Sentenza 19 maggio 2001
Massime • 1
La proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, riguardando un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che, di per sè, è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, risultando altrimenti la relativa domanda inammissibile, per mancanza del requisito di cui all'art. 414 n. 4 cod. proc. civ., carenza che non può ritenersi superata per effetto di richiesta di consulenza tecnica o per la circostanza che il convenuto abbia chiesto il rigetto della domanda nel merito.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2001, n. 6875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6875 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - " -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. " -
Dott. SAVERIO TOFFOLI - " -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
AS AO, domiciliato per legge presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall'avv. Umberto Corvino con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
ARTSANA S.p.A. - succeduta alla CREALIS S.p.A. a seguito di fusione per incorporazione - in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, via Della Giuliana, n. 72, presso lo studio dell'avv. Aldo Simoncini, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Aldo Cucinella con procura speciale apposta in calce al controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
e sul ricorso proposto da
ARTSANA S.p.A., come sopra domiciliata, rappresentata e difesa;
- ricorrente incidentali -
contro
AS AO, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Napoli n. 2829 in data 7 luglio 1998 (R.G. 41289/95);
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15.3.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
udito l'avv. Stefano Zucchi per delega dell'avv. Cucinella;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone che ha concluso per il rigetto del ricorso principale, con assorbimento del ricorso incidentale. Svolgimento del processo
La Crealis S.p.A. ha proposto appello al Tribunale di Napoli contro la sentenza del Pretore di Frattamaggiore che, a definizione del giudizio di opposizione a decreto dello stesso Pretore che le ingiungeva il pagamento di L. 15.098.173 in favore di AO SI per crediti derivanti dall'intercorso rapporto di agenzia, aveva dichiarato cessata la materia del contendere in ordine alla somma oggetto di ingiunzione e condannato la società al pagamento di L. 130.248.730 per saldo provvigioni rivendicato dall'agente a mezzo di domanda riconvenzionale.
Il Tribunale, in parziale accoglimento dell'appello, ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale, proposta nel giudizio di opposizione dal SI, in quanto, in violazione delle prescrizioni dell'art. 414 c.p.c., risultavano indicate soltanto cifre relative a provvigioni che si assumevano maturate negli anni 1985 - 1989, ricavandone un saldo pari a L. 130.248.730, senza nessuna altra precisazione che non fosse il richiamo dell'art. 1749, comma primo, c.c., e, genericamente, della documentazione esibita (tabulati di provenienza aziendale). In particolare, ha osservato il Tribunale, difettava ogni indicazione circa il riferimento delle cifre ad affari conclusi, ovvero ad ordini solo confermati, oppure a provvigioni pretese per imputabilità al preponente della mancata esecuzione, ed anche il rinvio ai tabulati non era in grado di fornire maggiori precisazioni, tabulati, oltre tutto, che mancavano nel fascicolo di parte;
ne', infine, alle carenze era possibile rimediare con il contenuti della relazione del consulente tecnico nominato il primo grado, anch'essa generica nel limitarsi al calcolo di una provvigione del 10% sull'ammontare delle campagne vendite di ciascun anno, senza indicazioni alla natura degli affari e alle fasi successive alla conferma della merce.
La cassazione della sentenza è chiesta da AO SI con tre motivi di ricorso;
resiste con controricorso la Artsana S.p.A., ulteriormente precisato con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., soggetto dichiaratosi successore a titolo universale della
Crealis S.p.A. per effetto di fusione per incorporazione;
con lo stesso atto la società propone ricorso incidentale condizionato. Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Con il primo motivo del ricorso principale, si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 414 c.p.c. perché risultavano precisati sia il petitum (pagamento di una somma determinata) che la causa petendi (credito per provvigioni sulla merce confermata, secondo le specificazioni contenute nei tabulati relativi agli ordini confermati dalla preponente e all'elaborato peritale, ed in relazione altresì alla mancanza di contestazioni al riguardo della società, che si era difesa nel merito in primo grado).
3. Con il secondo motivo è denunciato vizio di motivazione, con riguardo alla ritenuta mancanza degli elementi di fatto e di diritto idonei ad identificare la domanda.
4. Con il terzo motivo è denunciata violazione degli art. 1749 e 2697 c.c. e dell'art. 6 dell'accordo economico collettivo 18.11.1988 per gli agenti delle aziende industriali, perché incombeva sulla società preponente l'onere di dimostrare che la mancata esecuzione degli ordini confermati non le era imputabile, mentre il patto collettivo garantiva all'agente il diritto alle provvigioni decorsi 60 giorni dalle proposte di ordine.
5. Esaminati unitariamente i suesposti motivi del ricorso principale, in quanto tutti concernenti l'unica questione della validità del ricorso introduttivo del giudizio, la Corte li giudica privi di fondamento.
Va premesso che, nel rito del lavoro la nullità del ricorso introduttivo - al quale è equiparabile in toto la domanda con la quale il convenuto nel giudizio di opposizione a decreto di ingiunzione amplia il thema decidendum, formulando pretese non comprese nel ricorso per decreto - per mancanza dei requisiti di cui all'art. 414 n. 3 e 4 c.p.c. è insanabile e rilevabile d'ufficio, e, quindi, può essere dedotta in ogni stato e grado del giudizio, persino per la prima volta davanti alla Corte di cassazione, sicché nessun rilievo può collegarsi all'atteggiamento della parte convenuta, che si sia costituita nel giudizio di primo grado difendendosi sul merito della questione (cfr. Cass., 1 luglio 1999, n. 6714; 7 luglio 1999, n. 7089; 7 marzo 2000, n. 2572).
6. Trattandosi, quindi, di questione concernente la nullità di un atto del processo, il ricorso per cassazione della sentenza che, sulla base di tale nullità, ha dichiarato inammissibile la domanda, denuncia un error in procedendo, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., che legittima la Corte ad esaminare direttamente l'atto (in tal senso Cass. 7089/1999, cit., ancorché numerose decisioni della Corte, tra cui, ad es., Cass. 2572/2000, cit., sono orientate nel ritenere che la valutazione di sufficienza degli elementi idonei ad identificare la domanda sia compito del giudice del merito). Ne discende che la pronuncia impugnata in questo giudizio non può essere censurata sotto il profilo dei vizi di motivazione, ma solo per violazione di norme di diritto.
7. Il ricorso deve essere rigettato perché il Tribunale ha fatto esatta applicazione dei principi di diritto, come precisati dalla giurisprudenza della Corte, in tema di validità del ricorso introduttivo del giudizio nel rito del lavoro.
In linea generale, la nullità per mancata determinazione dell'oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, si ha non perché sia insufficiente l'indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma quando ne risulti impossibile l'individuazione attraverso l'esame complessivo dell'atto (cfr., ex plurimis, Cass. 1^ marzo 2000, n. 2257). Con specifico riguardo al caso di specie, la giurisprudenza della Corte ha già avuto modo di precisare che la proposizione della domanda di pagamento delle provvigioni relative ad un rapporto di agenzia, trattandosi di un diritto il cui fatto costitutivo è rappresentato non dal rapporto predetto (che di per sè è solo il presupposto della nascita del credito azionato), ma dalla conclusione di affari tra preponente e clienti per il tramite dell'agente, esige che siano indicati, con elementi sufficienti a consentirne l'identificazione, i contratti che l'agente assume siano stati conclusi per suo tramite, risultando altrimenti la relativa domanda inammissibile, per carenza del requisito di cui all'art. 414 n. 4 c.p.c., carenza che non può ritenersi superata per effetto di richiesta di consulenza tecnica o per la circostanza che il convenuto abbia chiesto il rigetto della domanda nel merito (Cass., 4 aprile 1987, n. 3298; 6 giugno 1987, n. 4986).
8. Nessuna incidenza, ovviamente, può avere, ai fini del giudizio sulla completezza dell'esposizione degli elementi minimi necessari per assicurare il contraddittorio ed il funzionamento in generale del rito speciale, la regola di riparto dell'onere della prova, regola concernente il merito delle questioni, una volta che siano state esposte nei loro termini essenziali.
E, pertanto, risulta conforme al diritto la declaratoria di nullità della domanda giudiziale di pagamento di importi a titolo di provvigioni, recante la mera indicazione delle cifre e del periodo temporale di riferimento, senza alcuna precisazione della pretesa relativa a ciascuno di essi, se fondata su ordini solo confermati, ad affari eseguiti, ovvero, in caso di inesecuzione, sulla responsabilità del preponente.
9. Quanto all'integrazione dell'atto mediante i tabulati di provenienza aziendale, se in linea di massima deve ritenersi consentito a tal fine il rinvio per relationem alla documentazione prodotta e regolarmente offerta in comunicazione alla controparte, nel caso di specie sussiste l'insormontabile ostacolo della sua mancanza nel giudizio di appello, che ha impedito al Tribunale di verificarne il contenuto. È ben vero che al fine di giudicare dell'invalidità dell'atto contenente la domanda, sarebbe stata necessario verificare l'esistenza degli elementi indispensabili con riferimento esclusivo all'atto ed a suoi contenuti (nel quale viene indicata la produzione dei tabulati), indipendentemente dall'inesistenza nel fascicolo di parte della documentazione, ma il mancato accertamento non è in grado di assumere rilievo decisivo ai fini delle decisione per il fatto che, ne' nel giudizio di appello, nè nel ricorso per cassazione, sono precisati quali circostanze risultassero dai tabulati, idonee alla sufficiente integrazione della domanda.
10. Il ricorso principale va, dunque, per le ragioni esposte, rigettato e nella decisione di rigetto rimane assorbito l'esame del ricorso incidentale, espressamente condizionato all'accoglimento del ricorso principale e contenente censure relative ad altri errores in procedendo che sarebbero stati compiuti nel giudizio di merito. La natura della questione e le particolarità della controversia inducono la Corte a ritenere la sussistenza di giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale;
compensa interamente le spese del giudizio di cassazione fra le parti.
Così deciso in Roma, il 15 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 2001