CASS
Sentenza 5 settembre 2023
Sentenza 5 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/09/2023, n. 25882 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25882 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 20904/2018 R.G. proposto da: IT AN AM, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENNIO QUIRINO VISCONTI 20, presso lo studio degli avvocati ANTONINI MARIO e D'AREZZO MARCO, che lo rappresentano e difendono -ricorrente- ER ROBERTA, CIOFFI FABIO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA NOMENTANA 91, presso lo studio dell’avvocato BEATRICE ANNI, che li rappresenta e difende -controricorrenti- avverso ORDINANZA di TRIBUNALE ROMA n. 87812/2016 depositata il 11/06/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere GIUSEPPE TEDESCO. Uditi gli avvocati D’Arezzo per il ricorrente e Beatrice per i controricorrenti. Viste le conclusioni motivate, ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla Civile Sent. Sez. 2 Num. 25882 Anno 2023 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: TEDESCO GIUSEPPE Data pubblicazione: 05/09/2023 2 di 4 legge 18 dicembre 2020, n. 176, formulate dal P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale che ha concluso chiedendo l’accoglimento del primo motivo ricorso. FATTI DI CAUSA Gli avv. ti Perticaroli Roberta e Cioffi Fabio hanno proposto domanda al Tribunale di Roma, ai sensi dell’art. 14 del d. lgs. 150 del 2011, al fine di ottenere la liquidazione di onorari professionali di avvocato maturati per la difesa di RO OV Crisostamo, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo definito positivamente per il cliente. I legali chiesero, a titolo di compensi, l’importo liquidato dal giudice a carico del soccombente. Costituitosi, il cliente ha eccepito, in via preliminare, l’incompetenza per valore del giudice adito e, nel merito, che i difensori non potevano vantare alcun diritto sulle somme liquidate, che spettavano alla parte, non essendo gli stessi difensori antistatari. Il Tribunale, rigettata l’eccezione di incompetenza, ha accolto la domanda, rilevando che i difensori non aveva preteso il pagamento delle loro spettanze direttamente dal soccombente, ma avevano agito nei confronti del cliente, chiedendo un importo pari a quello liquidato in suo favore in sede giudiziale. Il Tribunale ha quindi condannato il cliente al pagamento degli onorari nella misura richiesta, di poco inferiore rispetto a quanto liquidato dal giudice della causa a carico del soccombente. Per la cassazione della sentenza il RO ha proposto ricorso affidato a due motivi. 3 di 4 Con il primo motivo si denuncia la nullità della ordinanza in quanto il procedimento, seppure poi definito dal Tribunale in composizione collegiale, era stato trattato dal giudice monocratico, dinanzi al quale si era tenuta l’udienza di comparizione. Si sostiene che anche l’udienza di comparizione avrebbe dovuto essere tenuta dinanzi al medesimo giudice collegiale che aveva poi assunto la decisione. Con il secondo motivo si censura il merito della decisione, sotto una molteplicità di profili: non si era tenuto conto del preventivo pattuito fra le parti nell’importo di € 2.500,00, poi ridotto a € 2.000,00, interamente versato. In ogni caso la liquidazione operata dal tribunale era illegittima, in quanto eccedente il valore della causa a cui si riferiva la richiesta del compenso. I professionisti hanno resistito con controricorso. Chiamata la causa alla udienza del 20 giugno 2019 innanzi alla Sesta sezione, previo deposito delle memorie da parte dei controricorrenti, la causa è stata in seguito inviata alla Sezione seconda. In vista della pubblica udienza le parti hanno depositato memorie. RAGIONI DELLA DECISIONE Il primo motivo è fondato. Il collegio, consapevole del diverso precedente citato dai controricorrenti con la memoria (Cass. n. 6012/2020), intende dare continuità al principio, stabilito più recentemente da Cass. n. 13856/2022, secondo cui «Le controversie in materia di liquidazione degli onorari e dei diritti degli avvocati sono soggette al rito di cui all'art. 14 del d.lgs. n. 150 del 2011 e sono trattate e decise dal tribunale in composizione collegiale, salva la delega al singolo giudice per l'espletamento degli incombenti istruttori, sicché, ove la decisione sia deliberata in camera di consiglio da un collegio 4 di 4 composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, si configura la violazione dell'art. 276 c.p.c., con conseguente nullità della sentenza» (Cass. n. 13856/2022). Sulla scia di Cass., S.U., n. 12609/2012, tale ultima pronunzia ha chiarito in motivazione che «[...] l'art. 3 del medesimo d.lgs., al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del presidente a uno dei componenti del collegio dell'assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all'intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. al riguardo la pronuncia delle sezioni unite n. 12609/2012, che sottolinea come, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati "devono essere trattati in composizione collegiale"). L'accoglimento del primo motivo comporta l'assorbimento del secondo. L’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Roma va conseguentemente cassata, con rinvio della causa al medesimo Tribunale, che provvederà alla rinnovazione della discussione e della decisione della stessa causa in composizione collegiale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo, cassa l'ordinanza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda