Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13265
CASS
Sentenza 21 ottobre 1999

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Qualora il giudice alla data fissata accerti un impedimento dell'imputato o del difensore e di conseguenza sospenda o rinvii il dibattimento, fissando altra udienza e disponendo nuova citazione, non occorre, allorché originariamente sia stato osservato il termine minimo di comparizione, accordarne uno nuovo di pari durata: invero, poiché il diritto di difesa è stato già pienamente garantito, un'ulteriore dilazione non troverebbe alcuna giustificazione, non solo sotto un profilo strettamente normativo, ma neppure su un piano logico.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/1999, n. 13265
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 13265
    Data del deposito : 21 ottobre 1999

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