Sentenza 21 ottobre 1999
Massime • 1
Qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell'imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13265 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. EP Consoli Presidente
1. Dott. Carlo Cognetti Consigliere
2. " Giuliana Ferrua "
3. " Nunzio Cicchetti "
4. " Maurizio Fumo "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da UC EP nato in [...] il [...] avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova il 17.3.99. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal consigliere Dott. Giuliana Ferrua
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Iadecola che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnata sentenza.
Svolgimento del procedimento e motivi della decisione. In data 17-3-99 la Corte di appello di Genova confermava la sentenza del Pretore di detta città, con la quale UC EP era stato dichiarato responsabile dei reati di emissione continuata di assegni senza provvista e condannato a pena ritenuta di giustizia. Avverso la decisione del giudice di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il citato soggetto deducendo sussistenza di nullità in relazione al mancato rispetto del termine minimo di giorni 20 previsto dall'art. 601 c.p.p. per la comparizione dell'imputato e del difensore all'udienza relativa al giudizio di appello. La censura è infondata.
L'udienza a cui opera riferimento il ricorrente non fu la prima - per la quale era intervenuta regolare citazione, con concessione del termine de quo - bensì una successiva, disposta a seguito del rinvio del processo a causa dell'adesione del difensore all'astensione forense proclamata dall'Unione delle Camere Penali. Orbene, qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell'imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico. (in tal senso: Cass. 10.11.94 n. 11263 RV. 200280; Cass.22.4.96 n. 0 4119 RV. 204744). S'impone di conseguenza il rigetto del ricorso, con condanna dell'impugnante al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte,
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 novembre 1999