Sentenza 28 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/01/2004, n. 1533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1533 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. ALTIERI Enrico - Consigliere -
Dott. EBNER Vittorio Glauco - rel. Consigliere -
Dott. SOTGIU Simonetta - Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
FAITÙ SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZA SAN LORENZO IN LUCINA 4, presso lo studio dell'avvocato ENRICO DEL PRATO, che la difende unitamente all'avvocato GABRIELE ROCCHETTI, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 278/99 della Corte d'Appello di L'AQUILA, depositata il 08/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/09/03 dal Consigliere Dott. EBNER Vittorio Glauco;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. NAPOLETANO Giuseppe che ha concluso per l'accoglimento per quanto di ragione;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 23.2.1995 la FAITU s.r.l. conveniva dinanzi al Tribunale de L'Aquila il Ministero delle Finanze per sentire dichiarare non dovuta - perché in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva del Consiglio 69/335/CEE - la tassa di concessione governativa sull'iscrizione di atti sociali nel registro delle imprese e condannare quindi l'Amministrazione medesima alla restituzione di quanto indebitamente percetto.
Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale adito, con sentenza n. 464/1995, in accoglimento della domanda attrice, condannava il Ministero delle Finanze al rimborso della somma di L. 17.000.000, con gli interessi legali dalla domanda al saldo.
L'impugnazione dell'A.F. avverso tale sentenza veniva rigettato, dalla Corte di Appello de L'Aquila con sentenza n. 278/1999, depositata in data 8.6.1999. I Giudici di appello ritenevano - per quanto in questa sede ancora rileva - contraria alla disciplina comunitaria quella interna in materia di tasse di concessione governativa per la iscrizione di atti sociali nel registro delle imprese;
per altro verso, tempestiva (ex art. 13 DPR 641/1972) la domanda di rimborso di tale tassa:
dovendosi, quanto alla decorrenza iniziale del termine triennale, avere riguardo al momento del recepimento nel diritto nazionale (DL 331/1992, convertito con modif. in L. 427/1993) dei principi della menzionata Direttiva.
Ricorre per Cassazione il Ministero delle Finanze con due mezzi di gravame.
Si è costituita e resiste con controricorso la società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 DPR 641/1972 circa la data di decorrenza iniziale del termine triennale di decadenza fissato dalla norma in esame, da individuarsi nella data del pagamento e non - come ritenuto dalla Corte di merito - in quella della entrata in vigore del citato D.L. 331/1992. Con un secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 11 L. 448/1998, per non avere la Corte di Appello tenuto alcun conto di tale ius superveniens, applicabile al caso in esame e per effetto del quale dall'importo riconosciuto a rimborso andava detratto l'importo di L. 500.000 e sull'importo così rideterminato calcolati gli interessi nella misura del 2,5% annuo con decorrenza dalla data della domanda di rimborso.
Il primo motivo di ricorso è fondato.
Va premesso che la tassa di concessione governativa per la iscrizione delle società nel registro delle imprese per ogni anno solare successivo alla iscrizione - tassa prevista dall'art. 3 del D.L. 19.12.1984 n. 853, convertito con modificazioni in L. 17.2.1985 n. 17
- è da ritenersi illegittima in quanto in contrasto con gli artt. 10 e 12 della Direttiva 69/335/CEE (Cass. 11316 e 3422/2000; Cass. 7176/1999; 10231/1998).
Ciò posto, va rilevato che con riguardo alla disciplina della domanda di rimborso di tale tassa, principi ormai pacifici:
1)che tale domanda è soggetta al termine di decadenza triennale previsto dall'arti3 del DPR 641/1972, applicabile ad ogni ipotesi di rimborso di pagamenti di imposta non dovuti (ex plurimis, Cass. 8850, 7987, 7328 e 7207/2003; Cass. 11463/2001; Cass. 11973/1999; Cass. ss.uu. 3458/1996);
2)che tale termine - del tutto compatibile con la disciplina comunitaria (Corte di Giustizia CE 10.9.2002 in cause riunite C- 216/99 e C-222/99; id. 15.9.1998 in causa C-260/96) e non contrastante con gli artt. 2, 3, 4, 23, 24 e 113 della Costituzione (Cass. 7176/1999; Cass.l0231/1998) - decorre dal giorno del pagamento e non già da quello in cui la Direttiva del Consiglio 69/335/CEE è stata trasposta nell'ordinamento italiano (Cass. 15259/2000; Cass. 7176/1999; Cass. ss.uu. 3458/1998; Cass. 10231/1998). Ciò, perché
il contribuente ha la possibilità di avanzare domanda di rimborso di un tributo ritenuto non dovuto anche prima che la direttiva comunitaria sia recepita dall'ordinamento interno, tutte le volte che (come nel caso di specie) la direttiva stessa sia incondizionata e precisa e sia trascorso un tempo ragionevole dalla sua emanazione:
essendo in tal caso il Giudice nazionale tenuto a disapplicare le norme interne incompatibili con la direttiva stessa. Ancora, costituisce orientamento di legittimità del tutto consolidato che per verificare se il contribuente sia incorso nella decadenza ex art. 13 cit. occorre accertare se lo stesso abbia, nel termine di tre anni dal pagamento, instaurato il giudizio per la restituzione dei tributi pagati o comunque abbia presentato domanda di rimborso degli stessi (ex plurimis, Cass. 8850/2003; Cass.l837 e 1123/2000).
A quest'ultimo proposito, si è precisato che, nel caso la domanda sia spedita a mezzo posta, ai fini della tempestività della domanda occorre avere riguardo, trattandosi di atto impeditivo della decadenza (Cass. 8012 e 7920/2003; Cass. 11463 e 11362/2001; Cass. 11973/1999) alla data di spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento: fermo restando che, in caso di contestazione da parte dell'Amministrazione Finanziaria di non avere ricevuto l'istanza, onere di provare tale ricezione incombe al contribuente. Alla stregua dei principi e dell'orientamento che precedono e che il Collegio interamente condivide, deve concludersi che la sentenza impugnata è incorsa nel denunciato errore di diritto laddove ha ritenuto di superare l'eccezione di decadenza sollevata dall'Amministrazione Finanziaria considerando tempestiva la domanda di rimborso proposta successivamente alla entrata in vigore del DL "131/92" (recte 331/1993: ndr) convertito con modificazioni in L. 427/1993sdi recepimento della disciplina comunitaria nella materia ora in esame.
L'accoglimento del primo motivo ha carattere assorbente rispetto alle questioni di applicabilità dello ius superveniens poste con il secondo motivo: questioni all'evidenza rilevanti solo subordinatamente alla ritenuta tempestività delle domande di rimborso della tassa di concessione governativa avanzate dalla Faitù s.r.l. in osservanza delle regole sopra ricordate. All'accoglimento del primo motivo di ricorso consegue la cassazione della impugnata sentenza: con rinvio, occorrendo accertamenti di fatto non consentiti in questa sede, alla Corte di Appello di Roma (unica risultando essere la Sezione Civile della Corte di Appello de L'Aquila che ha emesso la impugnata sentenza), la quale provvederà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello di Roma che provvederà anche sulle spese di questo giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 24 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 28 gennaio 2004