita datrice di lavoro, ed intesa ad ottenere differenze retributive nonché il trattamento di fine rapporto;
che sulla base della prova testimoniale il Tribunale riteneva avere la IL eseguito prestazioni lavorative a favore dell'impresa di assicurazioni Assicenter 85, operante nei locali appartenenti alla società OS auto, onde promuovere la stipulazione di polizze assicurative per le autovetture ivi vendute;
che per le prestazioni occasionalmente rese alla società non era stato provato l'assoggettamento al potere direttivo della medesima, onde non poteva ravvisarsi alcun rapporto di lavoro subordinato;
che contro questa sentenza ricorre per Cassazione la IL mentre la s.r.l. OS resiste con controricorso;
che il Pubblico ministero ha chiesto il rigetto del ricorso;
che la ricorrente ha presentato memoria.
Considerato che con l'unico motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 2094, 2222, 2697, 1344, 1414, 2727 cod. civ., 115, 116, 244, 414, 420 cod. proc. civ. e vizi di motivazione, svolgendo ampie considerazioni sulle attività da lei svolte nei locali appartenenti allo attuale controricorrente e sulla "inesatta percezione e valutazione" di dati fondamentali, che avrebbero dovuto portare i giudici di merito a ravvisare un rapporto di lavoro subordinato tra questi due soggetti;
che per contro doveva ritenersi inesistente o irrilevante, secondo la ricorrente, il rapporto di lavoro, ravvisato dal Tribunale, con l'impresa assicurativa operante negli stessi locali;
che nel motivo di ricorso si lamenta anche la mancata audizione di un testimone;
che le doglianze sono manifestamente infondate giacché, invece di denunciare reali errori di diritto o vizi di motivazione, contrappongono ipotesi o valutazioni a quelle svolte dai giudici di merito;
che in tal modo esse sollecitano da questa Corte un nuovo, impossibile giudizio di fatto;
che, in particolare, il fatto di rendere il lavoro alle dipendenze di una persona, ma entro un locale posto a disposizione a un'altra persona, non basta ad inserire il lavoratore nell'organizzazione produttiva di quest'ultima;
che la trattazione di una lite nelle forme dell'art. 375 cod. proc. civ., non impedisce il pieno dispiegamento del contraddittorio, anche orale, e tanto meno implica giudizi di valore di qualsiasi genere (la ricorrente lamenta in memoria di essere stata privata dell'"onore" della discussione), ma serva solamente a permettere un più semplice sviluppo delle controversie di minore complessità, in considerazione dell'elevatissimo numero di ricorsi affluenti alle Corte di Cassazione nonché della necessità di rispettare il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 cpv. Cost.);
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in euro 10,00 oltre ad euro duemila ( 2.000/00) per onorario. Così deciso in Roma, il 17 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2004